venerdì 21 settembre 2012

Una sentenza interessante per l’Outlet di Brugnato e il Porto di Spezia


Il Consiglio di Stato (vedi quicon sentenza recentissima del 17/9/2012, ha annullato la delibera di un Consiglio Comunale (Comune di Azzano Mella in provincia di Brescia) con la quale si era approvata la realizzazione di un centro di distribuzione e logistica merci.

Si tratta di una sentenza di grande interesse che farà giurisprudenza anche per il nostro territorio. Infatti il motivo di annullamento della suddetta delibera è centrato sulla mancata applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) ad uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) in variante alla vigente normativa urbanistica del territorio del Comune interessato.

Su cosa consista questa VAS  vi invito a leggere, prima di continuare questo post,  questo mio sintetico promemoria: vedi qui.  




LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La sentenza del Consiglio di Stato afferma un principio fondamentale: gli strumenti urbanistici attuativi (SUA) che prevedano progetti relativi ad aree limitate geograficamente, devono essere sottoposti a VAS se realizzano un impatto significativo sull’ambiente. 

Ma la sentenza entra nel merito di due concetti fondamentali per l’applicazione corretta della VAS agli strumenti urbanistici attuativi:

1. il concetto di progetti e/o strumenti urbanistici relativi a  piccole aree a livello locale: dove rientrano anche i progetti di nuovi centri commerciali

2. il concetto di impatto significativo,  per strumenti urbanistici relativi  a questa piccole aree a livello locale, sulla base del quale si decide se tali strumenti siano  sottoponibili a VAS.  Afferma la sentenza in esame che,  il riconoscimento di significativo impatto ambientale anche su aree limitate, non si deve ricavare: “da elementi congetturali od ipotetici, ma occorre prendere atto che la consistenza dimensionale del progetto la necessità di un ampio intervento di natura viabilistica, il coinvolgimento di più comuni (già ex se fonte di problematiche di rilevante complessità, in relazione alle specificità possedute da ciascun territorio comunale) la modifica in senso rilevante della destinazione dell’area comportando la variazione di destinazione urbanistica da zona  agricola a zona  produttiva rendevano necessario l’esperimento della Vas.  E’ ben vero, che tale cambio di destinazione  è insito in ogni variante: non è senza effetto, però, ai fini precauzionali e preventivi che costituiscono la ratio della introduzione della Vas nel sistema e che presiedono alla genesi dell’istituto in sede comunitaria, che possa ben essere diversamente apprezzata e ponderata una variante che implichi nuova urbanizzazione ed antropizzazione di un’area agricola rispetto a quella che, semplicemente, muti la destinazione di una area già urbanizzata o a tali fini destinata in sede previsionale.



APPLICHIAMO QUESTA SENTENZA AD UN CASO LOCALE: L’OUTLET DI BRUGNATO
Come è noto, e come ho spiegato più volte (vedi qui e quiquesto progetto non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. 
Ora se noi applichiamo i due principi affermati dalla sentenza  sopra descritta vediamo come siano applicabili al caso dell’outlet di Brugnato, infatti:

1. il progetto riguarda un centro commerciale (l’outlet rientra in questa definizione ai sensi della normativa sul commercio) relativo ad una area limitata del territorio comunale

2. il progetto è contenuto dentro uno strumento urbanistico attuativo ai sensi della legge regionale ligure sull’urbanistica.

3. il progetto in termini di impatti ambientali, territoriali, urbanistici/infrastrutturali, riguarda un ambito ben più ampio di quello del Comune di Brugnato. Ciò non costituisce una mia interpretazione ma si ricava dal testo del provvedimento con il quale la Regione Liguria ha concluso la procedura di verifica ai fini della applicabilità della VIA e della VAS al progetto in esame. Si legge in quel documento: “Solo attraverso il riconoscimento della dimensione vasta dell’influenza dell’intervento si possono valutare gli effetti sull’intero sistema economico (che interessano un bacino sicuramente superiore alla sola Val di Vara) e le esigenze di accessibilità territoriale che allo stato delle conoscenze non sono ancora pienamente quantificabili.”



