giovedì 2 novembre 2017

Analisi del percorso decisionale sul progetto di valorizzazione dell’Isola Palmaria

Pubblico la relazione che ho tenuto alla conferenza stampa organizzata dal Gruppo Consiliare della Regione Liguria del Movimento 5stelle sul progetto Palmaria

PREMESSA FINALITÀ DELLA CONFERENZA DI OGGI

Non siamo qui per fare esami  e dare voti  ne fare processi alle intenzioni

La Palmaria è un bene prezioso per tutti spezzini  e deve essere lasciata fuori dal “cazzeggio” politichese

Siamo qui per dare suggerimenti, critici certo, ma suggerimenti per rafforzare il percorso partecipativo che deve affiancare il percorso di approvazione del piano di valorizzazione dell’isola iniziato con il Protocollo sottoscritto da Regione Liguria,  Comune di Portovenere,  Agenzia Demanio e Ministero della Difesa

Il tutto nella consapevolezza  che deriva da anni di esperienze sul campo di conflitti e gestione di percorsi decisionali a rilevanza ambientale e territoriale  che richiedono se svolti con rispetto per i portatori di interesse presenti sul territorio:   
1. DEFINIZIONE preventiva DEI BISOGNI E CRITICITÀ DI TUTTI GLI INTERESSATI
2. GESTIONE PARTECIPATA DELLE INFORMAZIONI CONTRO LA ASIMMETRIA INFORMATIVA
3. REGOLE CHIARE: no  a percorsi partecipativi extraprocedimentali che non garantiscono un recepimento delle conclusioni del percorso nella decisione finale e neppure una sua influenza  diretta o indiretta
4. METODI DI  GESTIONE VALUTAZIONE ADEGUATI
5. STRUMENTI DI CODECISIONE COGESTIONE COME CONSEGUENZA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO  

In  mancanza di quanto sopra elencato i processi decisionali producono comunque  decisione verticistiche  che a loro volta favoriscono conflitti e sono spesso alla base di scelte  non condivise dai territori.

1. programma di valorizzazione (ambientale, storica ed economica) dei cespiti immobiliari che passano al Comune
2. piano di valorizzazione anche della isola Palmaria  in generale: valorizzazione conservativa o meno
3. piano di valorizzazione che fissa indirizzi per la valorizzazione dei singoli cespiti sotto il profilo esclusivamente di mercato.



IL  PROTOCOLLO INIZIALE SEMBRAVA SIA PURE IN MODO CONTRADDITTORIO DARE DELLE RISPOSTE

Come risulta dal testo il Protocollo sottoscritto da Regione Comune Agenzia Demanio e Ministero della Difesa ha già in se alcuni elementi fondanti un processo decisionale in chiave di pianificazione e programmazione della valorizzazione dell’Isola. 

Vediamo in sintesi:

Articolo 2 Protocollo 

1. Con il presente protocollo i sottoscrittori, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberanti, intendono perseguire gli obiettivi previsti nel piano di valorizzazione dell’isola Palmaria predisposto dal Comune di Porto Venere in concorso con la Marina Militare.
2. I contenuti del piano saranno attuati tramite successivi accordi di programma o con gli
atti amministrativi che saranno ritenuti più adatti al raggiungimento degli obiettivi
comuni.”

-          Reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, gas)
-          Strade
-          Infrastrutture per la nautica da diporto
-          Infrastrutture digitali
-          Infrastrutture per l’energia

Progetto di valorizzazione dell’intera Isola

Vedi lettere d) c) comma 3 articolo 2 del Protocollo

c) contribuire alla valorizzazione dell’isola Palmaria nell’ambito di un progetto pilota che sia fortemente basato sulla presenza storica, culturale e materiale, della Marina Militare;

d) favorire il processo di valorizzazione dell’isola Palmaria quale esempio di sviluppo sostenibile di un bene di grande valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico;

Insomma nel Protocollo ci sono gli elementi per pensare non a un programma di mera valorizzazione di singoli cespiti immobiliari  ma di valorizzazione di questi nel quadro di una visione dell’isola, quanto questa  visione sarà più o meno condivisa dalla comunità locale il Protocollo non lo spiega nel senso che non chiarisce il percorso per ottenere questo obiettivo

 

Peraltro ciò sarebbe coerente con la legge 77/2006 Misure di tutela e fruizione a favore dei siti Unesco che per la gestione di questi siti. L’articolo 3 di detta legge  rinvia al necessario coordinamento:  "con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette." e con accordi di tipo procedimentali tra le autorità che hanno competenze in materia urbanistica e paesaggistica.”

