martedì 5 febbraio 2013

Progetto Scalinata Cernaia: una istruttoria contro il Codice del Paesaggio!

Con le note che seguono descrivo i limiti procedimentali ed istruttori relativi alla approvazione del progetto di “riqualificazione” della scalinata Cernaia. Anche in questo caso come per il progetto di P.za Verdi (vedi QUIemergono superficialità istruttorie e profili di illegittimità nella azione del Comune e delle Soprintendenze, in particolare quella ai Beni Architettonici e Paesaggistici.





PRIMA QUESTIONE: L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE
L’intervento  sulla scalinata Cernaia è stato assoggettato, da parte del Comune di Spezia, ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del comma 9 articolo 146 Codice del Paesaggio e del DPR 139/2010 (vedi QUI).  In realtà l’intervento in esame non rientra nelle categorie di opere sottoponibili a procedura semplificata  in quanto insistente su immobili appartenenti  alla categoria di cui alla lettera a) comma 1 articolo 136 del Dlgs 42/2004 (Codice del Paesaggio):  “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali. “
Relativamente agli alberi della Scalinata Cernaia sono stati segnalati, come dichiarabili monumentali ai sensi dell’articolo 12 LR 4/1999 (vedi  QUI)  due alberi presenti nella scalinata.  Secondo detta normativa regionale  tali alberi non sono  abbattibili una volta inseriti nell’apposito elenco regionale di cui al comma 2 articolo 12 LR 4/1999. Possono essere abbattuti  solo su autorizzazione dello Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata come pure la relazione di supporto al taglio degli alberi della scalinata, compresi i due definiti potenzialmente come monumentali non tengono minimamente conto di questa segnalazione,  eppure la richiesta di autorizzazione paesaggistica ha la data del dicembre 2012 mentre la segnalazione per gli alberi da classificare come monumentali è in data giugno 2012.  La questione degli alberi definibili come monumentali risulta ancor più significativa alla luce della recentissima legge nazionale 10/2013 (vedi QUI) che all’articolo 7 e ad integrazione delle vigenti norme regionali (sopra citate) stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Questa norma dovrebbe comportare una revisione, sul punto, del progetto di “riqualificazione” di cui stiamo trattando.

Peraltro la autorizzazione paesaggistica del Comune è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio cioè per interventi in aree o su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, quel vincolo che la richiesta semplificata di autorizzazione paesaggistica dichiara non sussistere al punto 10a  (vedi QUI). Appare quindi incongrua ai fini della corretta procedura autorizzatoria la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata avanzata dal responsabile del procedimento del competente ufficio comunale.

La procedura semplificata di rilascia della autorizzazione paesaggistica comporta grosse carenze documentali ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento.  Infatti la richiesta di autorizzazione paesaggistica  semplificata (vedi QUIrelativamente agli effetti paesaggistici, conseguenti alla realizzazione del progetto, si limita ad affermare (punto 13) che: “la riqualificazione permetterà di avere una scalinata in perfette condizioni di percorribilità e con sottoservizi nuovi ed adeguati”;  mentre relativamente alla mitigazione dell’impatto della riqualificazione la richiesta si limita ad affermare (punto 14) che: “ le opere non hanno bisogno di mitigazione in quanto verrà riqualificata una scalinata ad oggi in forte condizioni di degrado”.

Se fosse stata applicata la richiesta ordinaria di autorizzazione paesaggistica per interventi minori, come quello di cui stiamo trattando,  la richiesta di autorizzazione avrebbe dovuto contenere e chiarire:
1. sotto il profilo delle caratteristiche del progetto di riqualificazione: “ Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato  lo  stato  di  fatto  della  preesistenza(5), e andrà allegata  documentazione  storica  relativa  al  singolo  edificio  o manufatto   e   con  minor  dettaglio  all'intorno.  Nelle  soluzioni progettuali   andrà   curata,   in   particolare,   la   adeguatezza architettonica   (forma,  colore,  materiali,  tecniche  costruttive, rapporto  volumetrico  con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto  edilizio  o  il  manufatto  preesistente  e  con l'intorno basandosi  su  criteri  di  continuità  paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.”
2. sotto il profilo degli effetti del progetto di riqualificazione: “ la documentazione  dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri  di  congruità  paesaggistica  (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).
3. sotto il profilo delle misure di mitigazione: “Fermo  restando  che  dovranno  essere  preferite  le  soluzioni progettuali  che  determinano  i  minori  problemi  di compatibilità paesaggistica,  dovranno  essere  indicate le opere di mitigazione(7) sia  visive  che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi  che  non  possano  essere evitati o mitigati”.   



