martedì 8 ottobre 2019

Variante urbanistica su area centrale Enel la Spezia: un odg del Consiglio Comunale confuso

Ieri sera il Consiglio Comunale a stragrande maggioranza ha votato un odg  a sostegno di una delibera (che pubblico in più foto immagine in questo post) sul  futuro dell’area attualmente occupata dalla centrale a  carbone. Come è noto  Enel ha presentato  per questa area e in sostituzione della centrale esistente un progetto di centrale a gas per il quale è in atto un procedimento di verifica di assoggettabilità a  Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA). L’odg prevede la approvazione di  una variante urbanistica che imponga il divieto di realizzare in quell’area  impianti a combustibili fossili tra i quali ovviamente rientra anche il  gas.
Il fatto che sia stata una larga maggioranza su una vicenda che interessa tutti gli spezzini compresi i lavoratori della centrale è certamente un fatto positivo. Ma le deliberazioni soprattutto se finalizzate ad approvare una variante urbanistica quindi un atto amministrativo devono essere credibili anche sotto il profilo giuridico ma anche delle responsabilità politico istituzionali.
La delibera è debole sotto il profilo amministrativo perchè rimuove questioni decisive che rischiano di far naufragare la variante: rapporto tra variante e autorizzazione al progetto di centrale a gas; sospensione procedimento di verifica di via in corso; gestione transizione alle fonti rinnovabili secondo il meccanismo capacity market.
L'odg che la specifica contiene impegni condivisibili in termini di principio ma slegati da una vera strategia amministrativa (aggravando quindi i limiti della delibera di variante) che poi è quello che conta visto che siamo di fronte ad un progetto in corso di approvazione dentro un procedimento di valutazione formalmente iniziato da tempo presso il Ministero dell'Ambiente. 

Vediamo partitamente le  questioni  sia  giuridico amministrative (addirittura di diritto comunitario in parte) e quella sulle responsabilità e competenze politiche…

LA QUESTIONE DELLA VARIANTE E DEI SUOI LIMITI GIURIDICO AMMINISTRATIVI
La recente giurisprudenza ha affermato che le autorizzazioni in variante automatica devono cmq essere verificate in sede istruttoria. Nel caso del turbogas il Comune può  presentare, all'interno del procedimento unico di autorizzazione del Mise, un parere motivato. Quindi il Comune partecipa alla procedura e può dimostrare la non sostenibilità dell'automatismo in variante di detta autorizzazione all'interno delle conferenze dei servizi. Ma è chiaro che la norma è fatta apposta per bypassare i comuni, quindi bisogna vedere cosa metteranno nella variante: se mettono testualmente come affermato nell’odg approvato ieri:  “non vogliamo centrali a fonti fossili”, verranno bypassati dalla legge c.d. Marzano n° 239 del 2004 che lascia allo stato la competenza esclusiva a “definire i criteri generali per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW”. L'Amministrazione Comunale deve invece presentare una variante (e la delibera come pure l'odg che la sostiene doveva prevederlo e non lo ha fatto) che abbia come motivazione l’avvio di un processo di risanamento dell’area non solo della centrale (quella riguarda la bonifica dei terreni ed è un obbligo di legge per Enel) ma del livello di inquinamento in generale di tutta la zona. Quindi elencare una serie di industrie insalubri da evitare accompagnate da uno studio di impatto sanitario che confermi questa tesi. Uno studio che poteva essere avviato da subito all’inizio della sindacatura attuale e si è perso molto tempo in questo senso. Peraltro l’argomento salute e industrie insalubri è fondamentale per giustificare una variante siffatta perché non dimentichiamoci che l’area enel non è al centro di altre aree a destinazione agricola ma invece a destinazione industriale a cominciare dal porto commerciale di Spezia ( classificato in area industriale persino dalla zoonizzazione acustica comunale), quindi una variante motivata solo in termini urbanistici rischia di avere profili di illegittimità impugnabili da Enel o anche da altri interessati a mantenere l’area in servitù energetica o comunque a destinazione industriale
È vero che l’odg fa riferimento alla VAS (valutazione ambientale strategica) ma questo è un mero obbligo di legge e per ora non è chiaro come verrà impostata ne c’è, sempre nell'odg approvato ieri, alcun riferimento preciso a problematiche sanitarie legate anche agli impatti cumulativi della zona (porto, cantieri, traffico., depuratore etc.).



IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA IN ATTO
L'odg rimuove di fatto e di diritto il procedimento in corso per valutare e autorizzare successivamente il progetto di centrale a gas. Infatti l'odg non chiede formalmente la sospensione del procedimento di verifica di VIA  ma si limita a chiedere al governo di non autorizzare la centrale non rilevando le motivazioni giuridiche che potrebbero costringere il Governo a fermare il procedimento.  Procedimento illegittimo attualmente perché al progetto presentato non andava applicata la verifica di assoggettabilità ma la VIA ordinaria.
Infatti :
1. sono sottoposti a screening gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (lettera a) punto 1 allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. sono sottoposti a VIA ordinaria le centrali termiche d altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW (punto 1 allegato II Parte II al DLgs 152/2006)

Quindi l’applicazione della VIA ordinaria al posto dello screening non era e non è una mera scelta discrezionale ne di Enel ne tanto meno della Autorità Competente (il Ministero dell’Ambiente), era dettata direttamente dalla legge.
Ci sono quindi gli elementi quanto meno per sospendere questo procedimento ed aviare un tavolo di confronto a livello ministeriale con la partecipazione della Regione della Provincia spezzina e dei due Comuni interessati (Arcola e La Spezia).


LA QUESTIONE DEL CAPACITY PARKET  E LA NECESSITA DI AVVIARE UN CONFRONTO A LIVELLO GOVERNATIVO
Sia la delibera sulla variante che l'odg (per questo atto vedi foto qui a fianco) che la specifica rimuovono una questione decisiva in questa vicenda del progetto di centrale a gas. 
La Commissione UE ha emanato una Raccomandazione 18 GIUGNO 2019 (2019/C 297/12 - TESTO RACCOMANDAZIONE: QUI)  a tutti gli Stati membri. La parte che riguarda l’Italia afferma che la proposta di Piano nazionale integrato energia e clima presentata dal Governo italiano dovrà entro la fine di questo anno per il settore energia elettrica: “ valutare l’adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; precisare la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono graduale degli impianti termoelettrici a carbone”.
Qui viene in gioco il meccanismo di capacity market in base al quale dovrà essere emanato, entro il 31/12/2019,  un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà individuare le centrali per la produzione di energia elettrica e i relativi siti che le ospitano in grado di entrare in funzione in qualsiasi momento per risolvere emergenze e necessità impreviste.
Questo meccanismo (appunto definito capacity market), come risulta dal recente pacchetto energia approvato in sede UE conferma, sia pure in modo ridotto rispetto al passato, le remunerazioni supplementari pagati ai grandi impianti di produzione elettrica per la loro disponibilità a produrre energia in caso di problemi strutturali di sicurezza, e gli incentivi destinati agli operatori della gestione della domanda per la disponibilità, invece, a ridurre i propri consumi.    
E qui veniamo alla centrale a gas spezzina ma anche a quelle previste per i siti di  Brindisi, Civitavecchia, Fusina. Occorre chiedere al Governo che il Decreto di recepimento in Italia del meccanismo del capacity-market tenga conto  delle  specificità dei siti e quindi prevedere un piano delle localizzazioni sostenibili. Richiesta non semplice ma possibile anche utilizzando imeccanismi di flessibilità del  Regolamento UE quadro in questa materia (2019/943 vedi QUI in particolare l’articolo 24 paragrafo 1 vedi QUI).
Il nuovo Regolamento UE sul capacity-market prevede un limite di emissione di 550  gr di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità. Le nuove centrali elettriche che emettono più di questo e che iniziano la produzione commerciale dopo l'entrata in  vigore del regolamento non potranno più partecipare ai meccanismi di capacità.  
L’articolo 22 (commi 4 e 5 vedi QUI)  del Regolamento UE sopra citato prevede che  le centrali elettriche esistenti che  emettono più di 550 gr di CO2 di origine fossile per kWh e 350 kg di CO2 in media all'anno per kW installati non potranno partecipare ai meccanismi di capacità dopo il 1 ° luglio 2025. Questo spiega la data di dismissione delle centrali a carbone di cui si parla in Italia e che permette ad Enel a Spezia di porre il ricatto o centrale a gas subito oppure restiamo fino a che possiamo con il carbone e fino al 2025 con le remunerazioni supplementari appunto del  meccanismo capacity market.

Il quadro sopra delineato non può essere rimosso assolutamente  e l’odg approvato  invece lo fa in modo francamente dilettantesco. Invece proprio rispetto a quanto sopra definitivo occorre avviare un percorso di coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate al fine di:
1. comprendere le reali necessità di centrali a gas per gestire la transizione alle rinnovabili
2. elaborare, sulla base di quanto emergerà dalla analisi del punto 1. un piano di localizzazione sostenibile (che tenga conto della specificità dei siti) di impianti di generazione termoelettrica necessari per la transizione al modello rinnovabili
3. definire  tempi, modalità e costi della bonifica restante dell’area.
Il riferimento giuridico amministrativo per i primi due punti è il Decreto Ministeriale, sopra citato, che dovrà recepire in Italia il c.d. meccanismo di capacità.  Ma c’è anche l’occasione dettata dalle procedure di VAS:  
- del Piano di Sviluppo di  Terna 2018 sulla rete elettrica nazionale (integrata con  quella europea) nonché del 2019. (QUI)
- del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e per il Clima (QUI).



