mercoledì 17 settembre 2014

Un'altra legge che semplifica le bonifiche: anche troppo!

Ennesima normativa di semplificazione delle procedure di bonifica  che va ad aggiungersi a quella già esistente, in particolare:
      1.disciplina delle procedure semplificate di bonifica in generale: articolo 242bis DLgs 152/2006. Valida sia per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (di seguito SIN),  che per i Siti di Bonifica di Interesse Regionale (di seguito SIR)[1],
      2. disciplina delle procedure semplificate di bonifica in aree industriali da riconvertire tra i siti classificati SIN: articolo 252bis DLgs 152/2006.[2]  

Ma, quelli sopra riportati, sono solo due degli esempi più significativi. In realtà come ho spiegato a pagine 4 di questo COMMENTO (vedi QUI le norme di semplificazione succedutesi dal 2005 sono molte di più. Questo nonostante quanto affermino amministratori locali (come il Sindaco di Spezia): “le bonifiche dei SIN non si sono fatte per eccesso di pratiche burocratiche”.  

Direi che è sempre più vero quello che affermava un documento della CGIL nazionale del 2012 sullo scandalo delle mancate bonifiche dei SIN (come quello di Pitelli): “ Sul bilancio fallimentare delle bonifiche, ha concorso “il condono tombale” introdotto dalla  legge 13 del 2009, che, con l’art.2 sulla complessa gestione degli interventi di bonifica e sulla pianificazione del futuro delle aree interessate. In aggiunta, si sono ridimensionate le risorse pubbliche destinate agli interventi, permanendo un quadro normativo,  che  anche  a  seguito  dell'ultima  modifica  introdotta  con  il  Decreto Semplificazioni, sembra voler continuare a favorire l’inazione e il mancato risanamento ambientale che alimento i problemi per la salute umana e i costi sanitari.” ((per il testo completo vedi QUI).

Non solo le semplificazioni senza i finanziamenti servono a poco ma a volte sembrano costruite per allentare le maglie dei controlli sulla corretta gestione delle bonifiche stesse. E’ quello che in parte si può dire dell’ennesima normativa di semplificazione che è uscita pochi giorni fa (il 12 settembre) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La nuova procedura semplificata (articoli 33 e 34 del Decreto Legge 133/2014[3]) interviene sui seguenti aspetti della normativa nazionale in materia di bonifiche:
1. Nuova Procedura di Bonifica Aree di Interesse Rilevante Nazionale (Articolo 33)
2. Modifiche Codice Appalti Pubblici e Bonifiche (Articolo 34)
3. Opere Preliminare all’avvio della Bonifica e/o Messa in Sicurezza nei Siti Inquinati (comma 7 articolo 34)
4.  Procedure di Caratterizzazione Scavo Terreni in Aree da Bonificare (Comma 8 Articolo 34)
5. Riutilizzo Terreni Scavati in Situ  di Bonifica (Commi 9 E 10 Articolo 34)

Vediamo sinteticamente le novità ed anche i rischi di questa nuova normativa:



NUOVA PROCEDURA DI BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE
Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. Non è chiaro se le aree di interesse nazionale saranno scelte solo tra l’elenco attuale dei SIN, perché dal dettato della legge non si capisce chiaramente.

La procedura prevista dalla nuova norma è tutt’altro che semplice ma la vera novità non sta tanto nei passaggi tecnici o procedurali, quanto nell’assegnare  la formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana ad  un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore (anche privato),  anche ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e tutela ambientale.  
Il Soggetto Attuatore opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di  realizzazione delle  opere infrastrutturali: alla faccia della strombazzata necessità di ridurre le stazioni appaltanti!
Al  Soggetto Attuatore le aree individuate come di interesse rilevante nazionale sono trasferite, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina: anche qui non si capisce bene cosa potrebbe significare tutto ciò anche da un punto di vista urbanistico.


Commissario e Soggetto Attuatore possono derogare sia alle procedure ordinarie di bonifica che a quelle speciali già approvate in precedenza come quella dell’articolo 252bis richiamata all’inizio di questo post.
Non sono derogabili, invece tutte le norme tecniche atte a raggiungere il suddetto obiettivo e cioè:
1. Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica[4] (allegato I alla parte IV DLgs 152/2006)
2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (allegato II alla parte IV DLgs 152/2006)
3. Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza[5], operativa[6] e permanente[7]), nonché per la individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili (allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006)
4. Criteri generali per l’applicazione di procedure di bonifica semplificate di aree limitate (max 1.000 metri quadri) per siti di interesse industriale
5. concentrazioni soglia di contaminazione[8] nel suolo sottosuolo e acque sotterranee

Se il Commissario non porta a casa nei termini stabiliti dalla legge in esame, dopo la Conferenza dei Servizi,  la approvazione del programma sia di bonifica e di riqualificazione urbanistica e socio economica dell’area, decide il Consiglio di Ministri.

L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.   Costituisce  altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.



MODIFICHE CODICE APPALTI PUBBLICI E BONIFICHE (ARTICOLO 34)
Si applicano ai lavori di bonifica da appaltare (tutti sia quelli nei SIN che nei SIR) alcune procedure semplificate per le procedure di gara previste dal Codice degli Appalti e cioè:
1. quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare;
2. procedura negoziata di scelte dell’appaltatore senza pubblicazione del bando di gara.Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti  il massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti da invitare alla gara. La applicazione generalizzata della procedura negoziata ai lavori di bonifica appare in contrasto con le direttive europee passate e presente in materia di appalti pubblici e anche con la giurisprudenza comunitaria (come spiego nel commento completo a questa nuova normativa nazionale che linko alla fine di questo post);
3. riduzione termini della ricezione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte nelle procedure ristrette o negoziate:
4. ammissibilità varianti in corso d’opera. 



PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE
Qui ci sono ulteriori novità che mirano a semplificare il riutilizzo in situ dei materiali scavati in aree inquinate. In particolare:
1. si crea un piano di caratterizzazione preliminare non previsto dalla vigente normativa e i cui contenuti tecnici restano indefiniti;
2. in presenza di attività di messa in sicurezza operativa[9] già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione preliminare di cui al punto 1, previa comunicazione  all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può  avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa. Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra) infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale,  “la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti”;
3. si permette di riutilizzare in situ cioè nell’area da bonificare il materiale scavato non solo nel caso che non superi concentrazioni soglia di contaminazione (quelle che fanno scattare l’obbligo di bonifica) ma anche nel caso che li superino sia pure a certe condizioni elencate dalla nuova legge che però dipendono dalla interpretazione della autorità competente (per i SIR: Comune, Arpa, Provincia).



PER UN APPROFONDIMENTO PUNTUALE DELLA NUOVA NORMATIVA SOPRA DESCRITTA SINTETICAMENTE SI RINVIA A QUESTO MIO COMMENTO QUI




[4] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[5] ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[6] l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[7] l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[8] “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati” (lettera b) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006
[9]  l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)

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