Il testo integrale del modello tipo per la richiesta ordinaria di autorizzazione paesaggistica è allegato al DPR 12/12/2005, vedi  QUI



SECONDA QUESTIONE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA
Il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici (vedi QUI) sottolinea il potenziale  vincolo archeologico nell’area interessata dal progetto,  tanto da richiedere eventuali varianti progettuali in relazione agli interventi previsti per rete idrica e allaccio fognatura a conferma che l’intervento è tutt’altro che di riqualificazione di un bene a valenze storico architettonica come quello in oggetto.

Il parere della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici (vedi QUI e QUIfa esplicito rinvio al comma 1 articolo 12 del Codice del  Paesaggio secondo il quale  le vie e strade di interesse artistico e storico, sono vincolati ai sensi del predetto Codice,  se la esecuzione delle stesse risalga ad oltre 70 anni.  Il tutto salvo che con apposita procedura di verifica si valuti  la non sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.  Ovviamente come si ricava dal parere tale verifica non è stata avviata tanto che la stessa Soprintendenza chiede al Comune di avviarla presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria.  Tale verifica dovrà essere svolta secondo i parametri definiti dal Decreto dirigenziale interministeriale del  6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica  (per il testo vedi QUI). 

Come ho scritto anche per il progetto di P.za Verdi (vedi QUInon si capisce come sia stato possibile un parere favorevole della Soprintendenza, sia pure con alcune prescrizioni, al progetto di “riqualificazione” della scalinata Cernaia, con tali carenze istruttorie.

Infine, come già rilevato per p.za Verdi trattandosi di via (scalinata in questo caso) a valenza storico architettonica sottoponibile al regime previsto, per questi beni, dal  Codice del Paesaggio, gli interventi  di modifica che la riguardano devono  conformarsi alla Carta italiana del restauro del 1972 (vedi QUI), relativamente alle modalità di riqualificazione dei centri storici.

La Carta del Restauro stabilisce che per  centri storici, ai fini della applicazione dei parametri da essa previsti: “ ……. vanno presi in considerazione non solo i vecchi "centri" urbani tradizionalmente intesi, ma - più in generale - tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche”.

La Carta chiarisce il significato di storico per questi insediamenti come sopra definiti: “Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro particolare aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente il valore, in quanto non solo l'architettura, ma anche la struttura urbanistica possiede, di per se stessa, significato e valore”.


La Carta inoltre precisa come devono intervenire le  riqualificazioni/restauri delle singole parti dei centri storici, come nel caso in esame:
Per quanto riguarda i singoli elementi attraverso i quali si attua la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme, sono da prendere in considerazione tanto gli elementi edilizi, quanto gli altri elementi costituenti gli spazi esterni (strade, piazze ecc.) ed interni (cortili, giardini, spazi liberi ecc.), ed altre strutture significanti (mura, porte, rocce ecc.), nonché eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme caratterizzandolo più o meno accentuatamente (contorni naturali, corsi d'acqua, singolarità geomorfologiche ecc.).    Gli elementi edilizi che ne fanno parte vanno conservati non solo nei loro aspetti formali, che ne qualificano l'espressione architettonica o ambientale, ma altresì nei loro caratteri tipologici in quanto espressione di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l'uso degli elementi stesi. Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura storico-critica: i risultati della quale non sono volti tanto a determinare una differenziazione operativa - poiché su tutto il complesso definito come centro storico si dovrà operare con criteri omogenei - quanto piuttosto alla individuazione dei diversi vari gradi di intervento,  a livello urbanistico e a livello edilizio, qualificandone il necessario risanamento conservativo".




CONCLUSIONI
È indiscutibile che il parere della Soprintendenza sopra citato ma ancora di più il progetto presentato dal Comune siano lontanissimi da questa visione realizzando quindi una carenza istruttoria rilevante ai fini della tutela di un bene sottoposto, come abbiamo visto, a vincolo storico architettonico.  Il parere infatti si limita a dare prescrizioni generiche come ripiantare alberi senza specificarne la specie, recuperare il materiale da demolizione della scalinata, mantenere in parallelo nuove piante e lampioni. 

Ancora una volta siamo di fronte ad un intervento che spezza la continuità storico architettonica del nostro centro storico non garantendo il risanamento conservativo come richiesto dai documenti ufficiali e dalle norme sopra descritte.  Il tutto  grazie in primo luogo alla superficialità amministrativa e tecnica della Amministrazione Comunale coadiuvata da una Soprintendenza ai beni architettonici  che si dimostra ancora una volta non all’altezza del sui compiti istituzionali.



















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