Pubblico la
relazione che ho tenuto alla conferenza stampa organizzata dal Gruppo
Consiliare della Regione Liguria del Movimento 5stelle sul progetto Palmaria
PREMESSA
FINALITÀ DELLA CONFERENZA DI OGGI
Non siamo
qui per fare esami e dare voti ne fare processi alle intenzioni
La Palmaria
è un bene prezioso per tutti spezzini e
deve essere lasciata fuori dal “cazzeggio” politichese
Siamo qui
per dare suggerimenti, critici certo, ma suggerimenti per rafforzare il
percorso partecipativo che deve affiancare il percorso di approvazione del
piano di valorizzazione dell’isola iniziato con il Protocollo sottoscritto da Regione
Liguria, Comune di Portovenere, Agenzia Demanio e Ministero della Difesa
Il tutto
nella consapevolezza che deriva da anni
di esperienze sul campo di conflitti e gestione di percorsi decisionali a
rilevanza ambientale e territoriale che richiedono
se svolti con rispetto per i portatori di interesse presenti sul territorio:
1. DEFINIZIONE preventiva DEI BISOGNI E
CRITICITÀ DI TUTTI GLI INTERESSATI
2. GESTIONE PARTECIPATA DELLE INFORMAZIONI
CONTRO LA ASIMMETRIA INFORMATIVA
3. REGOLE CHIARE: no a percorsi partecipativi extraprocedimentali
che non garantiscono un recepimento delle conclusioni del percorso nella
decisione finale e neppure una sua influenza
diretta o indiretta
4. METODI DI
GESTIONE VALUTAZIONE ADEGUATI
5. STRUMENTI DI CODECISIONE COGESTIONE COME
CONSEGUENZA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO
In mancanza di quanto sopra elencato i processi
decisionali producono comunque decisione
verticistiche che a loro volta favoriscono
conflitti e sono spesso alla base di scelte
non condivise dai territori.
1. programma di
valorizzazione (ambientale, storica ed economica) dei cespiti immobiliari che
passano al Comune
2. piano di valorizzazione
anche della isola Palmaria in generale:
valorizzazione conservativa o meno
3. piano di
valorizzazione che fissa indirizzi per la valorizzazione dei singoli cespiti
sotto il profilo esclusivamente di mercato.
IL PROTOCOLLO INIZIALE SEMBRAVA SIA PURE IN MODO CONTRADDITTORIO
DARE DELLE RISPOSTE
Come risulta dal testo il Protocollo sottoscritto
da Regione Comune Agenzia Demanio e Ministero della Difesa ha già in se alcuni
elementi fondanti un processo decisionale in chiave di pianificazione e
programmazione della valorizzazione dell’Isola.
Vediamo in sintesi:
Articolo 2
Protocollo
“1. Con il
presente protocollo i sottoscrittori, nell’ambito delle rispettive attribuzioni
e ferma restando
l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberanti, intendono
perseguire gli obiettivi previsti nel piano di valorizzazione dell’isola
Palmaria predisposto
dal Comune di Porto Venere in concorso con la Marina Militare.
2. I
contenuti del piano saranno attuati tramite successivi accordi di programma
o con gli
atti
amministrativi che saranno
ritenuti più adatti al raggiungimento degli obiettivi
comuni.”
-
Reti
tecnologiche (acquedotto, fognatura, gas)
-
Strade
-
Infrastrutture
per la nautica da diporto
-
Infrastrutture
digitali
-
Infrastrutture
per l’energia
Progetto di
valorizzazione dell’intera Isola
Vedi lettere d) c) comma 3 articolo 2 del Protocollo
c)
contribuire alla valorizzazione dell’isola Palmaria nell’ambito di un progetto
pilota che sia fortemente basato sulla presenza storica, culturale e materiale,
della Marina Militare;
d)
favorire il processo di valorizzazione dell’isola Palmaria quale esempio di sviluppo
sostenibile di un bene di grande valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico;
Insomma
nel Protocollo ci sono gli elementi per pensare non a un programma di mera
valorizzazione di singoli cespiti immobiliari ma di valorizzazione di questi nel quadro di
una visione dell’isola, quanto questa visione sarà più o
meno condivisa dalla comunità locale il Protocollo non lo spiega nel senso che
non chiarisce il percorso per ottenere questo obiettivo
Peraltro ciò sarebbe coerente con la legge 77/2006 Misure di tutela e fruizione
a favore dei siti Unesco che per la gestione di questi siti. L’articolo 3 di
detta legge rinvia al necessario
coordinamento: "con programmi o strumenti normativi che
perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi
turistici locali e i piani relativi alle aree protette." e con accordi di
tipo procedimentali tra le autorità che hanno competenze in materia urbanistica
e paesaggistica.”
