sabato 4 novembre 2017

VAS e VIA sui Piani regolatori portuali: confusione del Presidente della Regione Liguria

Il Presidente della Regione Liguria in una recente intervista sul Secolo XIX ha dichiarato: “occorre regionalizzare le procedure di VAS e VIA sui Piani Regolatori del Porti che ora sono nazionali”.
Non è proprio così, Il Presidente si informi meglio con i suoi uffici che sicuramente sul punto ne sanno più di lui.
Vediamo come stanno le cose…
 

LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LA VAS E LA VIA DEI PIANI REGOLATORE DEI PORTI  È IL COMMA 3-TER DELL’ARTICOLO 6 DEL DLGS 152/2006:
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

Come si vede la norma prevede soprattutto nel secondo capoverso:
1.      Ai PRP si applica la VAS ordinaria e non la semplice verifica compresi le varianti ai PRP esistenti
2.      Se il PRP è sottoposto anche a VIA per le singole opere in esso previste (es. nuove banchine) allora si può fare un procedimento unico VAS e VIA con un provvedimento unico.


COME FUNZIONANO LE COMPETENZE IN QUESTO CASO  MA ANCHE NEL CASO IN CUI CI SIA SOLO LA VAS SUL PRP SENZA LA VIA?
La VAS è comunque di competenza della Regione perché secondo i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del DLgs 152/2006:
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.”

Il PRP anche per i porti di interesse nazionali come quelli liguri di Savona, Genova, Spezia deve essere approvato dalla Regione, anzi per essere precisi dal Consiglio Regionale, dopo lo svolgimento della VAS.   Questo è previsto dal comma 3 articolo 5 della legge quadro sui porti 84/1994



COME DEVE SVOLGERSI LA PROCEDURA DI VAS NEL CASO IN CUI SIA INTEGRATA DALLA VIA.
Forse il Presidente  non è a conoscenza del fatto che  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE VAS -  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (MI.BAC)  DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA) -  REGIONI E PROVINCE AUTONOME, nel 2011 hanno firmato un protocollo intitolato   “VIA – VAS  proposta per il coordinamento e l’integrazione delle procedure” che al capitolo 2 prevede: “ipotesi di una procedura VIA – VAS  integrata per i piani regolatori portuali(per il testo completo vedi QUI).

Ebbene per farla breve questo documento, firmato anche dalle Regioni a pagina 8 punto 1.1 afferma: “ la comunicazione da parte dell’Autorità Portuale, in qualità di autorità proponente per la VIA e di autorità procedente per la VAS, al MATTM, in qualità di autorità competente per la VIA statale, al MiBAC, in qualità di autorità concertante con il MATTM per la VIA statale, e alla Regione, in qualità di autorità competente per la VAS regionale, di voler dare avvio ad una procedura di Procedura integrata VIA - VAS.”
Il fatto che questa procedura integrata secondo gli indirizzi di questo Protocollo si conclude con un provvedimento unico del ministero dell’Ambiente è un fatto meramente formale di semplificazione perché la Regione in quanto Autorità Competente della VAS è responsabile della istruttoria della stessa e le conclusioni della VAS saranno integrate con quelle sulla VIA dentro il provvedimento unico.


CONCLUSIONI
Non dimentichiamo infine e non lo dimentichi neppure il Presidente che la VAS e la VIA rientrano nella materia ambiente che, ex articolo 117 della Costituzione, è di competenza esclusiva dello Stato. Sia sufficiente vedere le sentenze univoche della Corte Costituzionale 398/2006, 225/2009, 209/2011. In particolare la 225 del 2009 afferma: “la VAS appartiene alla materia ambiente e non a quella governo del territorio o ad altre quali energia , trasporti etc., giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente”.

Ma soprattutto quello che a mio avviso il Presidente della Regione Liguria non capisce è che nella VAS conta il processo non tanto il procedimento o la burocratica distinzione delle competenze. Se la VAS come affermato da autorevoli esperti è un processo di apprendimento collettivo nell’uso di un territorio allora è fondamentale prima ancora che la titolarità della funzione:
1.il metodo con cu la VAS è svolta,
2.il coordinamento tra tutti gli enti interessati al Piano Programma,
3.la partecipazione di tutti i portatori di interessi diffusi.





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