Questo coordinamento, sia pure confusamente, c’era anche nella delibera di adesione del Comune di Portovenere ai Siti Unesco. Si veda articolato allegato alla delibera di adesione:

INDIRIZZI PER UNA PROCEDURA PARTECIPATA E INFORMATA AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO
Sulla base dei presupposti sopra esposti molti mesi fa formulai un documento recepito da Legambiente Liguria  e ripreso dal Movimento 5stelle in Regione, come vedremo,
nel quale si chiedeva a Regione Comune e altri enti interessati e firmatari del protocollo di definire meglio  i seguenti indirizzi procedurali
1. definire le modalità di elaborazione del quadro informativo che sottende al piano di valorizzazione dell’Isola Palmaria
2. definire gli strumenti amministrativi che dovranno recepire i contenuti attuativi del Protocollo
3. definire gli strumenti valutativi  degli strumenti amministrativi di cui al punto 2
4. definire le modalità di coinvolgimento del pubblico interessato nel processo di valutazione e approvazione di cui ai punti 2 e 3.

Nel documento si individuava in particolare la necessità di definire i contorni amministrativi di  uno strumento di pianificazione partecipato e sostenibile per valorizzare l’isola Palmaria.

Lo strumento che si individua è chiaramente uno strumento di pianificazione/programmazione  che fissi i criteri  per la valorizzazione  dei cespiti immobiliari in una chiave unitaria con il resto dell’isola tenuto conto dei criteri di gestione dei siti Unesco Possiamo definirlo un piano/programma unitario di valorizzazione immobiliare che proprio per queste caratteristiche deve anche valutare e recepire cosa modificare dei vigenti piani sia urbanistici che naturalistici (piano parco regionale in primis).  

D’altronde è indiscutibile che nel caso in esame siamo nel campo della pianificazione strategica dell’uso dei territori [NOTA 1].  Questo perché gli interventi prospettati dal Protocollo non riguardano  la condivisione di un singolo intervento e/o progetto, sia pur rilevante, ma la definizione delle funzioni di uso di un’area del territorio comunale dove insistono più interessi (economici, sociali, ambientali, storico culturali); tale area, infine, è parte di un territorio più ampio, caratterizzato da pregi ambientali e storico architettonici e naturalistici che dovranno essere tenuti in grande considerazione all’interno del percorso e del successivo processo decisionale.


