giovedì 20 agosto 2015

Quale Inchiesta Pubblica per il Piano Spiagge: alcune precisazioni

Le associazioni ambientaliste hanno chiesto di avviare una procedura di Inchiesta Pubblica all'interno del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del c.d. Piano Spiagge....... la notizia è stata commentata oggi sul Secolo XIX da un urbanista non ben definito che a mio modesto avviso ha dato una visione assolutamente riduttiva di cosa sia una inchiesta pubblica, secondo questa interpretazione la Inchiesta Pubblica avrebbe la finalità di: “di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più allargato possibile”.

No se fosse questo l’Inchiesta Pubblica sarebbe non solo inutile ma sostanzialmente ridondante in quanto la consultazione così intesa (della serie “sentiamo i cittadini cosa hanno da dire”) c’è sempre stata nella legislazione e nella prassi urbanistica per qualsiasi piano di una certa rilevanza: PRG, varianti sostanziali, piani attuativi etc.


IL CONCETTO DI PARTECIPAZIONE NELLE PROCEDURA DI VAS

La Corte di Giustizia, con sentenza del  20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI),  ha chiarito in quali passaggi procedurali e con quale tempistica debba essere fornito il parere del pubblico nel procedimento di VAS:
1. prima della adozione del piano
2. con un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del piano; ciò  significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano regolatore (PUC nella dizione ligure)  o di una importante variante dello stesso,  i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità che elabora/approva il piano (es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita e portata alla adozione/approvazione

Quanto espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per i piani regolatori generali dei Comuni o le varianti significative da un punto di vista ambientale,  il  parere del pubblico in particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per rimanere all’esempio del piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.  Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “ Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità - necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che adotta, approva il piano).

Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico)  possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.



LA QUESTIONE DELLE GARANZIE DI TERZIETÀ NELLA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI ESPRESSI DALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La garanzia per un processo di VAS trasparente e coinvolgente la comunità locale interessata dal nuovo piano, starà nella definizione di una procedura partecipativa bene regolamentata ( soprattutto nei diritti dei partecipanti) e soprattutto nella garanzia che vengano messi a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti informativi necessari per definire gli scenari da mettere a confronto.

All’Amministrazione Pubblica nei processi decisionali di tipo strategico (come  nella VAS di un piano urbanistico) spettano tre compiti fondamentali:
1 la trasparenza: supportare il percorso sia logisticamente che sotto il profilo della messa a disposizione di dati, studi, atti istruttori rilevanti in processi decisionali in possesso e/o di competenza della Pubblica Amministrazione interessata dallo stesso;
2 la non strumentalità : dichiarare in apertura del percorso su quali questioni, di sua competenza, l’amministrazione è disponibile ad aprire il confronto all’interno del processo partecipato
3 la coerenza: verificare e giudicare (solo in questo caso) la recepibilità delle proposte e progetti del percorso partecipativo nella attività politica amministrativa di governo del territorio. Motivando adeguatamente l’eventuale rifiuto di recepire tali proposte e assumendosene quindi la responsabilità politica anche in rapporto a quanto dichiarato al punto 2.

I tre compiti suddetti richiedono una tecnicità in termini di conoscenze e strumenti da attivare, che per non sfalsare il processo partecipativo, non possono essere lasciati in mano nella dialettica classica pubblica amministrazione procedente e suoi uffici - soggetti privati proponenti progetti e opere da valutare e decidere - pubblico . E’ chiaro che ciò comporterebbe una gestione dei rapporti di forza a sfavore del pubblico.