Questo coordinamento, sia pure confusamente,
c’era anche nella delibera di adesione del Comune di Portovenere ai Siti Unesco.
Si veda articolato allegato alla delibera di adesione:
INDIRIZZI PER UNA PROCEDURA PARTECIPATA E
INFORMATA AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO
Sulla base dei presupposti sopra esposti molti mesi fa formulai un
documento recepito da Legambiente Liguria
e ripreso dal Movimento 5stelle in Regione, come vedremo,
nel quale si chiedeva a Regione Comune e altri enti interessati e
firmatari del protocollo di definire meglio i seguenti indirizzi procedurali
1. definire le modalità
di elaborazione del quadro informativo che sottende al piano di valorizzazione
dell’Isola Palmaria
2. definire gli
strumenti amministrativi che dovranno recepire i contenuti attuativi del Protocollo
3. definire gli
strumenti valutativi degli strumenti
amministrativi di cui al punto 2
4. definire le modalità
di coinvolgimento del pubblico interessato nel processo di valutazione e
approvazione di cui ai punti 2 e 3.
Nel documento
si individuava in particolare la necessità di definire i contorni
amministrativi di uno strumento di
pianificazione partecipato e sostenibile per valorizzare l’isola Palmaria.
Lo strumento che si individua è chiaramente uno strumento di
pianificazione/programmazione che fissi
i criteri per la valorizzazione dei cespiti immobiliari in una chiave
unitaria con il resto dell’isola tenuto conto dei criteri di gestione dei siti
Unesco Possiamo definirlo un piano/programma unitario di
valorizzazione immobiliare che proprio per queste caratteristiche
deve anche valutare e recepire cosa modificare dei vigenti piani sia
urbanistici che naturalistici (piano parco regionale in primis).
D’altronde è indiscutibile che nel caso in esame siamo nel campo della
pianificazione strategica dell’uso dei territori [NOTA 1].
Questo perché gli interventi prospettati
dal Protocollo non riguardano
la condivisione di un singolo intervento
e/o progetto, sia pur rilevante, ma la definizione delle funzioni di uso di
un’area del territorio comunale dove insistono più interessi (economici,
sociali, ambientali, storico culturali); tale area, infine, è parte di un
territorio più ampio, caratterizzato da pregi ambientali e storico
architettonici e naturalistici che dovranno essere tenuti in grande
considerazione all’interno del percorso e del successivo processo decisionale.
Peraltro nel senso della necessità di uno strumento di Programmazione generale
nella valorizzazione anche solo immobiliare di cespiti individuati, si veda Lo studio – Linee Guida “Strategie e
strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” è stato
realizzato nell’ambito delle attività previste nel progetto E.P.A.S. – (“Empowerment
delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali delle aree Obiettivo Convergenza
nella gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi e d’ingegneria
finanziaria per lo sviluppo economico locale e per lo sviluppo sostenibile
delle aree urbane”) del
Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonome e lo Sport (DARAS) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quindi nel documento si proponevano questi passaggi per approvare il piano/programma
unitario di valorizzazione immobiliare:
1. accordo procedimentale tra gli enti interessati attraverso un confronto
pubblico (incontri osservazioni audizioni etc.)
che definisca la natura giuridico amministrativa di detto piano gli obiettivi
2. accanto alla Cabina di regia istituzionale andava quindi creato
immediatamente un tavolo di confronto con la comunità e i
portatori di interessi diffusi
3. Attraverso questo
confronto tra Cabina di Regia e Tavolo si doveva arrivare ad un documento per definire il quadro
più possibile condiviso delle conoscenze sull’Isola (strumenti di
pianificazione e programmazione vigenti, filoni di finanziamento pubblici e
privati, studi e analisi sulle emergenze naturalistiche dell’isola, criticità
economiche sociali ed ambientali esistenti e potenziali).
4. Il documento assume la forma del Rapporto Ambientale
Preliminare previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 [ NOTA 2] della
legge regionale 32/2012.
