sabato 13 agosto 2011

Parco di Portovenere: una gestione confusa quindi non trasparente!

Il Vice Sindaco del Comune di Portovenere ha risposto ad una interrogazione dei consiglieri di minoranza sulla modalità organizzative di gestione del Parco Naturale Regionale di Portovenere. Secondo la risposta del Vice Sindaco (che è anche presidente del Parco) è normale che un Parco Regionale sia gestito direttamente dal Comune e per sostenere questa tesi cita varie norme regionali in materia di aree protette.


dello scorso agosto spiegavamo che secondo la legge regionale quadro sulle aree protette (L. R. 12/1995 comma 1 articolo 5) la gestione delle aree protette regionali deve essere attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Vice Sindaco di Portovenere cercando di giustificare la gestione in house del Parco da parte del Comune cita varie aree protette gestite direttamente dai Comuni. Ora la maggior parte non sono parchi ma riserve naturali o aree marine. Sul punto basta leggere le diverse definizioni che la legge quadro nazionale sulle aree protette
fornisce per:   parco (comma 2 articolo 2), riserve naturali (comma 3 articolo 2),  riserve marine (comma 4 articolo 2). E’ ovvio che riserve naturali e aree marine protette hanno caratteristiche di limitazione del territorio, di peculiarità esclusivamente protezionistiche che possono giustificare la gestione diretta di Comuni ma anche di Istituti di ricerca, Fondazioni o addirittura come avviene in altre parti d’Italia di associazioni ambientaliste come WWF e LIPU.

Il Vice Sindaco cita due soli parchi (definibili come tali secondo la legge quadro nazionale sulle aree protette) : Piana Crixia e Bric Tana gestiti direttamente dai Comuni. Il Vice Sindaco però omette alcune informazioni fondamentali ai fini della giustificazione della gestione diretta da parte del Comune del Parco di Portovenere. Infatti secondo la legge regionale 12/1995 (comma 2 articolo 15)  i suddetti Parchi Piana Crixia e Bric Tana sono gestiti dai Comuni di Piana Crixia (SV)  e di Millesimo (SV) ma solo in via transitoria fino alla nascita del Parco naturale regionale del Finalese. 
Quindi la legge ligure conferma che la gestione ordinaria di un Parco Regionale deve essere quella di un Ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico distinto dai Comuni territorialmente interessati dal Parco.


Il Vice Sindaco nella sua risposta  aggiunge ulteriori anomalie nella gestione del Parco regionale di Portovenere affermando che il rappresentante legale del Parco è il Sindaco; se è così non si capisce perché il Vice Sindaco sia Presidente del Parco. Infatti secondo il comma 2 articolo 9 delle legge regionale 12/1995 è il Presidente del Parco ad essere il rappresentante legale del parco: ci sono quindi due rappresentanti legali o forse c’è un Presidente del Parco di troppo?
Il Vice Sindaco peggiora le sue motivazioni quando infine afferma che la struttura chiamata ad occuparsi del parco regionale di Portovenere è un ufficio comunale. Tutto ciò conferma che quello che secondo la legge quadro regionale doveva essere un regime transitorio a Portovenere è diventato la norma.



Perché la legge regionale 12/1995 ha stabilito la transitorietà e quindi la eccezionalità della gestione diretta da parte dei Comuni dei 2 parchi regionali citati dalla risposta del Vice Sindaco di Portovenere? Per una ragione giuridica molto chiara. Perché questi parchi furono costituiti nel 1985 prima della approvazione della legge quadro nazionale sulle aree protette che ha introdotto il principio di gestione dei Parchi regionali attraverso apposti enti parco come descritti qui.


Perché la Regione Liguria ha deciso, contravvenendo ai principi della sua legge regionale 12/1995 e della legge quadro nazionale, di istituire nel 2001 un Parco regionale gestito da un Comune? Per una bieca ragione politica. Portovenere non voleva entrare nel Parco Nazionale delle 5 Terre e quindi si è fatta fare, nel peggior stile politichese, un Parco su misura. Il tutto alla faccia delle ragioni di “non aggravare l’apparato burocratico e la spesa pubblica” di cui scrive il Vice Sindaco di Portovenere. In realtà l’unico modo per far risparmiare in burocrazia e spese pubbliche era quello di mantenere anche Portovenere nel Parco Nazionale delle 5 Terre!

Almeno le Amministrazioni del Comune di Portovenere precedenti a quella attuale avevano avuto la buona idea di affiancare la gestione comunale del Parco ad una Commissione aperta alle associazioni ambientaliste e ad altri soggetti portatori di interessi scientifici!

Quindi per una ragione di mero controllo politico di un’area si è contravvenuto ai principi giuridici generali in materia di aree protette creando un mostro giuridico istituzionale assolutamente inutile e ridondante : Presidente, Ufficio comunale apposito, nomina di apposito funzionario (che peraltro è anche dirigente del Comune), commissione ad hoc per l’area marina, consulenze varie .
Struttura questa che di fatto è fuori da un controllo non solo esterno al Comune (mancano tutti i soggetti che normalmente dovrebbero far parte di un Ente Parco autonomo) ma anche interno in quanto proprio per il modello organizzativo scelto, il Consiglio Comunale al massimo potrà avere un controllo ex post sulla gestione del Parco.


Come ho avuto modo di ribadire al recente convegno dei VAS e Ambientalmente sul caso 5 Terre  un Ente Parco deve avere natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di derivazione politico rappresentativa. L’Ente Parco quindi deve perseguire  la finalità di conservazione/valorizzazione del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica ma all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più possibile  oggettive e scientifiche attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.
A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio di Amministrazione (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio)
Questa architettura istituzionale dell’Ente Parco, disegnata dalla legge quadro sulle aree protette,  non costituisce una assoluta penalizzazione del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale , ci sono infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione (previsti o prevedibili anche dalla legislazione regionale in materia) per evitare questo rischio:
  • la permanenza dei diritti reali e degli usi civici consuetudinari
  • l’intesa obbligatoria con i Comuni per l’approvazione del piano del parco nelle aree di promozione economico sociale
  • la predisposizione da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
  • la possibilità di esercitare all’interno del parco attività collegate agli usi locali se previste dal regolamento del parco e , in deroga alla normativa generale sui parchi, ad eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di attività venatoria .
  • la possibilità per i Comuni di predisporre strumenti urbanistici in attuazione del Piano del Parco (articolo 19 LR 12/1995)


Sarebbe ora che il Vice Sindaco invece che giocare con norme che dimostra di conoscere poco si decidesse a dimettersi da Presidente del Parco e sarebbe ora che la Regione Liguria intervenisse ponendo fine a questa anomalia giuridico istituzionale, unica in tutto il territorio regionale peraltro!

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