giovedì 2 novembre 2017

Impianto Costa Mauro: diritto al lavoro, rispetto della legge, esercizio delle funzioni

Con ordinanza il Consiglio di Stato, riformando la precedente ordinanza del TAR Toscana, ha rimesso in efficacia gli atti del Comune a firma del dirigente competente con i quali si affermava il divieto di proseguire l’attività dell’impianto non avendo quest’ultimo la certificazione di agibilità, oltre a sollevare la problematica delle competenze al rilascio della autorizzazione allo scarico sempre di detto impianto.
Dopo questa decisione i lavoratori della ditta CostaMauro preoccupati sul loro futuro occupazionale sono scesi in piazza. Siamo di fronte all’ennesimo conflitto ambiente e lavoro.
Non entro nel merito di questo conflitto non certo perché lo sottovaluti ma perché dovrà essere affrontato a livello prima di tutto politico e ci sono le istituzioni preposte per farlo.
Nel post che segue mi limito ad inquadrare la questione dal punto di vista giuridico amministrativo 

... nella consapevolezza che questo conflitto è arrivato al punto in cui siamo soprattutto perché fino ad oggi le istituzioni preposte non hanno esercitato fino in fondo i poteri che avevano a disposizione e soprattutto non hanno svolto con l’adeguata ponderatezza le istruttorie che hanno sottese alle varie autorizzazioni all’impianto della “discordia” compresa l’ultima procedura di VIA.
Le questioni che affronto in relazione all’impianto di Albiano Magra quindi sono tre:
1. la esigenza del certificato di agibilità e della sua conformità alla pianificazione urbanistica del Comune di Aulla
2. le competenze a rilasciare l’autorizzazione allo scarico  
3. la mancata valutazione in sede del recente procedimento di VIA della non conformità urbanistica

Rimuovo la questione del mancato rilascio dell’AIA che comunque già di per se stesso avrebbe comportato la sospensione dell’attività dell’impianto come ho spiegato ampiamente QUI.



COSA DICE LA GIURISPRUDENZA SUL RAPPORTO TRA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E CONFORMITÀ URBANISTICA 
Risulta con chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa (vedi ad es. TAR Campania sez. VI sentenza 592/2016) che "la conformità dei manufatti alle norme urbanistico - edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico - edilizia" (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 01-08-2012, n. 1447).”
Presupposto per il rilascio del certificato di agibilità sia l’accertata legittimità urbanistico edilizia degli immobili interessati dalla relativa istanza, con la conseguenza che il certificato di agibilità  non può essere ottenuto, in relazione ad immobili abusivi, se non quando risulti rilasciato il permesso di costruire in sanatoria” (cfr. in termini, T.A.R Napoli, Sezione VII, 21 dicembre 2012 n. 5293 con riferimento ad identica previsione del regolamento edilizio  di un Comune).


1.La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
.”

Rispetto al quadro giurisprudenziale e normativo appena descritto, la Provincia di Massa Carrara rilascia in data 1/3/2017 la proroga all’esercizio dell’impianto affermando tra l’altro




IL COMUNE DICHIARA LA INEFFICACIA DELLA RICHIESTA DI AGIBILITÀ DA PARTE DELLA DITTA COSTA MAURO
In realtà in data 7/2/2017 Il Comune di Aulla dichiarava inefficace la richiesta di agibilità da parte della ditta Costa Mauro (ALLEGATO 8). Si riporta testualmente di seguito la nota del Comune

LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA SECONDO IL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI AULLA
Non solo ma in data 14/3/2017 con Determina dirigenziale del Comune di Aulla n. 236 avente ad oggetto “Verifica urbanistica relativamente agli art 48 e 49 del regolamento urbanistico”, ai afferma che la norma da applicare quella originaria P.S. 1998 e R.U. 1999. In particolare il seguente testo dell’articolo  49 è quello effettivamente in vigore: E’ inoltre escluso l’insediamento di attività insalubri di cui all’articolo 216  del TU leggi sanitarie”.