Questo perché un programma di valorizzazione immobiliare così inteso come sopra
non può non essere assoggettabile a VAS. Sul punto rinvio all’APPENDICE 1 [NOTA 3] alla
presente analisi.
5. Sulla
base del documento (Rapporto Ambientale Preliminare) di cui al punto 4, quindi
in parallelo (come si fa nella VAS) predisposizione dello Studio di Fattibilità come previsto dal Protocollo. costruito per scenari alternativi nella forma di un documento degli obiettivi utilizzando
metodologie come quella SWOT Analysis. Gli scenari terranno conto quindi delle
proposte emerse anche da percorsi partecipativi promossi dalle istituzioni o da
associazioni e comitati presenti sul territorio
6 6. Lo studio di
Fattibilità dovrà essere tradotto nel Piano/programma
unitario di valorizzazione immobiliare dell’Isola a carattere urbanistico
territoriale che dovrà
essere accompagnato dal Rapporto
Ambientale definitivo per lo svolgimento della fase di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale
32/2012
7 7. La procedura di VAS integrata con quella per l’
adozione/approvazione del Piano,
dovranno quindi stabilire le linee guida operative, le prescrizioni
anche per i singoli accordi di programma e/o progetti attuativi del Piano,
nonché le modalità di passaggio di beni per la loro valorizzazione e doveva
essere accompagnata da una Inchiesta
Pubblica secondo le linee guida della Regione Liguria opportunamente
integrate dal confronto tra Cabina di Regia, Tavolo Tecnico e portatori di
interessi sul territorio (per i compiti di questi vedi APPENDICE 2 [NOTA 4] alla presente analisi).
Questo percorso
limitava la possibilità di elaborare
scenari alternativi da parte dei diversi portatori di interessi (associazioni
ambientaliste, residenti dell’isola, operatori economici)? Anzi li valorizzava
dentro un procedimento a valenza amministrativa.
Il Presidente della Inchiesta
Pubblica – Garante del percorso partecipativo e informativo (vedi sopra punto 7
del percorso proposto da Legambiente e poi ripreso dal Movimento 5stelle) deve
essere strutturato per competenze e ruolo in modo da garantire: il rispetto delle regole condivise all’inizio
del percorso, con particolare riferimento alla trasparenza, all’apertura e
all’efficacia del processo partecipativo (quest'ultima intesa come possibilità
di verifica - monitoraggio ex post – circa la coerenza delle decisioni
amministrative con le conclusioni del processo partecipativo).
In
particolare si tratta di garantire la
terzietà nella elaborazione degli strumenti Informativi – Valutativi – Di Monitoraggio per
la costruzione del Piano e del Rapporto Ambientale preliminari e definitivi
quali
1. reperimento,
validazione e fornitura di dati attendibili,
2. predisposizione
e messa a disposizione delle migliori informazioni,
3. messa a
punto di tecniche di simulazione degli impatti,
4. parere tecnico,
anche su richiesta dei partecipanti al percorso partecipativo, sulle ipotesi
progettuali, le criticità emerse dal percorso o proposte dall’autorità
responsabile del procedimento decisionale,
5. informazioni
utili per la revisione del piano /programma stesso (valutazioni ex post) .
Questa figura di Garante andava
scelta secondo criteri che andavano condivisi fin dall’inizio nella dialettica
tra Cabina di regia tavolo tecnico e tavolo di confronto di cui ho detto
all’inizio.
STRUMENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE NELLA ATTUAZIONE DEL PIANO
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL’ISOLA PALMARIA
Andava
definita, già nel Protocollo iniziale o quanto meno in avvio del percorso
partecipativo, la possibilità di utilizzare, soprattutto per i residenti ma anche associazioni e istituti universitari., una gestione comune di aree e concessioni e servizi.
Si vedano in
particolare gli accordi ex
articolo 11 [NOTA 5] legge 241/1990, il tutto per dare
attuazione giuridico amministrativa a quanto emerge dal piano e dalla relativa VAS e per recepire i
contenuti emersi dal percorso partecipativo
Risulta
quindi con estrema chiarezza dalle norme sopra citate, ancor di più se lette
con i principi e le norme procedurali che emergono dalla normativa europea in
materia di accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico ai processi
decisionali come i percorsi partecipativi
(Inchieste pubbliche in primo luogo) possono avere uno sbocco formale a termini
di legge incidendo sul contenuto delle decisioni anzi anticipando il contenuto
delle stesse, ovviamente se c’è l’accordo di tutti i soggetti interessati.
