Con ordinanza il Consiglio
di Stato, riformando la precedente ordinanza del TAR Toscana, ha rimesso in
efficacia gli atti del Comune a firma del dirigente competente con i quali si
affermava il divieto di proseguire l’attività dell’impianto non avendo quest’ultimo
la certificazione di agibilità, oltre a sollevare la problematica delle
competenze al rilascio della autorizzazione allo scarico sempre di detto
impianto.
Dopo questa decisione i
lavoratori della ditta CostaMauro preoccupati sul loro futuro occupazionale
sono scesi in piazza. Siamo di fronte all’ennesimo conflitto ambiente e lavoro.
Non entro nel merito di
questo conflitto non certo perché lo sottovaluti ma perché dovrà essere
affrontato a livello prima di tutto politico e ci sono le istituzioni preposte
per farlo.
Nel post che segue mi
limito ad inquadrare la questione dal punto di vista giuridico amministrativo …
... nella consapevolezza che
questo conflitto è arrivato al punto in cui siamo soprattutto perché fino ad
oggi le istituzioni preposte non hanno esercitato fino in fondo i poteri che
avevano a disposizione e soprattutto non hanno svolto con l’adeguata
ponderatezza le istruttorie che hanno sottese alle varie autorizzazioni all’impianto
della “discordia” compresa l’ultima procedura di VIA.
Le questioni che affronto in
relazione all’impianto di Albiano Magra quindi sono tre:
1. la
esigenza del certificato di agibilità e della sua conformità alla
pianificazione urbanistica del Comune di Aulla
2.
le competenze a rilasciare l’autorizzazione allo scarico
3.
la mancata valutazione in sede del recente procedimento di VIA della non
conformità urbanistica
Rimuovo la questione del
mancato rilascio dell’AIA che comunque già di per se stesso avrebbe comportato
la sospensione dell’attività dell’impianto come ho spiegato ampiamente QUI.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA SUL RAPPORTO TRA
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E CONFORMITÀ URBANISTICA
Risulta con chiarezza
dalla giurisprudenza amministrativa (vedi ad es. TAR Campania sez. VI sentenza
592/2016) che
"la conformità dei manufatti alle
norme urbanistico - edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il
legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24,
comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto,
risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere
utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto
con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è
preordinata la disciplina urbanistico - edilizia" (cfr. T.A.R. Puglia
Lecce Sez. III, Sent., 01-08-2012, n. 1447).”
“Presupposto per il rilascio del certificato
di agibilità sia l’accertata legittimità urbanistico edilizia degli immobili
interessati dalla relativa istanza, con la conseguenza che il certificato di
agibilità non può essere ottenuto, in
relazione ad immobili abusivi, se non quando risulti rilasciato il permesso di
costruire in sanatoria” (cfr. in termini, T.A.R Napoli, Sezione VII, 21
dicembre 2012 n. 5293 con riferimento ad identica previsione del regolamento
edilizio di un Comune).
1.La sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché
la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono
attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare
del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.”
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.”
Rispetto al quadro giurisprudenziale e normativo appena
descritto, la Provincia di Massa Carrara rilascia in data 1/3/2017 la proroga
all’esercizio dell’impianto affermando tra l’altro
IL COMUNE DICHIARA LA INEFFICACIA DELLA
RICHIESTA DI AGIBILITÀ DA PARTE DELLA DITTA COSTA MAURO
In realtà in data 7/2/2017 Il Comune di Aulla dichiarava
inefficace la richiesta di agibilità da parte della ditta Costa Mauro (ALLEGATO 8). Si riporta testualmente di
seguito la nota del Comune
LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA SECONDO IL
VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI AULLA
Non solo ma in data
14/3/2017 con Determina dirigenziale del Comune di Aulla n. 236 avente ad
oggetto “Verifica urbanistica
relativamente agli art 48 e 49 del regolamento urbanistico”, ai afferma che
la norma da applicare quella originaria P.S. 1998 e R.U. 1999. In particolare
il seguente testo dell’articolo 49 è quello effettivamente in vigore: “E’ inoltre escluso
l’insediamento di attività insalubri di cui all’articolo 216 del TU leggi sanitarie”.