Peraltro nel senso della necessità di uno strumento di Programmazione generale nella valorizzazione anche solo immobiliare di cespiti individuati, si veda Lo studio – Linee Guida “Strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” è stato realizzato nell’ambito delle attività previste nel progetto E.P.A.S. – (“Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali delle aree Obiettivo Convergenza nella gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi e d’ingegneria finanziaria per lo sviluppo economico locale e per lo sviluppo sostenibile delle aree urbane”) del Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonome e lo Sport (DARAS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Quindi nel documento si proponevano questi passaggi per approvare il piano/programma unitario di valorizzazione immobiliare:
1. accordo procedimentale tra gli enti interessati attraverso un confronto pubblico (incontri osservazioni audizioni etc.)  che definisca la natura giuridico amministrativa di detto piano  gli obiettivi
2. accanto alla Cabina di regia istituzionale andava quindi creato immediatamente un tavolo di confronto con la comunità e i portatori di interessi diffusi
3. Attraverso questo confronto tra Cabina di Regia e Tavolo si doveva arrivare ad un documento per definire il quadro più possibile condiviso delle conoscenze sull’Isola (strumenti di pianificazione e programmazione vigenti, filoni di finanziamento pubblici e privati, studi e analisi sulle emergenze naturalistiche dell’isola, criticità economiche sociali ed ambientali esistenti e potenziali).
4. Il documento assume la forma del Rapporto Ambientale Preliminare previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 8 [ NOTA 2] della legge regionale 32/2012. Questo perché un programma di valorizzazione immobiliare così inteso come sopra non può non essere assoggettabile a VAS. Sul punto rinvio all’APPENDICE 1 [NOTA 3] alla presente analisi.
5. Sulla base del documento (Rapporto Ambientale Preliminare) di cui al punto 4, quindi in parallelo (come si fa nella VAS)  predisposizione dello Studio di Fattibilità come previsto dal Protocollo. costruito per scenari alternativi nella forma di un documento degli obiettivi utilizzando metodologie come quella SWOT Analysis. Gli scenari terranno conto quindi delle proposte emerse anche da percorsi partecipativi promossi dalle istituzioni o da associazioni e comitati presenti sul territorio  
6   6. Lo studio di Fattibilità dovrà essere tradotto nel Piano/programma unitario di valorizzazione immobiliare dell’Isola a carattere urbanistico territoriale  che  dovrà essere accompagnato dal Rapporto Ambientale definitivo per lo svolgimento della fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 32/2012   
7   7. La  procedura di VAS integrata con quella per l’ adozione/approvazione del Piano,  dovranno quindi stabilire le linee guida operative, le prescrizioni anche per i singoli accordi di programma e/o progetti attuativi del Piano, nonché le modalità di passaggio di beni per la loro valorizzazione e doveva essere accompagnata da una Inchiesta Pubblica secondo le linee guida della Regione Liguria opportunamente integrate dal confronto tra Cabina di Regia, Tavolo Tecnico e portatori di interessi sul territorio (per i compiti di questi vedi APPENDICE 2 [NOTA 4]  alla presente analisi).

Questo percorso limitava  la possibilità di elaborare scenari alternativi da parte dei diversi portatori di interessi (associazioni ambientaliste, residenti dell’isola, operatori economici)? Anzi li valorizzava dentro un procedimento a valenza amministrativa.

Il Presidente della Inchiesta Pubblica – Garante del percorso partecipativo e informativo (vedi sopra punto 7 del percorso proposto da Legambiente e poi ripreso dal Movimento 5stelle) deve essere strutturato per competenze e ruolo in modo da garantire: il rispetto delle regole condivise all’inizio del percorso, con particolare riferimento alla trasparenza, all’apertura e all’efficacia del processo partecipativo (quest'ultima intesa come possibilità di verifica - monitoraggio ex post – circa la coerenza delle decisioni amministrative con le conclusioni del processo partecipativo).
In particolare si tratta di garantire la terzietà nella elaborazione degli strumenti Informativi – Valutativi – Di Monitoraggio per la costruzione del Piano e del Rapporto Ambientale preliminari e definitivi quali
1. reperimento, validazione e fornitura di dati attendibili,
2. predisposizione e messa a disposizione delle migliori informazioni,
3. messa a punto di tecniche di simulazione degli impatti,
4. parere tecnico, anche su richiesta dei partecipanti al percorso partecipativo, sulle ipotesi progettuali, le criticità emerse dal percorso o proposte dall’autorità responsabile del procedimento decisionale,
5. informazioni utili per la revisione del piano /programma stesso (valutazioni ex post) .

Questa figura di Garante andava scelta secondo criteri che andavano condivisi fin dall’inizio nella dialettica tra Cabina di regia tavolo tecnico e tavolo di confronto di cui ho detto all’inizio.



