lunedì 13 luglio 2015

Nuova disciplina nazionale AIA e ricadute su impianti spezzini

Nell’ultimo mese sono intervenute importanti novità in materia di disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

In particolare voglio fare riferimento  a due questioni di grande rilievo:
1. i tempi di adeguamento delle installazioni che pur essendo soggette alla disciplina dell’AIA non avevano ancora  ottenuto la prima AIA
2. i tempi di elaborazione della relazione di riferimento


Per chi è interessato ad un esame più approfondito della disciplina della nuova AIA vedi le mie dispense QUI

In questo post, sinteticamente analizzo in cosa consistono queste novità anche in riferimento ad alcuni impianti in provincia della Spezia presi come caso studio applicativo della nuova normativa……  



TEMPI DI ADEGUAMENTO ALLA PRIMA AIA

In base alla legislazione vigente i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA  sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 

Rispetto a questo quadro le ultime novità sono contenute in una Circolare del Ministro dell’Ambiente dello scorso 17 giugno e in un decreto legge dello scorso 4 luglio. 

La Circolare ha chiarito con nettezza che per le installazioni che non hanno ottenuto l’AIA entro il 7 luglio 2015 (data ormai superata) decadono automaticamente le autorizzazioni previgenti. Quindi non essendo più autorizzate queste installazioni non devono più funzionare fino all’adeguamento all’AIA.

Il Decreto Legge invece ha ulteriormente precisato che le installazioni suddette possono continuare a funzionare a condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente al rilascio dell’AIA) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA.   N.B. Il Decreto Legge come da comunicato del Ministero della Giustizia (vedi QUI) non è stato convertito in legge quindi è decaduto. Ciò è confermato anche dal comma 3 articolo 1 Legge 6/8/2015 n. 125.  
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni. 
Peraltro la infrazione della norma comunitaria dell'AIA, per l'impianto di Saliceti, risale al 2005 e quindi non è possibile sanare, la violazione di una norma comunitaria, con una legge intervenuta quasi 10 anni dopo. 


Gli impianti spezzini sicuramente interessati da questa nuova normativa
Sono sicuramente interessati alla nuova disciplina sopra descritta due rilevanti installazioni presenti sul territorio spezzino:
1. l’impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali assimilati di Saliceti (Comune di Vezzano)
2. l’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi  e non pericolosi in località Cerri (Comune di Follo).

Nel primo (impianto di Saliceti –Vezzano Ligure) l’impianto ha presentato, sia pure fuori del termine del 7 Settembre 2014 la domanda di AIA, ci sono state tre conferenze dei servizi di cui l’ultima decisoria ma l’impianto ad oggi non ha ancora avuto formalmente l’AIA. Quindi ai sensi della disciplina sopra descritta dallo scorso 7 luglio l’impianto di Saliceti non dovrebbe più essere in funzione salvo che gestore, previo avvallo della Provincia (Autorità Competente al rilascio dell’AIA) non abbia dimostrato che l’impianto rispetta comunque, già con le vecchie autorizzazioni, i principi della disciplina dell’AIA. Vista la situazione di questo impianto, basti pensare all’impatto sanitario degli odori, risulta difficile pensare che ci sia in atto questo adeguamento, considerando che pochi mesi fa l’impianto era stato diffidato dalla stessa Provincia per aver violato una serie di prescrizioni non dell’AIA ma delle autorizzazioni previgenti.
  
Nel secondo (impianto rifiuti di Cerri –Follo) l’impianto è soggetto ad AIA fin dalla autorizzazione che aveva ricevuto nel 2008. È soggetto ad AIA in quanto impianto che non solo gestisce un deposito (messa in riserva) di rifiuti ma li tratta sia pure da un punto di vista fisico superando la soglia delle 50 tonnellate giorno, almeno per i non pericolosi, prevista dalla normativa per applicare l’AIA, come confermato dalla autorizzazione ultima del 2014 dove si afferma che già nel 2008 l’impianto era autorizzato per una quantità media giornaliera di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi e non. Non solo ma l'ultima modifica del testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) prodotta dal DLgs 46/2014 è stata ulteriormente precisato che anche il solo trattamento fisico oltre una certa soglia quantitativa (50 ton/giorno) di rifiuti non pericolosi è soggetto ad AIA come confermato dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente del 17 giugno scorso sopra citata. 