APPLICHIAMO QUESTA SENTENZA ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SPEZIA NEI DIVERSI AMBITI
Come è noto nell’attuazione del Piano Regolatore del Porto (PRP) di Spezia per ogni ambito, in cui è stata suddivisa l’area del demanio portuale, dovrà essere presentato uno schema di assetto urbanistico. Essendo il PRP un piano quadro (come affermato negli atti di approvazione del Consiglio Regionale) nei diversi ambiti dovranno essere presentati degli strumenti urbanistici attuativi (SUA) che dovranno definire puntualmente le destinazioni funzionali genericamente indicate  nel PRP-piano quadro.

Questi SUA dovranno, come previsto dallo stesso giudizio di compatibilità ambientale del PRP da parte del Ministero dell’Ambiente,  essere valutati sotto il profilo del loro impatto ambientale. Essendo questi SUA strumenti di pianificazione dovranno essere valutati secondo la procedura di VAS.  



CONCLUSIONI
La sentenza del Consiglio di Stato è nelle sue motivazioni assolutamente applicabile al caso dell’outlet di Brugnato ma anche alle fasi attuative del PRP nei diversi ambiti infatti:
1. il progetto di outlet ha un impatto su un’area ben più vasta del Comune di Brugnato
2. i SUA per gli ambiti definiti dal PRP hanno sicuramente un impatto su un area ben più vasto non solo del golfo di Spezia: basti pensare al porto commerciale con traffico marittimo, aree retroportuali, impatto su aree costiere etc.  
3. il progetto di outlet  incide sulla viabilità a scala interregionale e richiede modifiche alla viabilità autostradale come affermato dal documento del Politecnico di Milano (di supporto socio economico al progetto di outlet) secondo il quale si dovrà tenere in considerazione: “la non sopportabilità del traffico esistente nell’A12 con la minaccia di maggiori congestioni della stessa
4. i SUA per gli ambiti definiti dal PRP incidono sicuramente sul traffico su scala ben più ampia di quella locale, basti pensare al traffico container
5. il progetto di outlet costituisce variante alla destinazione dell’area interessata, in particolare modifica un Distretto di Trasformazione
6. il progetto di outlet realizza una nuova urbanizzazione e antropizzazione di un’area attualmente libera da attività impattanti sul territorio interessato e le aree limitrofe.
7. i SUA per gli ambiti definiti dal PRP realizzano una modifica sostanziale dell’impatto ambientale esistente da parte delle attività presenti nell’area  di demanio portuale a cominciare dall’ambito relativo al porto commerciale. Ciò trova conferma nel giudizio di compatibilità del Ministero dell’Ambiente sul PRP nel quale si afferma, per la qualità dell’aria, che:” L’attuazione del nuovo PRP comporta variazioni del carico emissivo attuale, sia diretto correlato alle attività che si svolgono all’interno dell’ambito portuale ,sia in conseguenza delle variazioni attese per i flussi di veicoli leggeri e pesanti e del traffico marittimo”,   mentre sul rumore si aggiunge: “in analogia all’inquinamento atmosferico, anche per il rumore le maggiori problematiche associate alle previsioni del PRP della Spezia sono localizzate nell’ambito 6 del Porto Commerciale dove la specializzazione funzionale determinerà una maggiore concentrazione del carico di rumore in un’area antistante al centro abitato in cui prevalgono funzioni residenziali.”  

Tutti questi 7  punti riprendono i parametri di impatto ambientale significativo per sottoporre a VAS un progetto interessante un’area limitata del territorio comunale come, come definiti dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato.



P.S.
Peraltro questo indirizzo ora proprio della giurisprudenza amministrazione nazionale di ultima istanza era stato affermato anche dalla Corte di Giustizia UE, vedi qui









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