Il
Consiglio di Stato (vedi qui) con
sentenza recentissima del 17/9/2012, ha annullato la delibera di un Consiglio
Comunale (Comune di Azzano Mella in provincia di Brescia) con la quale si era
approvata la realizzazione di un centro di
distribuzione e logistica merci.
Si tratta di una sentenza di grande interesse che farà giurisprudenza anche per il nostro territorio. Infatti il
motivo di annullamento della suddetta delibera è centrato sulla mancata
applicazione della Valutazione
Ambientale Strategica (di seguito VAS) ad uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) in variante alla vigente
normativa urbanistica del territorio del Comune interessato.
Su cosa consista questa VAS vi invito a leggere, prima di continuare
questo post, questo mio sintetico promemoria:
vedi qui.
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO
La
sentenza del Consiglio di Stato afferma un principio fondamentale: gli
strumenti urbanistici attuativi (SUA) che prevedano progetti relativi ad aree
limitate geograficamente, devono essere sottoposti a VAS se realizzano un
impatto significativo sull’ambiente.
Ma
la sentenza entra nel merito di due
concetti fondamentali per l’applicazione corretta della VAS agli strumenti
urbanistici attuativi:
1. il concetto di progetti
e/o strumenti urbanistici relativi a piccole aree a livello
locale: dove rientrano anche i progetti di nuovi centri
commerciali
2. il concetto di impatto significativo, per strumenti urbanistici relativi a questa piccole aree a livello locale, sulla
base del quale si decide se tali strumenti siano sottoponibili a VAS. Afferma la sentenza in esame che, il riconoscimento di significativo impatto
ambientale anche su aree limitate, non si deve ricavare: “da elementi congetturali od
ipotetici, ma occorre prendere atto che la consistenza
dimensionale del progetto la necessità di un ampio intervento di natura viabilistica, il coinvolgimento di più comuni (già ex se fonte di problematiche di
rilevante complessità, in relazione alle specificità possedute da ciascun
territorio comunale) la modifica in
senso rilevante della destinazione
dell’area comportando la variazione di destinazione urbanistica da
zona agricola a zona produttiva rendevano necessario l’esperimento
della Vas. E’ ben vero, che tale cambio
di destinazione è insito in ogni
variante: non è senza effetto, però, ai fini precauzionali e preventivi che
costituiscono la ratio della introduzione della Vas nel sistema e che
presiedono alla genesi dell’istituto in sede comunitaria, che possa ben essere
diversamente apprezzata e ponderata una variante che implichi nuova
urbanizzazione ed antropizzazione di un’area agricola rispetto a quella che,
semplicemente, muti la destinazione di una area già urbanizzata o a tali fini
destinata in sede previsionale.”
APPLICHIAMO
QUESTA SENTENZA AD UN CASO LOCALE: L’OUTLET DI BRUGNATO
Come
è noto, e come ho spiegato più volte (vedi qui e qui) questo
progetto non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.
Ora
se noi applichiamo i due principi affermati dalla sentenza sopra descritta vediamo come siano
applicabili al caso dell’outlet di Brugnato, infatti:
1. il progetto riguarda un
centro commerciale (l’outlet rientra in questa definizione ai sensi della
normativa sul commercio) relativo ad una area limitata del territorio comunale
2. il progetto è contenuto
dentro uno strumento urbanistico attuativo ai sensi della legge regionale
ligure sull’urbanistica.
3. il progetto in termini
di impatti ambientali, territoriali, urbanistici/infrastrutturali, riguarda un
ambito ben più ampio di quello del Comune di Brugnato. Ciò non costituisce una
mia interpretazione ma si ricava dal testo del provvedimento con il quale la
Regione Liguria ha concluso la procedura di verifica ai fini della
applicabilità della VIA e della VAS al progetto in esame. Si legge in quel documento:
“Solo attraverso il riconoscimento
della dimensione vasta dell’influenza dell’intervento si possono valutare gli
effetti sull’intero sistema economico (che interessano un bacino sicuramente
superiore alla sola Val di Vara) e le esigenze di accessibilità territoriale
che allo stato delle conoscenze non sono ancora pienamente quantificabili.”