L'impianto di Cerri-Follo ha dato da tempo grossi problemi sia sotto il profilo del rischio sanitario (vedi QUIche della violazione delle autorizzazioni stesse, come dimostrato nell’esposto presentato dai cittadini residenti (vedi QUI). L'impianto in questione  ad oggi non ha neppure presentato domanda di AIA.
Quindi a questo impianto non si può applicare neppure la possibilità di continuare l’esercizio con le autorizzazioni vigenti se dimostra che queste sono state adeguate ai principi di fondo dell’AIA . Infatti questo impianto non solo non ha rispettato il termine del 7 luglio 2015 per adeguarsi all’AIA ma addirittura non ha rispettato neppure il termine del 7 settembre 2014 per presentare la domanda di AIA.

Questo impianto dallo scorso 7 luglio non dovrebbe più funzionare, scrivo "non dovrebbe" al condizionale perché come dimostra questo video qui a fianco non solo continua a funzionare senza avere l’AIA ma addirittura senza neppure rispettare le vecchie autorizzazioni.



TEMPI DI ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La relazione di riferimento (di seguito RdR) introdotta nel testo unico ambientale (il Dlgs 152/2006) con il Dlgs 46/2014 ha una duplice finalità in relazione alle installazioni soggette ad AIA:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla presentazione della Relazione di Riferimento:
a) entro tre mesi dal 7 gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo di presentazione della RdR, attestante la non necessità di questa relazione. Il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2  che questo termine decorre dalla data del  7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazioni con procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso
c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazione che non hanno procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA  
d) presentazione della RdR contestualmente alla istanza per le nuove domande di AIA o di modifica sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della documentazione  determineranno una richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di validazione della relazione di riferimento. 


Gli impianti della provincia di Spezia interessati dalla relazione di riferimento (RdR)
Ora venendo agli impianti soggetti ad AIA nel territorio spezzino ce ne sono almeno due sicuramente interessati all’adempimento degli obblighi sulla RdR:
1. la centrale termoelettrica che avendo già avuto l’AIA deve presentare la RdR dopo  il 7 gennaio 2016
2. il rigassificatore di Panigaglia che avendo già avuto l’AIA deve presentare la RdR entro il 7 giugno 2016, salvo che non venga presentato formalmente il nuovo progetto che prevede una stazione nuova di distribuzione del gnl rigassificato nell’impianto, in questo caso la RdR dovrà essere presentata insieme con la domanda di AIA per la modifica sostanziale dell’impianto.

Entrambi i suddetti  impianti dovevano comunque verificare l’obbligo di presentare o meno la RdR entro il 7 aprile 2015 e non lo hanno fatto. Sul punto è però intervenuto recentemente, come sopra riportato, il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015  il quale ha previsto al comma 1 articolo 2  che l'obbligo in questione scade il 7 aprile 2015 solo per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale. Quindi per la centrale di Spezia paradossalmente l'obbligo decorre solo per le sezioni a gas che però sono in dismissione. Restano invece le scadenze per tutti gli altri obblighi sopra riportati 

C’’è poi un  altra installazione che potrebbe essere interessata dalla RdR. Si tratta della ipotizzata discarica di Saturnia.  Secondo le Linee Guida della UE (vedi QUIla RdR deve essere presentata anche per le discariche. Quindi se davvero verrà presentata domanda di autorizzazione per la discarica di Saturnia, essendo le discariche soggette ad AIA, la domanda dovrà essere accompagnata dalla RdR. Secondo la Circolare del Ministro dell’Ambiente dello scorso 17 giugno 2015 la RdR non è obbligatoria per le installazioni che gestiscono rifiuti. La questione appare controversa considerato che la Circolare non può essere superiore come efficacia giuridica alle Linee Guida della UE. Non solo ma Il Decreto 272/2014 (quello che disciplina in Italia il contenuto della RdR) ha previsto all’articolo 5 che "viene fatto salvo quanto previsto dalla Linee Guida della UE" per cui l’allegato 2 al Decreto che contiene il contenuto minimo della RdR e l’allegato 3 (criteri per sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee) devono essere integrati con le dette Linee Guida. In particolare l’allegato 2 al Decreto costituisce poco più di un indice che è invece meglio sviluppato dalla Linee Guida. 





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