STRUMENTI DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE NELLA ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL’ISOLA PALMARIA
Andava definita, già nel Protocollo iniziale o quanto meno in avvio del percorso partecipativo, la possibilità di utilizzare, soprattutto per i residenti ma anche associazioni  e istituti universitari., una gestione comune di aree e concessioni e servizi.
Si vedano in particolare gli  accordi ex articolo 11 [NOTA 5] legge 241/1990, il tutto per dare attuazione giuridico amministrativa a quanto emerge dal piano e dalla relativa VAS e per recepire i contenuti emersi dal percorso partecipativo

Risulta quindi con estrema chiarezza dalle norme sopra citate, ancor di più se lette con i principi e le norme procedurali che emergono dalla normativa europea in materia di accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico ai processi decisionali come i percorsi partecipativi (Inchieste pubbliche in primo luogo) possono avere uno sbocco formale a termini di legge incidendo sul contenuto delle decisioni anzi anticipando il contenuto delle stesse, ovviamente se c’è l’accordo di tutti i soggetti interessati.

Un altro esempio delle necessità di integrare negoziazione con gli strumenti di accordi di volontari sta nel fatto che in caso di accordi procedimentali  i terzi, rispetto all’accordo, non potranno impugnare lo stesso ma solo il provvedimento che scaturirà dall’accordo. Ecco quindi che diventa decisiva la tecnica della negoziazione propedeutica all’accordo al fine di garantire la partecipazione di tutti i soggetti interessati per evitare successivi conflitti al momento dell’emanazione del provvedimento attuativo dell’accordo.

Si ricorda come già l’art. 24 dello Sblocca Italia del 2004, ora abrogato, prevedesse: Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.

Articolo abrogato ma tale abrogazione non può rimuovere  il comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione: “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Con legge regionale n. 13 del 7 aprile 2015, la Regione Liguria ha introdotto nell’ordinamento ligure i principi della sussidiarietà orizzontale.  La legge, anche se non ne fa un riferimento diretto, si ispira al comma 4 dell’articolo 118 Cost. : “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

D’altronde come emerge da molte esperienze locali italiane e non: Sussidiarietà e partecipazione si integrano a vicenda.
La realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la partecipazione ai processi decisionali pubblici sono fra loro complementari, non alternativi. In altri termini, è possibile ipotizzare che in seguito ad un’autonoma iniziativa di cittadini finalizzata a prendersi cura di determinati beni comuni si avvii un rapporto di collaborazione fra amministrazioni pubbliche e privati che preveda, fra l’altro, anche momenti di partecipazione di questi ultimi al processo decisionale, secondo le modalità previste dall’ordinamento.

Non a caso il comma 5 articolo 3 del TUEL afferma : “5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali “.




INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE DEL GRUPPO 5STELLE
Sul percorso di elaborazione e approvazione del progetto di Masterplan nell'ambito del programma di valorizzazione dell'isola della Palmaria i Consiglieri Regionale di 5stelle hanno presentato una Interrogazione alla Giunta Regionale al fine di:
1. conoscere tempi e modalità per l’avvio del percorso di partecipazione previsto dalla DGR 517/2017 anche rispetto alle richieste che provengono dai rappresentanti degli interessi diffusi presenti nel territorio interessato
2. conoscere se esiste l’intenzione di impegnarsi a garantire il coordinamento, anche sotto il profilo temporale, del  percorso di partecipazione con quello di elaborazione del masterplan affidato con procedura di evidenza pubblica

L’assessore competente in data 9 maggio 2017 ha fornito una risposta evasiva nel merito condita da riflessioni che dimostravano una confusione notevole sotto il profilo del ruolo delle istituzioni competenti in rapporto al processo decisionale del progetto Palmaria.
Afferma ad un certo punto l’Assessore: “Il tavolo tecnico va ad affiancare la cabina di regia, è una realtà più allargata ed è una realtà tecnicamente più operativa; la cabina di regia può essere come il Consiglio regionale e il tavolo tecnico deve essere un po’ come la Giunta, quindi entra più nell’amministrativo e più nel seguire anche da un punto di vista tecnico interventi.” Ora come si può evincere anche dalla Appendice 2 alla presente analisi sia la Cabina di Regia che il Tavolo Tecnico sono composti da rappresentanti di organi esecutivi o tecnici che nulla hanno a che fare con assemblee elettive. Un lapsus non casuale direi in questo caso.

