Ormai è uno stillicidio!
Posso scrivere senza
timore di essere smentito che il Governo Renzi sta demolendo tutta la principale
normativa della Regione Liguria approvata nel periodo di governo del duo
Burlando – Paita, dove quest’ultima aveva anche una buona parte delle deleghe
in materia ambientale.
VAS - Piano Cave e Piano Paesaggistico: vedi QUI;
Urbanistica e Paesaggio: vedi QUI;
Legge Regionale della VAS: vedi QUI.
Ora anche in una
delicatissima materia come quella della polizia idraulica e della
individuazione dei corpi idrici da tutelare
e su cui svolgere una accurata manutenzione, il Governo Renzi è costretto ad
impugnare (vedi QUI) la legge regionale da poco
approvata dal governo regionale uscente.
Si tratta della Legge Regionale n. 12 del 2015 che
ha modificato la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante
"Adeguamento delle discipline e
conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di
ambiente, difesa del suolo ed energia".
In particolare, la norma
sostitutiva prevede tra l'altro che, al fine di realizzare una
gestione unitaria dei bacini
idrografici, la Giunta Regionale possa individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o
loro tratti, al fine di stabilire le priorità negli
adempimenti di polizia idraulica.
Ricordo che la polizia idraulica è l’attività che
gli organi pubblici svolgono in ordine all’utilizzazione delle acque, compresa
la facoltà di disporre ed esercitare provvedimenti di tutela e vigilanza e
interventi repressivi e preventivi. La polizia idraulica è quindi posta in
primo luogo a tutela e controllo delle opere idrauliche e queste ultime sono
definite dal testo unico ambientale: “l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico” (lettera z) comma 1 articolo 54 DLgs 152/2006).
Secondo il ricorso del Governo, questa legge
regionale ligure, invade la potestà
legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell'ambiente, prevista
dall'art. 117, comma secondo,
lett. s) della Costituzione. Essa contrasta
infatti con le seguenti norme nazionali:
a) art. 74,
comma 2, lett. f) e g) che definisco sia
i corpi idrici artificiali[1] che
quelli fortemente modificati[2]
b) art. 75,
comma 4: secondo il quale spetta al Governo e ai vari Ministeri competenti
definire con appositi decreti ministeriale le norme tecniche anche in materie
di tutela dei corpi idrici e gestione delle relative opera idrauliche previa
intesa in Conferenza Stato regioni
c) decreto ministeriale
131/2008: “criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi
idrici (tipizzazione[3],
individuazione corpi idrici[4],
analisi delle pressioni[5]”
d) decreto
ministeriale 156/2013: nuovo regolamento nazionale che reca la metodologia da
utilizzare per identificare, tra le acque fluviali e lacustri, i corpi idrici
artificiali e fortemente modificati.
e) articolo 118 DLgs
152/2006: stabilisce che le Regioni attuano appositi programmi di rilevamento
dei dati
utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico
ed a valutare l'impatto antropico esercitato
sul medesimo, "in
conformita' alle
indicazioni di cui
all'Allegato 3 alla
parte terza sempre del DLgs
152/2006 e di cui alle disposizioni adottate
con apposito decreto dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
f) art. 120 DLgs 152/2006: rinvia alle
indicazioni contenute agli Allegati 1 e 2 alla parte terza del DLgs 152/2006
medesimo, allo scopo di definire
i criteri per il rilevamento della qualità dei corpi idrici.
Secondo il ricorso del Governo tali norme, in particolare i Decreti Ministeriali
131/2008 e 156/2013 sopra citati, sono riconducibili alla materia della tutela
dell'ambiente, in quanto attengono direttamente alla tutela delle condizioni
intrinseche dei corpi idrici
ed hanno come obiettivo quello di garantire, attraverso una disciplina uniforme
applicabile su tutto il territorio nazionale, determinati livelli quantitativi e qualitativi delle acque.
Conclude quindi il Governo
nel suo ricorso che la disposizione regionale impugnata contrasta con la
disciplina statale sopra illustrata, perché si sovrappone ad essa, rimettendo alla Giunta regionale, sulla base
di "specifici criteri attuativi" non
meglio definiti e comunque
non coordinati né coerenti rispetto a quelli
individuati dai predetti decreti ministeriali, l'individuazione
dei corsi d'acqua al fine di graduare e diversificare
gli obblighi e gli adempimenti in materia
di polizia idraulica e di
gestione del demanio idrico.
Non solo ma questa legge
regionale, aggiungo, è in contrasto con le linee guida della Commissione
europea sui criteri tecnici per la identificazione e la designazione dei corpi
idrici fortemente modificati e artificiali. Da ultimo vedi l’Incontro
bilaterale CE-IT che si è tenuto il 24 settembre 2013, in cui è stato richiesto
all’Italia di assumere impegni precisi per il secondo ciclo di pianificazione
2015-2021 per rispondere, tra gli altri, al seguente quesito: “E’stato sviluppato un metodo di applicazione
nazionale per il processo di designazione per il secondo ciclo di
pianificazione? C’è qualche sviluppo in corso? C’è un impegno da parte delle
regioni ad applicare l’indirizzo nazionale?”.
[1]
un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana
[2]
un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche
dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione fattane dall'autorità competente: il Ministero dell’Ambiente
[3] tipizzazione per le acque superficiali, ovverosia la
definizione dei diversi tipi per ciascuna categoria di acque basata su
caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche
[4] individuazione dei corpi idrici superficiali intesi
come porzioni omogenee di ambiti idrici in termini di pressioni,
caratteristiche idro-morfologiche, geologiche, vincoli, qualità/stato e
necessità di misure di intervento;
[5] analisi delle pressioni, che è stata condotta
individuando e analizzano tipologia ed entità delle pressioni che gravano su
ciascuna categoria di acque
Nessun commento:
Posta un commento