LE ULTERIORI ORDINANZE E ATTI DEL COMUNE DI
AULLA
A questo atto sono poi
seguite:
Ordinanza n. 20 del 20
aprile 2017 a firma del Dirigente comunale del 1^ settore, avente
ad oggetto: “Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano Magra,
ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione
regionale agli scarichi”;
Ordinanza n. 21 del 21
aprile 2017, a firma del Dirigente comunale del 1^ settore,
avente ad oggetto: “Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano
Magra, ordinanza di divieto attività nel capannone A e piazzali antistanti fino
all'ottenimento di autorizzazione regionale agli scarichi, con successivo
deposito della certificazione di agibilità generale del capannone A”;
Nota a firma del
Dirigente del 1^ e 2^ settore del Comune di Aulla del 28 marzo 2017, avente ad oggetto
“Impianto lavorazione rifiuti Costa Mauro S.a.s. Albiano Magra. Agibilità del
291/2016 (incompleta). Agibilità generale mancante. Risposta a protocollo
Provincia di Massa Carrara n. 4585 del 16.03.2017 a firma del Dirigente Ing.
Michela
L’ORDINANZA DEL TAR
TOSCANA CHE SOSPENDE GLI ATTI DEL COMUNE SUL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Questi atti sono stati impugnati al TAR Toscana dalla ditta CostaMauro
ottenendo l’ordinanza n. 296 del 2017.
L’ordinanza ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti
impugnati con le seguenti motivazioni
1.
“Considerato che appare dubbia la
competenza comunale in merito e, comunque, i provvedimenti impugnati
contrastano con quanto dichiarato dalla Regione Toscana con nota 21 aprile 2017
e di tanto non forniscono conto;”
2.
“Considerato inoltre che non sembrano
sussistere situazioni di inquinamento ambientale;”
Sulla
competenza comunale ad emettere l’0rdinanza e sulle competenza a rilasciare l’autorizzazione
allo scarico dell’impianto in questione
Relativamente alla prima motivazione risulta con chiarezza che
relativamente ai provvedimenti in esame non era in discussione la competenza
del Comune sotto il profilo della autorizzazioni agli scarichi ma semmai le
competenze urbanistiche ed edilizie del Comune stesso che ovviamente ci sono
tutte e non credo ci sia bisogno di spiegarlo. Sotto il profilo della
titolarità della funzione di autorizzazione agli scarichi industriali, anche
rimuovendo la già trattata questione dell’AIA che impediva ad avviso di chi
scrive il rilascio di qualsiasi autorizzazione settoriali anche in proroga, la
Provincia non poteva comunque rilasciare la proroga all’autorizzazione allo
scarico e quindi all’esercizio dell’impianto ai sensi dell’articolo 208 del
DLgs 152/2006
Si veda
la Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 “Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo
scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.” che all’articolo 6 afferma: “1. La
struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica
ambientale di cui al regolamento emanato con Decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e
sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell’articolo 23 del decreto legge
9 febbraio 2012, n. 5 ,
convertito, con modificazioni, dalla Legge
4 aprile 2012, n. 35 ),
autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all’articolo 3,
comma 6, del medesimo regolamento emanato con D.P.R.
59/2013 , gli scarichi di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla
realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati
nel piano stralcio.”
Ne la
questione delle competenze a rilasciare la proroga all’esercizio dell’impianto
si risolve con le norme transitorie all’esercizio delle funzioni trasferite
dalle Province alla Regione Toscana.
Si veda la D.G.R.
N.
121 del 23-02-2016 elenca i procedimenti in cui la Regione subentra alla
provincia:
1.Rifiuti-Autorizzazione
allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del
DLgs 152/2006
2.Rifiuti-Autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ricompresa in art. 208
3.Rifiuti-Autorizzazione
agli scarichi ricompresa in art. 208
4.Verifica di
assoggettabilità a VIA
5.VIA
6. AIA-Impianti di Gestione
Rifiuti
Ora secondo questa
delibera, in attuazione delle deroghe transitorie previsto dalla legge
regionale 22/2015 ex articolo 11-bis : restano nella competenza delle province,
della Città metropolitana i procedimenti nei quali risultano contenziosi per
fatti antecedenti al 1° gennaio 2016. E’ indiscutibile che per quanto riguarda
l’AIA questa deroga non sia applicabile non essendo mai stato avviato,
dolosamente, il procedimento di rilascio
di questa autorizzazione come è ampiamente noto.