Un altro
esempio delle necessità di integrare negoziazione con gli strumenti di accordi
di volontari sta nel fatto che in caso di accordi procedimentali i terzi, rispetto all’accordo, non potranno
impugnare lo stesso ma solo il provvedimento che scaturirà dall’accordo. Ecco
quindi che diventa decisiva la tecnica della negoziazione propedeutica
all’accordo al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti
interessati per evitare successivi conflitti al momento dell’emanazione del
provvedimento attuativo dell’accordo.
Si ricorda come già l’art. 24 dello Sblocca Italia del
2004, ora abrogato, prevedesse: Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del
territorio.
Articolo
abrogato ma tale abrogazione non può rimuovere il comma 4 dell’articolo 118 della
Costituzione: “ Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Con legge
regionale n. 13 del 7 aprile 2015, la Regione Liguria ha introdotto
nell’ordinamento ligure i principi della sussidiarietà orizzontale. La legge, anche se non ne fa un riferimento diretto, si ispira al comma 4 dell’articolo 118 Cost. : “ Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
D’altronde
come emerge da molte esperienze locali italiane e non: Sussidiarietà e
partecipazione si integrano a vicenda.
La realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la
partecipazione ai processi decisionali pubblici sono fra loro complementari,
non alternativi. In altri termini, è possibile ipotizzare che in seguito ad
un’autonoma iniziativa di cittadini finalizzata a prendersi cura di determinati
beni comuni si avvii un rapporto di collaborazione fra amministrazioni
pubbliche e privati che preveda, fra l’altro, anche momenti di partecipazione
di questi ultimi al processo decisionale, secondo le modalità previste
dall’ordinamento.
Non a caso
il comma 5 articolo 3 del TUEL afferma : “5.
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite
loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali “.
INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE DEL GRUPPO
5STELLE
Sul percorso
di elaborazione e approvazione del progetto di Masterplan nell'ambito del
programma di valorizzazione dell'isola della Palmaria i Consiglieri Regionale
di 5stelle hanno presentato una Interrogazione alla Giunta Regionale al fine
di:
1. conoscere tempi e modalità per
l’avvio del percorso di partecipazione previsto dalla DGR 517/2017 anche
rispetto alle richieste che provengono dai rappresentanti degli interessi
diffusi presenti nel territorio interessato
2. conoscere se esiste l’intenzione di impegnarsi
a garantire il coordinamento, anche sotto il profilo temporale, del percorso di partecipazione con quello di
elaborazione del masterplan affidato con procedura di evidenza pubblica
L’assessore
competente in data 9 maggio 2017 ha fornito una risposta evasiva nel merito condita da riflessioni che dimostravano una confusione notevole sotto il profilo del ruolo
delle istituzioni competenti in rapporto al processo decisionale del progetto
Palmaria.
Afferma ad
un certo punto l’Assessore: “Il tavolo tecnico va ad affiancare la cabina di
regia, è una realtà più allargata ed è una realtà tecnicamente più operativa; la
cabina di regia può essere come il Consiglio regionale e il tavolo tecnico deve
essere un po’ come la Giunta, quindi entra più nell’amministrativo e più
nel seguire anche da un punto di vista tecnico interventi.” Ora come si può
evincere anche dalla Appendice 2 alla presente analisi sia la Cabina di Regia che il Tavolo Tecnico sono
composti da rappresentanti di organi esecutivi o tecnici che nulla hanno a che fare con assemblee elettive.
Un lapsus non casuale direi in questo caso.
Non solo ma
in data 6 settembre 2016 i Consiglieri Regionali avevano inviato, senza alcun
ritorno, una lettera al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della
Commissione Consiliare competente, in cui avanzavano una serie di indicazione
sulle modalità di attuazione del
Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell’Isola Palmaria, riprendendo
quanto sopra esposto.