Non solo ma in data 6 settembre 2016 i Consiglieri Regionali avevano inviato, senza alcun ritorno, una lettera al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Commissione Consiliare competente, in cui avanzavano una serie di indicazione sulle  modalità di attuazione del Protocollo di Intesa per la valorizzazione dell’Isola Palmaria, riprendendo quanto sopra esposto.



I LIMITI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO AVVIATO DA REGIONE E COMUNE DI PORTOVENERE SUL PROGETTO PALMARIA
Il Sindaco di Portovenere in una comunicazione al Laboratorio Palmaria e alle associazioni che ne fanno parte in data 8 giugno 2016 dichiarava: “in questa fase di avvio del processo l’Amministrazione può certamente garantire da subito il coinvolgimento e possibilità di partecipazione agli stakeholders sul territorio, in quanto trattasi di garanzie insite negli obiettivi dichiarati e nel percorso di “Agenda scelto.  Altra cosa è l’individuazione e la formale individuazione di precisi soggetti portatori d’interesse qualificati (tanto più se aventi accesso preferenziale al processo e ai lavori del tavolo tecnico), individuazione che dovrà, a garanzia di correttezza e trasparenza fin dall’inizio del processo, seguendo una metodologia operativa ed organizzativa di partecipazione debitamente condivisa ed approvata dagli organi competenti.”
  
Successivamente in una documento datato 14 ottobre 2016 l’avvio anticipato del coinvolgimento del pubblico veniva sostanzialmente ribadito anche se in modo confuso: “l’intento di garantire le migliori e più ampie forme di comunicazione in merito alle attività che verranno programmata e svolte nella varie sedi istituzionali, così come lo svolgimento di un processo partecipativo, costituiscono un presupposto e un fondamentale obiettivo di tutti i soggetti coinvolti, da attuare con il supporto di professionisti incaricati”.
Significativa in questa seconda dichiarazione è la separazione tra comunicazione e partecipazione e soprattutto tra attività istituzionale e percorso partecipativo, come se quest’ultimo fosse un percorso parallelo al processo decisionale vero e proprio e non integrato dentro questo ultimo.

Tutto questo viene ancor di più formalizzato nel disciplinare di incarico del progettista, poi indicato nell’architetto Kippar. Nel disciplinare gli scenari risulta come questi non vengano costruiti dal percorso partecipativo ma dal progettista incaricato che poi "sentirà" il pubblico.
Si riportano i passaggi più significativi del disciplinare:  
Il disciplinare di incarico al progettista indica le diversi fasi dell’incarico:
Fasi 1 e 2 analisi immobili da valorizzare
Fase 3 masterplan
e si aggiunge alla fine come fosse un qualsiasi percorso di consultazione generica:

Peraltro e tornando alla questione posta nella prima parte della presente Analisi se l’incarico riguarda la redazione di un Masterplan, questo strumento si configura come un disegno strutturale del territorio interessato, dove vengono definiti gli ambiti di azione che i diversi soggetti pubblici e privati potranno attivare e nel contempo individua i limiti e le invarianti rispetto a tali azioni.
Quindi anche nella logica seguita fino ad ora e che non condividiamo il masterplan andava sottoposto a procedura di VAS perché siamo di fronte ad uno strumento che integra i caratteri sia della pianificazione territoriale che della programmazione negli usi di un dato ambito territoriale.