Non solo ma come già ampiamente spiegato in altra parte della
presente relazione la questione della proroga degli scarichi andava valutata
all’interno del procedimento di VIA in corso
Relativamente alla seconda
motivazione
della ordinanza del TAR Toscana come ampiamente dimostrato nella presente
relazione sussistono lacune istruttorie e contraddittorietà nelle motivazioni
anche del Parere di Gaia che ha portato al rilascio della proroga
Quindi se per non esistenza di “situazione di inquinamento ambientale” il TAR nella sua ordinanza
intendeva emergenze in corso questo può rispondere al vero ma se invece come
risulta dalla analisi svolta nella presente relazione la gestione prorogata
potrebbe risultare compromettente successivamente per la qualità delle acque in
quanto solo dopo il periodo dei 14 mesi si verificherà la effettiva capacità di
smaltimento della fognatura, siamo di fronte ad un potenziale inquinamento e
anche questo andava valutato in sede di VIA essendo questa procedura la sede
naturale dove “si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali”
(comma 3 articolo 4 DLgs 152/2006.”
SULLA
MANCATA VALUTAZIONE IN SEDE DI VIA DELLA MANCANZA DI CONFORMITà URBANISTICA
DELL’IMPIANTO IN OGGETTO
lettera del Difensore
Civico della Toscana del 18/10/2016, nel
quale si affermava testualmente: “Mi è stato
riferito che nel corso della Conferenza dei servizi che ha concluso i propri
lavori nel giugno dell'anno 2013, il responsabile dell'Ufficio urbanistica del
Comune di Aulla (ora non più in servizio) fece verbalizzare la conformità
urbanistica dell'impianto in progettazione sulla base del richiamo ad una norma
del Regolamento urbanistico rivelatasi poi non correttamente riportata. La
differenza, se confermata, sarebbe di natura sostanziale posto che l'impianto,
così come previsto, non potrebbe essere insediato (in quanto attività
insalubre) nell'area individuata, con la conseguenza che le determinazioni
finali della Conferenza dei Servizi potrebbero risultare condizionate dal
suddetto errore, modificando anche l'esito della procedura di VIA, per la quale
i lavori non sono ancora conclusi.”
Infatti la conformità
urbanistica è un prerequisito nello svolgimento della procedura di VIA sia della verifica che della procedura ordinaria. Si
vedano le seguenti norme tecniche sulla VIA nella Regione Toscana relative alla
documentazione che deve accompagnare la procedura e i parametri su cui si deve
fondare la valutazione della Autorità Competente.
Deliberazione
Giunta Regionale Toscana n. 1068
del 20/09/1999 linee guida per il
proponente -
Procedura di Verifica:
“Nell’ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito agli effetti urbanistico-territoriali
ed ambientali e alle misure
necessarie per l’inserimento
nel territorio comunale del
progetto, il proponente e’ tenuto a
fornire almeno la seguente documentazione:
Relazione di
conformita’ del progetto
preliminare con le norme ambientali
e paesaggistiche, nonche’
con i vigenti
piani e programmi territoriali ed
ambientali”
Procedura
di VIA ordinaria
“Punto 3.3. Contenuti dello studio di impatto
ambientale
lo studio di impatto ambientale deve contenere:
1. una descrizione degli scopi e degli obiettivi del
progetto;
2. l’illustrazione
della coerenza delle opere e degli interventi proposti con:
- le norme e prescrizioni
di strumenti urbanistici, piani paesistici
e territoriali e
piani di settore
(trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.).;…”
Deliberazione Giunta
Regionale n.1069 del 20/09/1999 linee
guida per l’autorità
“ 1.2. procedura di verifica : Come prima
fase della procedura
di verifica, le
strutture operative devono verificare
la completezza degli
elaborati presentati dal proponente con la domanda di avvio della
procedura (art. 11 comma 4). La
compilazione di tale
lista prevede l’indicazione
della presenza o assenza,
tra la documentazione presentata, di tutti gli elaborati richiesti,
e la formulazione
di un eventuale commento sull’adeguatezza degli elaborati rispetto alle esigenze della
procedura di verifica, valutata alla
luce delle proprie conoscenze
sull’ambiente.”