I LIMITI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO AVVIATO DA REGIONE E COMUNE DI
PORTOVENERE SUL PROGETTO PALMARIA
Il Sindaco
di Portovenere in una comunicazione al Laboratorio Palmaria e alle associazioni
che ne fanno parte in data 8 giugno 2016 dichiarava: “in questa fase di avvio
del processo l’Amministrazione può certamente garantire da subito il coinvolgimento
e possibilità di partecipazione agli stakeholders sul territorio, in quanto trattasi di garanzie insite negli
obiettivi dichiarati e nel percorso di “Agenda scelto. Altra cosa è
l’individuazione e la formale individuazione di precisi
soggetti portatori d’interesse qualificati (tanto più
se aventi
accesso preferenziale al processo e ai lavori del tavolo tecnico), individuazione che dovrà, a garanzia di
correttezza e trasparenza fin dall’inizio del processo, seguendo una
metodologia operativa ed organizzativa di partecipazione debitamente condivisa
ed approvata dagli organi competenti.”
Successivamente
in una documento datato 14 ottobre 2016 l’avvio anticipato del coinvolgimento
del pubblico veniva sostanzialmente ribadito anche se in modo confuso: “l’intento di garantire le migliori e più
ampie forme di comunicazione in merito alle attività che verranno programmata e
svolte nella varie sedi istituzionali, così come lo svolgimento di un processo
partecipativo, costituiscono un presupposto e un fondamentale obiettivo di
tutti i soggetti coinvolti, da attuare con il supporto di professionisti
incaricati”.
Significativa in
questa seconda dichiarazione è la separazione tra comunicazione e
partecipazione e soprattutto tra attività istituzionale e percorso
partecipativo, come se quest’ultimo fosse un percorso parallelo al processo
decisionale vero e proprio e non integrato dentro questo ultimo.
Tutto questo viene ancor di
più formalizzato nel disciplinare di incarico del progettista, poi indicato
nell’architetto Kippar. Nel disciplinare gli scenari risulta come questi non vengano costruiti dal
percorso partecipativo ma dal progettista incaricato che poi "sentirà" il pubblico.
Si riportano i passaggi più
significativi del disciplinare:
Il
disciplinare di incarico al progettista indica le diversi fasi dell’incarico:
Fasi 1 e 2 analisi
immobili da valorizzare
Fase 3
masterplan
e si
aggiunge alla fine come fosse un qualsiasi percorso di consultazione generica:
Peraltro e
tornando alla questione posta nella prima parte della presente Analisi se l’incarico
riguarda la redazione di un Masterplan, questo strumento si configura come un
disegno strutturale del territorio interessato, dove vengono definiti gli
ambiti di azione che i diversi soggetti pubblici e privati potranno attivare e
nel contempo individua i limiti e le invarianti rispetto a tali azioni.
Quindi anche
nella logica seguita fino ad ora e che non condividiamo il masterplan andava sottoposto
a procedura di VAS perché siamo di fronte ad uno strumento che integra i
caratteri sia della pianificazione territoriale che della programmazione negli
usi di un dato ambito territoriale.
L’avvio del percorso partecipativo nella
prima assemblea svolta a Portovenere non ha chiarito tutto quanto sopra
anzi ha ulteriormente confermato i
dubbi.
Il verbale dell’incontro riposta la
seguente dichiarazione della responsabile del percorso partecipativo
(rappresentante di BASI Comunicanti): “ Lo strumento è quello di offrire un supporto
organizzativo, logistico e di ascolto a tutta la comunità in modo da favorire
la più ampia partecipazione. Lo Studio
LAND ha manifestato la sua disponibilità ad integrare tale documentazione con
le preziose informazioni che gli interlocutori del territorio vorranno mettere
a disposizione. A questo proposito, quale responsabile del processo di
partecipazione, Basi Comunicanti offre la piena disponibilità a raccogliere
materiali, osservazioni e quesiti, che saranno prontamente trasmessi
all’Advisor tecnico.
“BASI
Comunicanti seguirà lo Studio LAND, passo, passo facendogli arrivare i
suggerimenti, i contributi, le idee dei portatori d’interesse, locali e dell’area
vasta.”
“Il primo documento conoscitivo del
territorio, elaborata dallo Studio LAND, è scaricabile dal sito della Regione.
Si tratta di una “fotografia” dai contorni un po’ imprecisi che va messa a
fuoco, per questo serve la collaborazione di tutti.”.
Risulta chiaramente dalle suddette affermazioni che l’impostazione di questa “fotografia” è stata data e per l’asimmetria informativa sarà difficile tornare indietro, considerato che la comunità locale non ha le risorse necessarie per un confronto alla pari di professionisti come quelli incaricati.
