Il Presidente della
Regione Liguria in una recente intervista sul Secolo XIX ha dichiarato: “occorre
regionalizzare le procedure di VAS e VIA sui Piani Regolatori del Porti che ora
sono nazionali”.
Non è proprio così, Il
Presidente si informi meglio con i suoi uffici che sicuramente sul punto ne
sanno più di lui.
Vediamo come stanno le
cose…
LA NORMA DI RIFERIMENTO PER LA VAS E LA VIA
DEI PIANI REGOLATORE DEI PORTI È IL
COMMA 3-TER DELL’ARTICOLO 6 DEL DLGS 152/2006:
“3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito
del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale
strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli
elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore
portuale.
Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le
rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale
valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla
Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale
strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si
conclude con un unico provvedimento.”
Come si vede la norma
prevede soprattutto nel secondo capoverso:
1. Ai PRP si applica la VAS ordinaria e non la semplice
verifica compresi le varianti ai PRP esistenti
2. Se il PRP è sottoposto anche a VIA per le singole
opere in esso previste (es. nuove banchine) allora si può fare un procedimento
unico VAS e VIA con un provvedimento unico.
COME FUNZIONANO LE COMPETENZE IN QUESTO
CASO MA ANCHE NEL CASO IN CUI CI SIA
SOLO LA VAS SUL PRP SENZA LA VIA?
La VAS è comunque di
competenza della Regione perché secondo i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del DLgs
152/2006:
“1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello
Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la
cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.”
Il PRP anche per i porti
di interesse nazionali come quelli liguri di Savona, Genova, Spezia deve essere
approvato dalla Regione, anzi per essere precisi dal Consiglio Regionale, dopo
lo svolgimento della VAS. Questo è
previsto dal comma 3 articolo 5 della legge quadro sui porti 84/1994
COME DEVE SVOLGERSI LA PROCEDURA DI VAS NEL
CASO IN CUI SIA INTEGRATA DALLA VIA.
Forse il Presidente non è a conoscenza del fatto che MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE (MATTM) - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI -
DIVISIONE VAS - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI (MI.BAC) DIREZIONE
GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
- SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO - ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA) - REGIONI
E PROVINCE AUTONOME, nel 2011 hanno firmato un protocollo intitolato “VIA –
VAS proposta per il coordinamento e
l’integrazione delle procedure” che al capitolo 2 prevede: “ipotesi di
una procedura VIA – VAS integrata per i
piani regolatori portuali” (per il testo completo vedi QUI).
Ebbene per farla breve
questo documento, firmato anche dalle Regioni a pagina 8 punto 1.1 afferma: “ la comunicazione da parte dell’Autorità
Portuale, in qualità di autorità proponente per la VIA e di autorità procedente
per la VAS, al MATTM, in qualità di autorità competente per la VIA statale, al
MiBAC, in qualità di autorità concertante con il MATTM per la VIA statale, e
alla Regione, in qualità di autorità competente per la VAS regionale, di
voler dare avvio ad una procedura di Procedura integrata VIA - VAS.”
Il fatto che questa
procedura integrata secondo gli indirizzi di questo Protocollo si conclude con
un provvedimento unico del ministero dell’Ambiente è un fatto meramente formale
di semplificazione perché la Regione in quanto Autorità Competente della VAS è
responsabile della istruttoria della stessa e le conclusioni della VAS saranno
integrate con quelle sulla VIA dentro il provvedimento unico.
CONCLUSIONI
Non dimentichiamo infine e
non lo dimentichi neppure il Presidente che la VAS e la VIA rientrano nella
materia ambiente che, ex articolo 117 della Costituzione, è di competenza
esclusiva dello Stato. Sia sufficiente vedere le sentenze univoche della Corte
Costituzionale 398/2006, 225/2009, 209/2011. In particolare la 225 del 2009
afferma: “la
VAS appartiene alla materia ambiente e non a quella governo del territorio o ad
altre quali energia , trasporti etc., giacché la valutazione ha ad oggetto
unicamente profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento
conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o programma,
al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato l'ambiente”.
Ma
soprattutto quello che a mio avviso il Presidente della Regione Liguria non
capisce è che nella VAS conta il processo non tanto il procedimento o la
burocratica distinzione delle competenze. Se la VAS come affermato da
autorevoli esperti è un processo di apprendimento collettivo nell’uso di un
territorio allora è fondamentale prima ancora che la titolarità della funzione:
1.il
metodo con cu la VAS è svolta,
2.il
coordinamento tra tutti gli enti interessati al Piano Programma,
3.la
partecipazione di tutti i portatori di interessi diffusi.
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