Le associazioni
ambientaliste hanno chiesto di avviare una procedura di Inchiesta Pubblica
all'interno del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del c.d.
Piano Spiagge....... la notizia è stata commentata oggi sul Secolo XIX da un
urbanista non ben definito che a mio modesto avviso ha dato una visione
assolutamente riduttiva di cosa sia una inchiesta pubblica, secondo questa
interpretazione la Inchiesta Pubblica avrebbe la finalità di: “di raccogliere i
commenti e ottenere il consenso più allargato possibile”.
No se fosse questo l’Inchiesta
Pubblica sarebbe non solo inutile ma sostanzialmente ridondante in quanto la
consultazione così intesa (della serie “sentiamo i cittadini cosa hanno da dire”)
c’è sempre stata nella legislazione e nella prassi urbanistica per qualsiasi
piano di una certa rilevanza: PRG, varianti sostanziali, piani attuativi etc.
IL CONCETTO DI PARTECIPAZIONE NELLE
PROCEDURA DI VAS
La Corte di Giustizia, con
sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI), ha chiarito in quali passaggi procedurali e con
quale tempistica debba essere fornito il parere del pubblico nel procedimento
di VAS:
1. prima
della adozione del piano
2. con
un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti
del piano; ciò significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano
regolatore (PUC nella dizione ligure) o di una importante variante dello
stesso, i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma
potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità
che elabora/approva il piano (es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere
del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere
in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita
e portata alla adozione/approvazione
Quanto espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per i piani
regolatori generali dei Comuni o le varianti significative da un punto di vista
ambientale, il parere del pubblico in particolare sia oggetto di un
vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e
approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per rimanere all’esempio del
piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con
proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella
sentenza qui esaminata: “ Peraltro,
la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri
possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore
considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e
tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che
potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
Siamo quindi ben al di sopra delle
semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali,
si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità - necessità giuridico amministrativa
di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i
modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è
che il Débat
parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione
del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il
processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio
dei piani regolatori non dal Comune che adotta, approva il piano).
Soprattutto il dato interessante è
che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla
elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono
stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più
aperte di quelle della
legge nazionale e regionale.
LA QUESTIONE DELLE GARANZIE DI TERZIETÀ NELLA VALUTAZIONE DEI
CONTENUTI ESPRESSI DALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
La
garanzia per un processo di VAS trasparente e coinvolgente la comunità locale
interessata dal nuovo piano, starà nella definizione di una procedura
partecipativa bene regolamentata ( soprattutto nei diritti dei partecipanti) e
soprattutto nella garanzia che vengano messi a disposizione dei cittadini tutti
gli strumenti informativi necessari per definire gli scenari da mettere a
confronto.
All’Amministrazione Pubblica nei processi decisionali di
tipo strategico (come nella VAS di un
piano urbanistico) spettano tre compiti fondamentali:
1
la trasparenza: supportare il percorso sia
logisticamente che sotto il profilo della messa a disposizione di dati, studi,
atti istruttori rilevanti in processi decisionali in possesso e/o di competenza
della Pubblica Amministrazione interessata dallo stesso;
2
la non strumentalità : dichiarare in apertura del percorso
su quali questioni, di sua competenza, l’amministrazione è disponibile ad
aprire il confronto all’interno del processo partecipato
3
la coerenza: verificare e giudicare (solo in questo caso) la
recepibilità delle proposte e progetti del percorso partecipativo nella
attività politica amministrativa di governo del territorio. Motivando
adeguatamente l’eventuale rifiuto di recepire tali proposte e assumendosene
quindi la responsabilità politica anche in rapporto a quanto dichiarato al
punto 2.
I tre compiti suddetti richiedono una tecnicità in termini
di conoscenze e strumenti da attivare, che per non sfalsare il processo
partecipativo, non possono essere lasciati in mano nella dialettica classica
pubblica amministrazione procedente e suoi uffici - soggetti privati proponenti
progetti e opere da valutare e decidere - pubblico . E’ chiaro che ciò
comporterebbe una gestione dei rapporti di forza a sfavore del pubblico.
Per questo occorrono garanti esterni ai tre soggetti sopra
individuati, garanti di due tipo e con funzioni diverse :
A.
garanti della procedura partecipativa
Devono garantire il rispetto delle regole condivise
all’inizio del percorso con poteri di sanzione
B.
garanti degli strumenti informativi – valutativi – di monitoraggio
Relativamente :
1. alla
fornitura e validazione dei dati attendibili,
2. predisposizione
delle messa a disposizione delle migliori informazioni,
3. della
messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti,
4. del
parere tecnico al processo di valutazione e consultazione, alla fase di
monitoraggio dell’attuazione del Piano e
Programma,
5. delle
informazioni utili per la revisione del piano/programma stesso (valutazione ex
post)
Le figure di
Garanzia sopra indicate devono, all’interno del procedimento di VAS, quindi
essere individuate in soggetti che non siano espressione diretta del settore
della Regione che valuta il Piano o del
Comune che adotta/approva il Piano.