Risulta chiaramente dalle suddette affermazioni che l’impostazione di questa “fotografia” è stata data e per l’asimmetria informativa sarà difficile tornare indietro, considerato che la comunità locale non ha le risorse necessarie per un confronto alla pari di professionisti come quelli incaricati.
Ancora sempre dal verbale della prima assemblea del
percorso partecipativo si legge: “la
dottoressa Silvia Baglioni ha sottolineato che sarà fatto il possibile per
co-involgere al meglio tutti i portatori di interesse rendendoli protagonisti
del programma di sviluppo. Eventuali scenari saranno raccolti e sottoposti
all’attenzione dell’advisor tecni-co.”
Cosa
vuol dire posti all’attenzione? Nulla!
1. Con quali metodi di valutazione normate o derivanti da buone pratiche riconosciute, 2. 2. dentro quali parametri
3. come verranno "pesati" i parametri ambientalmente e da un punto di vista socio economico?
4. dentro quale percorso amministrativo?
1. Con quali metodi di valutazione normate o derivanti da buone pratiche riconosciute, 2. 2. dentro quali parametri
3. come verranno "pesati" i parametri ambientalmente e da un punto di vista socio economico?
4. dentro quale percorso amministrativo?
Siamo quindi
in un percorso misto ascolto attivo [NOTA 6] - consultazione del pubblico, ben diverso da quello che si chiedeva da parte di
associazioni varie attive sul territorio, soprattutto perché sia il
procedimento decisionale di riferimento che il percorso partecipativo sono
indefiniti da un posto di vista amministrativo.
Perché come
insegnano le migliori esperienze una corretta Valutazione di strumenti di
pianificazione e programmazione è un procedimento
decisionale di apprendimento collettivo.
PRIME
CONCLUSIONI
TUTTI I
GIOCHI SONO FATTI? LA NOSTRA E’ SOLO UNA LAMENTAZIONE EX POST? NON DIREI
CABINA DI
REGIA E PERCORSO PARTECIPATIVO AVVIATO
INSIEME ALL’INCARICO PER IL MASTERPLAN POSSONO COLMARE LE LACUNE FINO AD ORA
AVANZATE AL FINE DI:
1. DEFINIRE MEGLIO IL RUOLO DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO E DI CHI LO GOVERNA – INCARICATO COMPRESO : RUOLO GARANTE
PERCORSO
2. DEFINIRE
IL PERCORSO AMMINISTRATIVO E GLI STRUMENTI, LEGISLATIVAMENTE
DISCIPLINATI, PER VALUTARLO
3. DEFINIRE GLI STRUMENTI GIURIDICI CON IL QUALE DARE UNA ATTUAZIONE , E QUINDI
UN GARANZIA PREVENTIVA AI PARTECIPANTI E PORTATORI VARI DI INTERESSI, A QUANDO
EMERSO DAL PERCORSO PARTECIPATIVO: PROCESSO DECISIONALE SUSSIDIATO
L’approccio territorialista interpreta
il degrado ambientale come conseguenza di un processo di deterritorializzazione
che caratterizza la metropoli contemporanea, ovvero di destrutturazione delle relazioni e proporzioni
fra ambiente fisico, costruito e antropico ; ricerca perciò la soluzione
al problema della sostenibilità nella promozione di atti territorializzanti che
ricostruiscono , in forma nuova queste relazioni. Legato a questo approccio c’è il concetto di
sviluppo locale autosostenibile da cui il plurale territori quale riconoscimento
delle specificità di ogni luogo nel senso sopra inteso.
Si vedano i commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge regionale
32/2012:
“1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma
1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo
di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico
alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui
all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico
istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo
esecutivo dell'autorità procedente.
2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti
competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 definiscono la portata ed
il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del
rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di
confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità
procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed
integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente
attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti
partecipanti.”
[NOTA 3] APPENDICE 1
PERCHÉ
OCCORRE LA VAS DEL PROGETTO PALMARIA
Corte
Costituzionale su applicabilità della VAS ai Piani di alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
Corte
Costituzionale 192/2011 dove viene contestata la legge regionale che non prevede
esplicitamente la applicabilità della VAS almeno nella forma di procedura di
verifica ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
La Corte
dichiara la cessazione della materia del contendere considerato che la Regione
Piemonte si è adeguata nelle more del ricorso alle richieste del Governo
ricorrente.