LE ULTERIORI ORDINANZE E ATTI DEL COMUNE DI AULLA
A questo atto sono poi seguite:  
Ordinanza n. 20 del 20 aprile 2017 a firma del Dirigente comunale del 1^ settore, avente ad oggetto: “Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano Magra, ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione regionale agli scarichi”;
Ordinanza n. 21 del 21 aprile 2017, a firma del Dirigente comunale del 1^ settore, avente ad oggetto: “Impresa Costa Mauro S.a.s., via Casalina 11 - Albiano Magra, ordinanza di divieto attività nel capannone A e piazzali antistanti fino all'ottenimento di autorizzazione regionale agli scarichi, con successivo deposito della certificazione di agibilità generale del capannone A”;
Nota a firma del Dirigente del 1^ e 2^ settore del Comune di Aulla del 28 marzo 2017, avente ad oggetto “Impianto lavorazione rifiuti Costa Mauro S.a.s. Albiano Magra. Agibilità del 291/2016 (incompleta). Agibilità generale mancante. Risposta a protocollo Provincia di Massa Carrara n. 4585 del 16.03.2017 a firma del Dirigente Ing. Michela



L’ORDINANZA DEL TAR TOSCANA CHE SOSPENDE GLI ATTI DEL COMUNE SUL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Questi atti sono stati impugnati al TAR Toscana dalla ditta CostaMauro ottenendo l’ordinanza n. 296 del 2017.

L’ordinanza ha sospeso l’esecutività dei provvedimenti impugnati con le seguenti motivazioni
1.      Considerato che appare dubbia la competenza comunale in merito e, comunque, i provvedimenti impugnati contrastano con quanto dichiarato dalla Regione Toscana con nota 21 aprile 2017 e di tanto non forniscono conto;
2.      Considerato inoltre che non sembrano sussistere situazioni di inquinamento ambientale;

Sulla competenza comunale ad emettere l’0rdinanza e sulle competenza a rilasciare l’autorizzazione allo scarico dell’impianto in questione
Relativamente alla prima motivazione risulta con chiarezza che relativamente ai provvedimenti in esame non era in discussione la competenza del Comune sotto il profilo della autorizzazioni agli scarichi ma semmai le competenze urbanistiche ed edilizie del Comune stesso che ovviamente ci sono tutte e non credo ci sia bisogno di spiegarlo. Sotto il profilo della titolarità della funzione di autorizzazione agli scarichi industriali, anche rimuovendo la già trattata questione dell’AIA che impediva ad avviso di chi scrive il rilascio di qualsiasi autorizzazione settoriali anche in proroga, la Provincia non poteva comunque rilasciare la proroga all’autorizzazione allo scarico e quindi all’esercizio dell’impianto ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006
Si veda la Legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.”  che all’articolo 6 afferma: “1. La struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 ), autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con D.P.R. 59/2013 , gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio.”

Ne la questione delle competenze a rilasciare la proroga all’esercizio dell’impianto si risolve con le norme transitorie all’esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione Toscana.

Si veda la  D.G.R.  N. 121 del 23-02-2016 elenca i procedimenti in cui la Regione subentra alla provincia:
1.Rifiuti-Autorizzazione allo smaltimento o recupero rifiuti anche pericolosi ai sensi dell'art 208 del DLgs 152/2006
2.Rifiuti-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa in art. 208
3.Rifiuti-Autorizzazione agli scarichi ricompresa in art. 208
4.Verifica di assoggettabilità a VIA
5.VIA
6. AIA-Impianti di Gestione Rifiuti
Ora secondo questa delibera, in attuazione delle deroghe transitorie previsto dalla legge regionale 22/2015 ex articolo 11-bis : restano nella competenza delle province, della Città metropolitana i procedimenti nei quali risultano contenziosi per fatti antecedenti al 1° gennaio 2016. E’ indiscutibile che per quanto riguarda l’AIA questa deroga non sia applicabile non essendo mai stato avviato, dolosamente,  il procedimento di rilascio di questa autorizzazione come è ampiamente noto.

