Viste le interpretazioni fantasiose che leggo in giro su quello
che ho detto e scritto sul c.d. "Progetto Palmaria", come ben riportato peraltro dal quotidiano La Nazione
di ieri, sono costretto a svolgere le seguenti precisazioni sulle modalità applicative della VAS che potranno essere utili per chiarire i termini della questione a prescindere da quelle che saranno le scelte della Regione e del Comune di Portovenere. Cito anche il Comune perché con la riforma della legge regionale (articolo 3 LR 32/2012) per i piani/programmi approvati dai Comuni la VAS è di competenza comunale. Si tratterà di capire con quale tipo di strumento di Pianificazione/Programmazione verrà approvato il Masterplan Palmaria, ma una cosa è certa di uno strumento pianificatorio e programmatorio dovrà trattarsi, vedremo quale.
SULLA TEMPISTICA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS SUL "PROGETTO PALMARIA"
La
Valutazione Ambientale Strategica deve essere avviata insieme con la
costruzione del Programma di Valorizzazione e/o Masterplan. Si può attivare la
fase c.d. Preliminare prevista ex articolo 8 legge regionale sulla VAS :
"l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del
processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare
propedeutico alla stesura del rapporto ambientale". Quindi poteva essere
avviata da subito.
IL PROGETTO PALMARIA
HA VALENZA DI PIANO/PROGRAMMA SECONDO LA DISCIPLINA DELLA VAS
Secondo
la lettera e) comma 2 articolo 5 del DLgs 152/2006 sono considerati piani e programmi
ai
fini della applicabilità della VAS:
“e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità
europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per
essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;”
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;”
Relativamente ai Piani la Commissione UE individua alcuni parametri
esemplificativi quali:
1.
piani per la destinazione dei suoli che stabiliscano le modalità di riassetto
del territorio
2.
piani che fissino delle regole o un orientamento sul tipo di sviluppo che
potrebbe essere appropriato o consentito in determinate aree
3.
piani che propongano i criteri da tenere in considerazione nel concepimento del
nuovo progetto.
Relativamente ai Programmi la Commissione Ue individua alcune parametri
esemplificativi
quali:
1.
un sistema per il recupero di un’area urbana, che comprenda una serie di
progetti
edilizi
separati.
2.
Il modo proposto per attuare una politica.
OCCORRE COMUNQUE UN
METODO VALIDATO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO/PIANO PALMARIA
Al di la dei formalismi, pur molto importanti come spiego anche in questo post, quello che manca ad oggi, nel percorso sul c.d.Progetto Palmaria, è un chiaro, condiviso
e riconosciuto ufficialmente, metodo di costruzione del Masterplan e della sua
valutazione coordinato con il percorso partecipativo.
La
VAS intesa in questo caso come insieme di metodologie di valutazione ambientale
di piani e programmi garantisce di colmare questa lacuna senza eccessive
discrezionalità da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti.
Quindi
legge o non legge si potrebbe adottare una VAS volontaria anche se ribadisco
che per me la VAS sarebbe applicare obbligatoriamente.
SULLA "STORIA" CHE
NELLE PICCOLE AREE NON SI FA LA VAS
Anche
qui molta confusione e non conoscenza della normativa in materia.
Infatti la VAS secondo la
lettera b) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 si applica automaticamente,
senza neppure verifica di assoggettabilità per i piani e programmi che
interessano Siti di Importanza Comunitaria secondo la normativa sulla
biodiversità.
Ora è noto che l’isola
Palmaria rientra complessivamente nel sito IT1345104 (vedi QUI), per non parlare del contermine
SIC IT1345103 Isole Tino-Tinetto (vedi QUI).
Peraltro e comunque la
deroga di applicabilità della VAS nelle c.d. “piccole aree” è disciplinata dal
comma 3 articolo 6 DLgs 152/2006: “3. Per
i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al
comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente
valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”
Quindi da questa norma si
deduce:
1. i Piani che riguardando
ambiti anche territorialmente limitati (piccole aree) ma riguardanti SIC devono
cmq avere una verifica di assoggettabilità a VAS salvo che non siano meramente
conformativi/attuativi di piani sovraordinati e sicuramente non sarà il caso in
esame visto che si parla di valorizzazione di immobili con inevitabili progetti
e destinazioni funzionali diverse dalle attuali
2. Ai fini della applicabilità della VAS dopo la
procedura di verifica di assoggettabilità non sono le dimensioni dell’area ma
piuttosto se tali piani e programmi producono effetti significativi
sull’ambiente. Questo è quanto afferma la giurisprudenza univoca della Corte di
Giustizia della UE:
2.1. Corte Giustizia 18
aprile 2013 causa C463-11(vedi QUI)
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