Affermano le
considerazioni in diritto della Corte che la legge regionale impugnata
prevedeva che: “……nel caso di adozione
del piano da parte del Consiglio comunale, le
modificazioni dello strumento urbanistico generale, ivi contenute, si
intendono approvate qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro novanta
giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa
documentazione; nel caso che il
piano apporti modificazioni riguardo al
regime dei terreni non edificati, quale che ne sia la destinazione
urbanistica, é necessaria l'approvazione della variante tramite la
Conferenza dei Servizi, e, a tal
fine, in base al comma 3, la
deliberazione di adozione del piano deve essere trasmessa alla Regione e alla
Provincia interessata. Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il
conseguente possibile impatto sul territorio, ricadrebbe nel campo di
applicazione della vigente normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi
(VAS) disciplinata dall'art. 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e pertanto dovrebbe essere
sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12,
comma 6, del medesimo decreto
legislativo. Inoltre nel caso in cui le previsioni dello stesso Piano
comportino modifiche sostanziali al
Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti,
sarebbe necessario attivare la procedura di VAS. La mancata sottoposizione, da
parte della normativa regionale sui Piani comunali di alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS,
presenterebbe dunque profili di
illegittimità costituzionale recando disposizioni difformi dalla normativa
statale di riferimento, afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» di cui all'art.117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato
ha competenza legislativa esclusiva………. Nelle more del
giudizio di costituzionalità
risulta, peraltro, promulgata dal
Presidente della Giunta regionale la legge regionale 29 marzo 2011, n.3
(Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela
ed uso del suolo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n.13 del 31 marzo 2011,
con cui si é aggiunto un comma 4-bis all'art.16-bis: la norma specifica ora che «le modificazioni
allo strumento urbanistico generale, di
cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica».
1.3. - La modifica apportata, da
parte della legge regionale n.3 del 2011, alla citata disposizione, ha determinato la cessazione della materia del
contendere sul ricorso dello Stato avverso l'art.16-bis della legge n.18 del
2010, anche in considerazione della
circostanza - desumibile dal tenore della
difesa della Regione in ordine alla prassi amministrativa seguita, non
contraddetta dal ricorrente, secondo cui la verifica di assoggettabilità andava
comunque compiuta - che la norma impugnata
non ha comunque determinato medio tempore approvazione di Piani di
alienazioni e valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a VAS.”.
Secondo il Dlgs 15 marzo 2010, n. 66[3], fatto salvo quanto disposto
dagli articoli del presente dlgs sui singoli settori della normativa ambientale
(inquinamento mare, beni ambientali, VIA-VAS, rifiuti inquinamento aria, radiazioni inonizzanti e
sostanze pericolose), e ove non diversamente disposto dalle norme in materia
ambientale, ai beni e
alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si
applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità
con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle
insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I
limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Nel corso di
attività addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi
extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di
tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio
nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell'addestramento e
delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto
disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni
internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse
regole fissate nell'ambito della missione all'estero.
Sono
comunque esclusi dal campo di applicazione della VAS (ex dlgs 152/2006) i piani
e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale
caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.
L'autorità
competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e
interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della
valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi
della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono altresì
esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi
previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un
pericolo imminente (vedi comma 3 articolo 182 dlgs 163/2006.
Il Sindaco nella prima assemblea del
percorso comunicativo ha detto:
“Gli
obiettivi sono la stella polare del masterplan che non sarà uno strumento
pianificatorio, bensì uno strumento che intende armonizzare e disegnare un
programma di sviluppo so-stenibile dell’isola Palmaria tenendo conto di tutti i
vincoli esistenti.”
Non cambia nulla come abbiamo visto rispetto
alla VAS anzi semmai conferma dirò di
più si contraddice in se.
D’altronde lo stesso Arch. Tomiolo
nella assemblea pubblico del percorso comunicativo ha evidenziato che “il master-plan è uno
strumento utile a fare progettazione”. Ecco più chiaro di così!