APPLICHIAMO
QUESTA SENTENZA ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SPEZIA NEI
DIVERSI AMBITI
Come
è noto nell’attuazione del Piano Regolatore del Porto (PRP) di Spezia per ogni
ambito, in cui è stata suddivisa l’area del demanio portuale, dovrà essere
presentato uno schema di assetto urbanistico. Essendo il PRP un piano quadro
(come affermato negli atti di approvazione del Consiglio Regionale) nei diversi
ambiti dovranno essere presentati degli strumenti urbanistici attuativi (SUA)
che dovranno definire puntualmente le destinazioni funzionali genericamente
indicate nel PRP-piano quadro.
Questi
SUA dovranno, come previsto dallo stesso giudizio di compatibilità ambientale
del PRP da parte del Ministero dell’Ambiente, essere valutati sotto il profilo del loro
impatto ambientale. Essendo questi SUA strumenti di pianificazione dovranno
essere valutati secondo la procedura di VAS.
CONCLUSIONI
La
sentenza del Consiglio di Stato è nelle sue motivazioni assolutamente
applicabile al caso dell’outlet di Brugnato ma anche alle fasi attuative del
PRP nei diversi ambiti infatti:
1. il progetto di outlet ha
un impatto su un’area ben più vasta del Comune di Brugnato
2. i SUA per gli ambiti
definiti dal PRP hanno sicuramente un impatto su un area ben più vasto non solo
del golfo di Spezia: basti pensare al porto commerciale con traffico marittimo,
aree retroportuali, impatto su aree costiere etc.
3. il progetto di outlet incide sulla viabilità a scala interregionale
e richiede modifiche alla viabilità autostradale come affermato dal documento
del Politecnico di Milano (di supporto socio economico al progetto di outlet)
secondo il quale si dovrà tenere in considerazione: “la non sopportabilità del traffico
esistente nell’A12 con la minaccia di maggiori congestioni della stessa”
4. i SUA per gli ambiti definiti dal PRP incidono
sicuramente sul traffico su scala ben più ampia di quella locale, basti pensare
al traffico container
5. il progetto di outlet
costituisce variante alla destinazione dell’area interessata, in particolare
modifica un Distretto di Trasformazione
6. il progetto di outlet realizza
una nuova urbanizzazione e antropizzazione di un’area attualmente libera da
attività impattanti sul territorio interessato e le aree limitrofe.
7. i SUA per gli ambiti
definiti dal PRP realizzano una modifica sostanziale dell’impatto ambientale
esistente da parte delle attività presenti nell’area di demanio portuale a cominciare dall’ambito
relativo al porto commerciale. Ciò trova conferma nel giudizio di compatibilità
del Ministero dell’Ambiente sul PRP nel quale si afferma, per la qualità dell’aria, che:” L’attuazione del nuovo PRP comporta variazioni del
carico emissivo attuale, sia diretto correlato alle attività che si svolgono
all’interno dell’ambito portuale ,sia in conseguenza delle variazioni attese per
i flussi di veicoli leggeri e pesanti e del traffico marittimo”, mentre sul rumore si aggiunge: “in
analogia all’inquinamento atmosferico, anche per il rumore le maggiori
problematiche associate alle previsioni del PRP della Spezia sono localizzate
nell’ambito 6 del Porto Commerciale dove la specializzazione funzionale
determinerà una maggiore concentrazione del carico di rumore in un’area
antistante al centro abitato in cui prevalgono funzioni residenziali.”
Tutti
questi 7 punti riprendono i parametri di impatto
ambientale significativo per sottoporre a VAS un progetto interessante un’area
limitata del territorio comunale come, come definiti dalla sopra citata
sentenza del Consiglio di Stato.
P.S.
Peraltro
questo indirizzo ora proprio della giurisprudenza amministrazione nazionale di
ultima istanza era stato affermato anche dalla Corte di Giustizia UE, vedi qui.
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