Non solo ma come già ampiamente spiegato in altra parte della presente relazione la questione della proroga degli scarichi andava valutata all’interno del procedimento di VIA in corso


Relativamente alla seconda motivazione della ordinanza del TAR Toscana come ampiamente dimostrato nella presente relazione sussistono lacune istruttorie e contraddittorietà nelle motivazioni anche del Parere di Gaia che ha portato al rilascio della proroga
Quindi se per non esistenza di “situazione di inquinamento ambientale” il TAR nella sua ordinanza intendeva emergenze in corso questo può rispondere al vero ma se invece come risulta dalla analisi svolta nella presente relazione la gestione prorogata potrebbe risultare compromettente successivamente per la qualità delle acque in quanto solo dopo il periodo dei 14 mesi si verificherà la effettiva capacità di smaltimento della fognatura, siamo di fronte ad un potenziale inquinamento e anche questo andava valutato in sede di VIA essendo questa procedura la sede naturale dove  si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali” (comma 3 articolo 4 DLgs 152/2006.”



SULLA MANCATA VALUTAZIONE IN SEDE DI VIA DELLA MANCANZA DI CONFORMITà URBANISTICA DELL’IMPIANTO IN OGGETTO
lettera del Difensore Civico della Toscana  del 18/10/2016, nel quale si affermava testualmente: “Mi è stato riferito che nel corso della Conferenza dei servizi che ha concluso i propri lavori nel giugno dell'anno 2013, il responsabile dell'Ufficio urbanistica del Comune di Aulla (ora non più in servizio) fece verbalizzare la conformità urbanistica dell'impianto in progettazione sulla base del richiamo ad una norma del Regolamento urbanistico rivelatasi poi non correttamente riportata. La differenza, se confermata, sarebbe di natura sostanziale posto che l'impianto, così come previsto, non potrebbe essere insediato (in quanto attività insalubre) nell'area individuata, con la conseguenza che le determinazioni finali della Conferenza dei Servizi potrebbero risultare condizionate dal suddetto errore, modificando anche l'esito della procedura di VIA, per la quale i lavori non sono ancora conclusi.”

Infatti la conformità urbanistica è un prerequisito nello svolgimento della procedura di VIA sia della verifica che della procedura ordinaria. Si vedano le seguenti norme tecniche sulla VIA nella Regione Toscana relative alla documentazione che deve accompagnare la procedura e i parametri su cui si deve fondare la valutazione della Autorità Competente.  

Deliberazione  Giunta Regionale Toscana   n. 1068 del 20/09/1999 linee guida per il proponente -

Procedura di Verifica
Nell’ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in  merito agli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali e alle misure  necessarie  per  l’inserimento  nel territorio comunale  del progetto, il  proponente e’ tenuto a fornire almeno la seguente documentazione:
Relazione di  conformita’ del  progetto preliminare  con le norme ambientali e  paesaggistiche,  nonche’  con  i  vigenti  piani  e programmi territoriali ed ambientali

Procedura di VIA ordinaria
Punto 3.3. Contenuti dello studio di impatto ambientale
lo studio di impatto ambientale deve contenere:
1. una descrizione degli scopi e degli obiettivi del progetto;
2. l’illustrazione  della coerenza delle opere e degli interventi proposti con:
- le  norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani  paesistici  e  territoriali  e  piani  di  settore  (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.).;…


Deliberazione  Giunta Regionale n.1069 del 20/09/1999 linee guida per l’autorità
1.2. procedura di verifica : Come  prima  fase  della  procedura  di  verifica,  le  strutture operative  devono   verificare  la  completezza  degli  elaborati presentati dal proponente con la domanda di avvio della procedura (art. 11 comma 4). La  compilazione   di  tale  lista  prevede  l’indicazione  della presenza o  assenza, tra  la documentazione  presentata, di tutti gli elaborati  richiesti,  e  la  formulazione  di  un  eventuale commento sull’adeguatezza  degli elaborati rispetto alle esigenze della procedura  di verifica,  valutata alla  luce delle  proprie conoscenze sull’ambiente.”