Per questo occorrono garanti esterni ai tre soggetti sopra individuati, garanti di due tipo e con funzioni diverse :


A. garanti della procedura partecipativa
Devono garantire il rispetto delle regole condivise all’inizio del percorso con poteri di sanzione


B. garanti degli strumenti informativi – valutativi – di monitoraggio
 Relativamente :
1. alla fornitura e validazione dei dati attendibili,
2. predisposizione delle messa a disposizione delle migliori informazioni,
3. della messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti,
4. del parere tecnico al processo di valutazione e consultazione, alla fase di monitoraggio dell’attuazione del Piano e Programma,
5. delle informazioni utili per la revisione del piano/programma stesso (valutazione ex post)

Le figure di Garanzia sopra indicate devono, all’interno del procedimento di VAS, quindi essere individuate in soggetti che non siano espressione diretta del settore della Regione  che valuta il Piano o del Comune che adotta/approva il Piano.
Ecco quindi la figura del Presidente della Inchiesta Pubblica e della regolamentazione minima di questa ultima secondo lo schema che segue.



COME DEVE FUNZIONARE UNA INCHIESTA PUBBLICA INDIPENDENTE DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI CHE VALUTANO E ADOTTANO/APPROVANO IL PIANO

Norma di riferimento nella Legge Regionale della Liguria sulla VAS:  legge regionale  32/2012
“    Articolo 11
(Inchiesta pubblica)
1. L’autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale.
3. L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.”


A chi deve essere inviata la richiesta di Inchiesta Pubblica
Alla Autorità Competente alla VAS come afferma all’inizio il comma 1 articolo 11 sopra riportato.
Secondo il comma 3 articolo 5 della legge regionale 32/2012 prevede che la Giunta regionale, per l’esercizio delle funzioni di autorità competente, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio (vedi articolo 12 della legge regionale).
In particolare autorità competente è il Dipartimento Ambiente. 
Il Dipartimento Ambiente attraverso la sezione VAS del Comitato tecnico regionale per il territorio rilascia il Parere Motivato di VAS recepito con delibera di Giunta Regionale.

Quindi la richiesta deve essere inviata alla Autorità Competente e per conoscenza (aggiungo io  e poi spiego dopo perché) alla Giunta Regionale.
A questi indirizzi
- in forma scritta a Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Settore VIA, via D'Annunzio 111, 16121 Genova
- in forma elettronica utilizzando la casella di posta elettronica certificataprotocollo@pec.regione.liguria.it



Come deve essere attivata l’Inchiesta Pubblica
L’articolo 11 sopra riportato chiarisce che spetta alla Autorità Competente avviare la Inchiesta Pubblica, quindi sostanzialmente dal Dirigente del settore VIA o dal responsabile del Comitato tecnico. 
Ma l’articolo 11  definisce molto genericamente l’articolazione procedurale della Inchiesta.
Quindi sarebbe importante che la decisione formale di avviare l’Inchiesta fosse preceduta da una delibera di Giunta Regionale che ne fissi le regole minime di funzionamento a garanzia della trasparenza e del massimo coinvolgimento della Comunità interessata.


Contenuto delibera di funzionamento della Inchiesta Pubblica
In particolare la delibera dovrebbe quanto meno definire i seguenti elementi:
1. La nomina di un Presidente della Inchiesta Pubblica  con adeguate competenze in materia e che sia figura di garanzia per tutte le parti in causa, quindi non potrà essere espressione del Dipartimento Ambiente della Regione.
2. La designazione di un Comitato della Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl Presidente e che sia rappresentativo  anche delle associazioni che hanno richiesto la Inchiesta
3. La regolamentazione delle Udienze pubbliche attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta (non possono essere meno di tre: una di presentazione del piano, una di illustrazione delle osservazioni e delle ipotesi alternative del pubblico, una finale
di presentazione  e condivisione del Rapporto del Comitato dell’Inchiesta Pubblica (Bilancio della Inchiesta)

La redazione dopo l’Udienza finale  di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della Inchiesta)

La conclusione della Inchiesta con un Parere del Presidente della Inchiesta

L’obbligatorietà che Rapporto Finale del Comitato  e Parere del Presidente siano tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità Competenze, nel senso che il Parere Motivato di VAS  dovrà motivare il mancato,  o invece l’avvenuto,  accoglimento dei contenuti del Rapporto Finale e del Parere.



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