“La mancanza o l’inadeguatezza di alcuni degli elaborati richiesti per
l’avvio della procedura di verifica, comporta la richiesta di integrazioni e
chiarimenti al Proponente” (art. 11 comma 4).
“Per l’espletamento
dell’istruttoria di cui all’art. 11, comma 5, le strutture operative
devono:
a)valutare la coerenza del progetto con le norme
ambientali e paesaggistiche, nonché con
i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali,attraverso l’esame della apposita Relazione di conformità del progetto presentata dal
proponente”
“Punto 1.4.Istruttoria interdisciplinare per l’emanazione della
pronuncia di compatibilità ambientale: “L’istruttoria interdisciplinare
di cui all’art. 16,
comma 1, prevede due diversi
momenti di verifica: la verifica di adeguatezza dello studio di VIA così come
l’esame degli elementi di compatibilità progettuali possono essere effettuati
con l’ausilio delle liste di controllo riportate nel seguito”
Punto 1.2.3.
descrizione rapporti di coerenza del progetto con le norme e prescrizioni di
strumenti urbanistici piani paesistici servitù e altre limitazioni di proprietà.
Punto 1.4.6 è stato
definito il rischio di incidenti: esplosioni incendi
Non solo ma come afferma univoca giurisprudenza del
Consiglio di Stato l’assenza del certificato di agibilità comporta la non
conformità urbanistica
L’ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO CHE DA RAGIONE AL COMUNE DI AULLA
L’ordinanza (per il testo vedi QUI) contiene due affermazioni rilevanti che potrebbero influenza
il giudizio di merito sia del TAR che del Consiglio di Stato:
“Ritenuto che il provvedimento impugnato,
qualificabile come ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute
pubblica, rientra, ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. nell’ambito delle competenze
comunali;
Ritenuto, in punto di fatto,
che il capannone A (cui si riferisce il provvedimento impugnato) sembra, allo
stato, sprovvisto dell’autorizzazione agli scarichi e dell’agibilità;”
Si tratta di affermazione
che sembrano andare oltre la normale verifica del periculum in mora cioè
del rilevare il potenziale danno grave e irreparabile per gli interessi difesi
da chi chiede la sospensiva, verifica tipica dei giudizi cautelari come quello
in questione. Si tratta quindi di affermazioni che sembrano affrontare anche il
fumus bonis juris . Ma cosa ci sta dietro questa formula
latina?
Nel procedimento
cautelare il provvedimento che decide sul rilasciare o meno la sospensiva
della sentenza di primo grado può contenere motivazioni, principi che
possono o meno contenere questo fumus bonis. Nelle due
interpretazioni con cui viene spiegato il significato di questa formula latina:
1. una è più rigorosa per
cui si tratterebbe della probabilità di accoglimento del ricorso nella udienza
di merito ( per capirci quella del 27 gennaio)
2. l’altra meno
restrittiva per il quale è sufficiente una delibazione sulla non infondatezza
della impugnazione
Vedremo nel merito ovviamente,
ma certo dopo questa ordinanza l’impianto non può funzionare almeno se non
rispettando quanto scritto nella ordinanza del Comune.
CONCLUSIONI
I lavoratori dell’impianto
hanno tutti i diritti di chiedere certezze sul futuro del loro lavoro e la
politica deve dare risposte, ma da quanto sopra esposto risulta con chiarezza
che il dirigente del Comune di Aulla nello scrivere le ordinanze contestate, e
per ora comunque in vigore, ha fatto solo
ed esclusivamente il suo dovere, applicando le competenze del Comune con rigore
e chiarezza. Se questi rigore e chiarezza fossero stati tenuti anche nel
passato probabilmente questo conflitto non sarebbe mai nato e soprattutto un
impianto di rifiuti che è una industria insalubre di prima classe non sarebbe
mai stato realizzato a due passe da un grosso centro abitato.
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