[NOTA 4] APPENDICE 2
CABINE DI REGIA E TAVOLO
TECNICO PREVISTI DAL PROTOCOLLO PALMARIA
Cabina di Regia
Composta
dai responsabili di Ministero della Difesa - Marina Militare, Regione Liguria,
Comune di Porto Venere, nonché Segretariato regionale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo per la Liguria
Compiti Cabina di Regia
1. tale organismo, la cui
direzione viene attribuita alla Regione, concordemente con gli altri Enti ed
Istituzioni che ne fanno parte, promuove le attività volte all’attuazione del
Programma attraverso proprie iniziative quale ad esempio il reperimento di
risorse finanziarie necessarie alla sua attivazione, fornisce gli indirizzi e
le direttive al Tavolo Tecnico ed approva, modifica od integra le proposte
dello stesso, appositamente costituito per la definizione e lo sviluppo delle
fasi attuative, come meglio di seguito specificato;
2. la “Cabina di regia”
vigila sulla corretta attuazione del Protocollo d’Intesa come sopra
sottoscritto, con particolare riferimento alla sequenza delle fasi di sviluppo in
progress del Programma; si riunisce almeno ogni tre mesi, oppure in occasione
di step attuativi del progetto, su istanza del Tavolo Tecnico;
3. deve essere assicurata
la presenza di tutti i componenti per la validità delle determinazioni assunte
nelle sedute;
Tavolo Tecnico
Il cui coordinamento viene
attribuito al Comune di Porto Venere, concordemente con gli altri Enti ed
Istituzioni che ne fanno parte, composto da Regione Liguria, Comune di Porto
Venere, Ministero della Difesa – Marina Militare, Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, attraverso i propri Uffici periferici,
F.I.L.S.E. S.p.A. a cui è affidato il ruolo di Segreteria tecnica;
Compiti del Tavolo Tecnico
il Tavolo Tecnico, il cui
coordinamento viene attribuito al Comune di Porto Venere, concordemente con gli
altri Enti ed Istituzioni che ne fanno parte, è composto dalla Regione Liguria,
dal Comune di Porto Venere, dal Ministero per i beni e le attività culturali e
del turismo, attraverso i propri Uffici periferici, dal Ministero della Difesa
- Marina Militare;
ai lavori del Tavolo
Tecnico partecipano i rappresentanti dei soggetti di cui al punto precedente,
con funzioni tecniche sotto i profili di interesse per lo svolgimento dei
lavori stessi;
tale organismo dovrà
rapportarsi con la “Cabina di regia”, appositamente costituita a norma
dell’art. 3 del Protocollo ed integrata nei suoi componenti con la presente
deliberazione, attraverso relazioni periodiche o su input della stessa, od
ancora di propria iniziativa, rilevata la necessità di sottoporre questioni di
interesse; il Tavolo Tecnico si riunisce almeno ogni mese, con il supporto di
una Segreteria tecnica, le cui modalità saranno definite dal Tavolo stesso,
fermo restando che tale attività di Segreteria sarà garantita da F.I.L.S.E.
S.p.A. sulla base del disciplinare di cui ai seguenti punti;
il Tavolo Tecnico redige
il programma dei lavori (di seguito “Agenda”), definisce i passaggi tecnici, le
procedure ed i tempi da seguire per l’attuazione delle fasi del Programma, formula
proposte per il reperimento di risorse finanziarie per lo sviluppo delle fasi
iniziali; inoltre, lo stesso si darà carico di individuare i profili
professionali ritenuti necessari per lo sviluppo delle azioni contenute nelle
linee guida, parte integrante del Programma di valorizzazione, allegato a) del
Protocollo d’Intesa;
il Tavolo Tecnico avrà la
supervisione sull’andamento degli Accordi attuativi in relazione al Programma,
curerà i rapporti con la “Cabina di regia”, avrà il compito di predisporre l’Agenda
delle fasi attuative del Programma, curandone gli sviluppi e le necessarie
implementazioni, attraverso la predisposizione degli atti tecnico-operativi e
la gestione dell’avanzamento del Programma stesso; il Tavolo Tecnico potrà
svolgere apposite sedute integrate con i professionisti incaricati delle
attività di programmazione, studio e progettazione o con soggetti portatori
d’interesse qualificati;
Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento)
1. In accoglimento di
osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero
in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo,
salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i
casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi
previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una
determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del
provvedimento.
Tre regole dell’ascolto
attivo:
- Se
vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua
prospettiva.
- Quello che vedi dipende dal tuo
punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi
cambiare il tuo punto di vista
- Le
emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il
loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.
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