LA QUESTIONE DELLA INTESA CON LA REGIONE
L'odg chiede alla Regione di impegnarsi a condividere il no al progetto di centrale a gas ma non specifica la precisa competenza che questo ente ha in questa materia. 
Come è noto la materia energia rientra tra quelle di legislazione concorrente Stato  Regioni. Sulla possibilità o meno di superare (con particolari procedure disciplinate dalla legge statale) la mancata Intesa da parte della Regione, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte in modo non totalmente univoco. 
Volendo sintetizzare una questione in realtà molto complessa, l’indirizzo prevalente della Corte Costituzionale si può così riassumere: l’Intesa stato regioni può essere superata da una procedura disciplinata da legge statale (vedi ad esempio comma 8-bis legge 239/2004 [NOTA 1]) ma comunque la decisione della Presidenza e del Consiglio dei Ministri non può essere unilaterale, deve permettere una vera trattativa. A sua volta la Regione non può negare a priori l’Intesa ma deve motivare il diniego e non per ragioni strettamente ambientali (qui  torniamo alla competenza esclusiva dello Stato) ma energetico/territoriali.
Sulla questione ci sarà occasione di tornare ma corre qui l’obbligo di ricordare un precedente storico, relativamente recente, di diniego di Intesa da parte della Regione Liguria sul progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Era il 3 aprile 2009 quando con una apposita delibera di giunta regionale si affermò: “di ribadire che ad oggi non  esistono le condizioni per rilasciare l’intesa prevista ai sensi dell’art. 8 della L. n. 340/2000 in quanto l’intervento risulta in contrasto con la pianificazione  regionale  ed inoltre non risulta chiaro il quadro di riferimento programmatico a livello nazionale;”. Nel frattempo sono intervenute altre leggi e sentenze in materia ma i principi sono quelli sintetizzati sopra, ne riparleremo... 



I LIMITI DEL PARERE NEGATIVO ESPRESSO FINO AD ORA DAL COMUNE DI SPEZIA NEL PROCEDIMNTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA SUL PROGETTO DI CENTRALE A GAS
La delibera sulla variante cita il Parere del Comune espresso a suo tempo e  depositato al  Ministero dell’Ambiente (vedi QUI)  ma senza rilevarne i limiti neppure sinteticamente.
Quel parere rimuove vari aspetti quali: la confusione sui termini delle procedure di valutazione da applicare a questa vicenda, il tipo di valutazione di impatto sanitario da utilizzare, la rimozione dei parametri corretti con cui deve essere svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sulla bonifica dell’area enel rimuove la relazione di riferimento documento decisivo per capire quale tipo di bonifica si dovrà fare e dove. Sul punto ho spiegato tutto in questo post QUI.  L'odg specificativo della delibera sulla variante non tratta di questi limiti.


I LIMITI DEL PARERE DELLA REGIONE SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VIA
La delibera sulla variante cita anche il parere della Regione senza rilevarne le gravi criticità e omissioni. Intanto quel Parere chiedeva la applicazione della VIS in modo improprio ma c’erano anche altre questioni non chiare, eccole:

1. la VIS non serve chiederla se si chiede la VIA perché per le centrali termoelettriche sopra i 300MW è diventata obbligatoria.

2. la VIS attualmente normata per il caso in esame è debole perché slegata dai passaggi documentali e procedurali previsti dalla procedura di VIA

3. intanto sarebbe stato necessario chiedere la archiviazione dello screening attualmente in corso. Solo così si può permettere di avviare un confronto vero a livello nazionale su quante centrali a gas servono per la transizione alle fonti rinnovabili dopo la chiusura del carbone in Italia e soprattutto dove devono essere realizzate queste centrali

4. per poter avviare quanto scritto sopra nella terza questione occorre oltre alla archiviazione anche che la Regione eserciti il suo potere di veto alla Intesa ai sensi delle sue competenze di legislazione concorrente in materia di energia.  La Regione proprio perché ha questo potere può porre la terza questione nelle sedi opportune ma ovviamente il procedimento di autorizzazione in corso al Ministero va stoppato altrimenti il rischio è che mentre si discute Enel porti a casa l’autorizzazione senza essere invece costretta a sedere ad un tavolo dove possa essere impegnata ad investire su progetti che vadano al di la della centrale a gas in sostituzione di quella a carbone

5. se la Regione dichiara di partecipare a tutti i tavoli tecnici, come afferma in suoi comunicati, deve prima di tutto chiarire se ha deciso di nominare il Commissario di sua competenza nella Commissione tecnica VIA-VAS che segue la istruttoria di screening in corso. A me personalmente non interessa visto che chiedo l’archiviazione di questa procedura di screening ma se si fanno certe dichiarazioni poi bisogna essere precisi nello spiegare a cosa si partecipa e per fare che.









[1]  8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di  mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa,  comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il  termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa  di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero  dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a  trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo  stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta  giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le  disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e  sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

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