Ecco quindi la
figura del Presidente della Inchiesta Pubblica e della regolamentazione minima
di questa ultima secondo lo schema che segue.
COME DEVE FUNZIONARE UNA INCHIESTA PUBBLICA
INDIPENDENTE DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI CHE VALUTANO E ADOTTANO/APPROVANO IL
PIANO
Norma di riferimento nella Legge Regionale della Liguria
sulla VAS: legge regionale 32/2012
“ Articolo 11
(Inchiesta
pubblica)
1. L’autorità competente, su richiesta motivata da
parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone,
dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per
l’esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche
amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti
interruzioni o sospensioni dei termini dell’istruttoria di cui all’articolo 10.
2. L’inchiesta di cui al comma 1, che si svolge
tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli
autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto
ambientale.
3. L’inchiesta si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai
fini della VAS.”
A chi deve essere inviata la richiesta di Inchiesta
Pubblica
Alla Autorità Competente alla VAS come afferma
all’inizio il comma 1 articolo 11 sopra riportato.
Secondo il comma 3 articolo 5 della legge
regionale 32/2012 prevede che la Giunta
regionale, per l’esercizio delle funzioni di autorità competente, si avvale
delle proprie strutture competenti in materia ambientale e della sezione VAS nel
Comitato tecnico regionale per il territorio (vedi articolo 12 della legge
regionale).
In particolare autorità competente è il Dipartimento Ambiente.
Il Dipartimento Ambiente attraverso la sezione VAS del Comitato tecnico
regionale per il territorio rilascia il Parere Motivato di VAS recepito con
delibera di Giunta Regionale.
Quindi la richiesta deve essere inviata alla
Autorità Competente e per conoscenza (aggiungo io e poi spiego dopo perché) alla Giunta
Regionale.
A questi indirizzi
- in forma scritta a Regione Liguria - Dipartimento
Ambiente - Settore VIA, via D'Annunzio 111, 16121 Genova
- in forma elettronica utilizzando la casella di posta elettronica certificataprotocollo@pec.regione.liguria.it
- in forma elettronica utilizzando la casella di posta elettronica certificataprotocollo@pec.regione.liguria.it
Come deve essere attivata l’Inchiesta Pubblica
L’articolo 11 sopra
riportato chiarisce che spetta alla Autorità Competente avviare la Inchiesta
Pubblica, quindi sostanzialmente dal Dirigente del settore VIA o dal
responsabile del Comitato tecnico.
Ma l’articolo 11 definisce molto genericamente l’articolazione
procedurale della Inchiesta.
Quindi sarebbe importante
che la decisione formale di avviare l’Inchiesta fosse preceduta da una delibera
di Giunta Regionale che ne fissi le regole minime di funzionamento a garanzia
della trasparenza e del massimo coinvolgimento della Comunità interessata.
Contenuto delibera di funzionamento della Inchiesta Pubblica
In particolare la delibera
dovrebbe quanto meno definire i seguenti elementi:
1. La nomina
di un Presidente della Inchiesta Pubblica
con adeguate competenze in materia e che sia figura di garanzia per
tutte le parti in causa, quindi non potrà essere espressione del Dipartimento
Ambiente della Regione.
2. La
designazione di un Comitato della
Inchiesta Pubblica che supporti il lavoro dl Presidente e che sia
rappresentativo anche delle associazioni
che hanno richiesto la Inchiesta
3. La
regolamentazione delle Udienze pubbliche
attraverso cui dovrà svolgersi l’Inchiesta (non possono essere meno di tre: una
di presentazione del piano, una di illustrazione delle osservazioni e delle
ipotesi alternative del pubblico, una finale
di presentazione
e condivisione del Rapporto del Comitato dell’Inchiesta Pubblica
(Bilancio della Inchiesta)
La redazione dopo
l’Udienza finale di un Rapporto finale del Comitato della Inchiesta (Bilancio della Inchiesta)
La conclusione della
Inchiesta con un Parere del Presidente
della Inchiesta
L’obbligatorietà che
Rapporto Finale del Comitato e Parere
del Presidente siano tenuti in adeguata considerazione dall’Autorità
Competenze, nel senso che il Parere Motivato di VAS dovrà motivare il mancato, o invece l’avvenuto, accoglimento dei contenuti del Rapporto
Finale e del Parere.
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