A mio modesto avviso la vicenda dell’impianto rifiuti CostaMauro, ad un passo dal centro abitato di Albiano Magra, ha le seguenti problematiche giuridico amministrative per ora
rimosse dalle istituzioni competenti (Regione e Provincia di MS in primo luogo)
che qui riporto senza troppi riferimenti normativi per non appesantire la
lettura ma che ovviamente sono in grado di produrre se richiesto:
PRIMO:
la VIA anche nella ultima versione di qualche giorno fa è illegittima perché:
1. non
rispetta i principi della VIA expost secondo l’articolo 43 della legge toscana
in materia
2.
non ha valutato il rischio sanitario della presenza dell’impianto, come
richiesto dalla normativa sulla VIA: europea, nazionale, regionale anche dalla
giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato
3.
non ha valutato la mancanza di conformità urbanistica dell’impianto , come
richiesta dalla normativa regionale toscana
SECONDO: l’impianto deve e soprattutto doveva andare
ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dal 2014 e, secondo la
vigente normativa e una Circolare applicativa del Ministero dell’Ambiente, o
il gestore dell’impianto dimostra di avere rispettato comunque la normativa
sull’AIA con specifica documentazione oppure l’impianto deve essere fermato. Ovviamente questa documentazione non è mai stata prodotta.
Non solo ma le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni e le valutazioni ambientali avrebbero dovuto sollevare il problema già in avvio del procedimento di VIA
Non solo ma le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni e le valutazioni ambientali avrebbero dovuto sollevare il problema già in avvio del procedimento di VIA
TERZO
: proprio per quanto scritto nel punto precedente. La VIA andava avviata
insieme con la procedura di AIA. È un balla che l’AIA si debba fare
dopo la VIA chi lo dice è un incompetente! La normativa in materia vieta
di svolgere l’AIA in contemporanea della VIA solo nel caso di verifica di
assoggettabilità a VIA (comma 1 articolo 10 DLgs 152/2006) ma nel caso in esame
si trattava di VIA ordinaria non di verifica.
La necessità di coordinare VIA e AIA nel caso in esame è ancora più necessaria perché come ho spiegato sopra l’impianto senza AIA non può funzionare.
La necessità di coordinare VIA e AIA nel caso in esame è ancora più necessaria perché come ho spiegato sopra l’impianto senza AIA non può funzionare.
QUARTO: la disciplina del
coordinamento tra VIA e AIA è in vigore nella Regione Toscana dal 2015,
normativa poi aggiornata recentemente lo scorso aprile.
QUINTO: lo svolgimento dell’AIA insieme con la VIA avrebbe permesso al
Sindaco di esercitare una sua funzione decisiva in questa vicenda: il Parere
sul rischio sanitario in atto per l’impianto in questione, Parere obbligatorio
per legge e se ben motivato vincolante per l’Autorità che rilascia l’AIA.
SESTO:
la recentissima ordinanza del Consiglio di Stato ha confermato che l’impianto
non ha certificato di agibilità, quindi la VIA avrebbe dovuto essere sospesa in
attesa del rilascio di questo certificato. È vero che la giurisprudenza in
materia spiega che tale certificato non riguarda specificamente l’impatto
ambientale esterno all’impianto ma la “vivibilità-agibilità sanitaria” interna dei
capannoni ma è altrettanto vero che senza conformità urbanistica (e non c’è
visto l’attuale regolamento urbanistico in vigore nel Comune di Aulla) il
certificato non può essere rilasciato e senza certificato i capannoni non
possono essere utilizzati per la gestione dei rifiuti. Quanto al fatto che l’autorizzazione all’impianto
costituisce variante automatica alle norme urbanistiche comunali, ciò non
corrisponde alla evoluzione della giurisprudenza in materia ma soprattutto nel
caso in esame trattasi di principio non applicabile in quanto come ho
dimostrato sopra l’Impianto non ha l’autorizzazione ambientale che dovrebbe
avere dal 2014.
Questo a prescindere da
quanto ho scritto sopra sui rapporti tra conformità urbanistica e procedura di
VIA ovviamente che da solo risolverebbe la questione.
SETTIMO: tutto quanto sopra rende quindi secondario da un punto di vista
giuridico amministrativo la questione degli scarichi, nel senso che questa
ultima va vista inquadrata in tutti i vizi sopra esposti.
CONCLUSIONI
Quanto sopra lo scrivo e
dico fin dall’inizio del mio interessamento di questa problematica. Quanto
sopra è anche a prescindere dall’ultimo atto del Comune di Aulla che sembra permettere
una possibile riapertura a termine dell’impianto, è infatti indiscutibile che
il comportamento amministrativo di Provincia e Regione abbiano per l’ennesima
volta scaricato tutte le responsabilità sul dirigente del Comune di Aulla
mentre i nodi di fondo come si vede non vengono risolti e andrebbero affrontati
politicamente individuando una nuova localizzazione dell’impianto. Ma se questo
non avvenisse a breve termine allora applicare con rigore le norme sopra citate
sarebbe un dovere morale prima ancora che giuridico da parte di tutte le
Autorità Competenti in primo luogo la Regione che in questa vicenda sta
giocando da troppo tempo il ruolo del “pesce in barile”.
Quello che dispiace in
questa vicenda è che alla fine i danni li subiscano coloro che non hanno alcuna
responsabilità: cittadini di Albiano e lavoratori della CostaMauro, mentre i
veri responsabili di questo enorme “paciugo giuridico amministrativo” se ne
stanno tranquillamente seduti nelle loro poltrone in Provincia e Regione.
Come uscirne non spetta a
me dirlo io mi sono limitato a descrivere i vizi procedurali di questa vicenda
che affondano negli anni ormai e si ripetono, volutamente o meno non sta a me
giudicare. Vizi procedurali che potrebbero avere un aggiunta di vizi di merito
ma su questo aspetto di leggere i contenuti della VIA recentemente rilasciata.
Non ho più altro da
aggiungere su questa vicenda e non aggiungerò altro anche per il futuro, tranne
augurarmi che ci sia da parte di tutti i soggetti coinvolti una vera assunzione
di piena responsabilità per chiudere la questione nell’interesse di tutte le
parti in causa. Si può fare credetemi!
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