La mancanza o l’inadeguatezza di alcuni degli elaborati richiesti per l’avvio della procedura di verifica, comporta la richiesta di integrazioni e chiarimenti al Proponente” (art. 11 comma 4).

Per l’espletamento  dell’istruttoria di cui all’art. 11, comma 5, le strutture operative devono:
a)valutare la coerenza del progetto con le norme ambientali e paesaggistiche,  nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali,attraverso l’esame  della apposita  Relazione di conformità del progetto presentata  dal  proponente


Punto 1.4.Istruttoria interdisciplinare per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale: “L’istruttoria interdisciplinare  di cui  all’art.  16,  comma  1, prevede due diversi momenti di verifica: la verifica di adeguatezza dello studio di VIA così come l’esame degli elementi di compatibilità progettuali possono essere effettuati con l’ausilio delle liste di controllo riportate nel seguito

Punto 1.2.3. descrizione rapporti di coerenza del progetto con le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici piani paesistici servitù e altre limitazioni di proprietà.

Punto 1.4.6 è stato definito il rischio di incidenti: esplosioni incendi
Non solo ma come afferma univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato l’assenza del certificato di agibilità comporta la non conformità urbanistica



L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE DA RAGIONE AL COMUNE DI AULLA
L’ordinanza (per il testo vedi QUIcontiene due affermazioni rilevanti che potrebbero influenza il giudizio di merito sia del TAR che del Consiglio di Stato:
Ritenuto che il provvedimento impugnato, qualificabile come ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, rientra, ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. nell’ambito delle competenze comunali;
Ritenuto, in punto di fatto, che il capannone A (cui si riferisce il provvedimento impugnato) sembra, allo stato, sprovvisto dell’autorizzazione agli scarichi e dell’agibilità;”

Si tratta di affermazione che sembrano andare oltre la normale verifica del periculum in mora cioè del rilevare il potenziale danno grave e irreparabile per gli interessi difesi da chi chiede la sospensiva, verifica tipica dei giudizi cautelari come quello in questione. Si tratta quindi di affermazioni che sembrano affrontare anche il  fumus bonis  juris . Ma cosa ci sta dietro questa formula latina?
Nel procedimento cautelare  il provvedimento che decide sul rilasciare o meno la sospensiva della sentenza di primo grado può contenere  motivazioni, principi che possono o meno contenere questo fumus  bonis.  Nelle due interpretazioni con cui viene spiegato il significato di questa formula latina:
1. una è più rigorosa per cui si tratterebbe della probabilità di accoglimento del ricorso nella udienza di merito ( per capirci quella del 27 gennaio)
2. l’altra meno restrittiva per il quale è sufficiente una delibazione sulla non infondatezza della impugnazione

Vedremo nel merito ovviamente, ma certo dopo questa ordinanza l’impianto non può funzionare almeno se non rispettando quanto scritto nella ordinanza del Comune.



CONCLUSIONI
I lavoratori dell’impianto hanno tutti i diritti di chiedere certezze sul futuro del loro lavoro e la politica deve dare risposte, ma da quanto sopra esposto risulta con chiarezza che il dirigente del Comune di Aulla nello scrivere le ordinanze contestate, e per ora comunque in vigore,  ha fatto solo ed esclusivamente il suo dovere, applicando le competenze del Comune con rigore e chiarezza. Se questi rigore e chiarezza fossero stati tenuti anche nel passato probabilmente questo conflitto non sarebbe mai nato e soprattutto un impianto di rifiuti che è una industria insalubre di prima classe non sarebbe mai stato realizzato a due passe da un grosso centro abitato.
  












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