L’avvio del percorso partecipativo nella prima assemblea svolta a Portovenere non ha chiarito tutto quanto sopra anzi ha ulteriormente confermato i dubbi.
Il verbale dell’incontro riposta la seguente dichiarazione della responsabile del percorso partecipativo (rappresentante di BASI Comunicanti): “ Lo strumento è quello di offrire un supporto organizzativo, logistico e di ascolto a tutta la comunità in modo da favorire la più ampia partecipazione.  Lo Studio LAND ha manifestato la sua disponibilità ad integrare tale documentazione con le preziose informazioni che gli interlocutori del territorio vorranno mettere a disposizione. A questo proposito, quale responsabile del processo di partecipazione, Basi Comunicanti offre la piena disponibilità a raccogliere materiali, osservazioni e quesiti, che saranno prontamente trasmessi all’Advisor tecnico
BASI Comunicanti seguirà lo Studio LAND, passo, passo facendogli arrivare i suggerimenti, i contributi, le idee dei portatori d’interesse, locali e dell’area vasta.”
Il primo documento conoscitivo del territorio, elaborata dallo Studio LAND, è scaricabile dal sito della Regione. Si tratta di una “fotografia” dai contorni un po’ imprecisi che va messa a fuoco, per questo serve la collaborazione di tutti.”. 
Risulta chiaramente dalle suddette affermazioni che l’impostazione di questa “fotografia” è stata data e per l’asimmetria informativa sarà difficile tornare indietro, considerato che la comunità locale non ha le risorse necessarie per un confronto alla pari di professionisti come quelli incaricati.

Ancora sempre dal verbale della prima assemblea del percorso partecipativo si legge: “la dottoressa Silvia Baglioni ha sottolineato che sarà fatto il possibile per co-involgere al meglio tutti i portatori di interesse rendendoli protagonisti del programma di sviluppo. Eventuali scenari saranno raccolti e sottoposti all’attenzione dell’advisor tecni-co.” 
Cosa vuol dire posti all’attenzione? Nulla! 
1. Con quali metodi di valutazione normate o derivanti da buone pratiche riconosciute, 2. 2. dentro quali parametri 
3. come verranno "pesati" i parametri ambientalmente e da un punto di vista socio economico? 
4. dentro quale percorso amministrativo? 

Siamo quindi in un percorso misto ascolto attivo [NOTA 6] - consultazione del pubblico, ben diverso da quello che si chiedeva da parte di associazioni varie attive sul territorio, soprattutto perché sia il procedimento decisionale di riferimento che il percorso partecipativo sono indefiniti da un posto di vista amministrativo.  
Perché come insegnano le migliori esperienze una corretta Valutazione di strumenti di pianificazione  e programmazione è un procedimento decisionale di apprendimento collettivo.


PRIME CONCLUSIONI
TUTTI I GIOCHI SONO FATTI? LA NOSTRA E’ SOLO UNA LAMENTAZIONE EX POST? NON DIREI
CABINA DI REGIA  E PERCORSO PARTECIPATIVO AVVIATO INSIEME ALL’INCARICO PER IL MASTERPLAN POSSONO COLMARE LE LACUNE FINO AD ORA AVANZATE  AL FINE DI:
1. DEFINIRE MEGLIO IL RUOLO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO E DI CHI LO GOVERNA – INCARICATO COMPRESO : RUOLO GARANTE PERCORSO
2. DEFINIRE  IL PERCORSO AMMINISTRATIVO E GLI STRUMENTI, LEGISLATIVAMENTE DISCIPLINATI, PER VALUTARLO
3. DEFINIRE GLI STRUMENTI GIURIDICI  CON IL QUALE DARE UNA ATTUAZIONE , E QUINDI UN GARANZIA PREVENTIVA AI PARTECIPANTI E PORTATORI VARI DI INTERESSI, A QUANDO EMERSO DAL PERCORSO PARTECIPATIVO: PROCESSO DECISIONALE SUSSIDIATO 












L’approccio territorialista interpreta il degrado ambientale come conseguenza di un processo di deterritorializzazione che caratterizza la metropoli contemporanea, ovvero di destrutturazione  delle relazioni  e proporzioni  fra ambiente fisico, costruito e antropico ; ricerca perciò la soluzione al problema della sostenibilità nella promozione di atti territorializzanti che ricostruiscono , in forma nuova queste relazioni.  Legato a questo approccio c’è il concetto di sviluppo locale autosostenibile da cui il plurale territori quale riconoscimento delle specificità di ogni luogo nel senso sopra inteso.


Si vedano i commi  1 e 2 dell’articolo 8 della legge regionale 32/2012:
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.
2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.”


[NOTA 3] APPENDICE 1
PERCHÉ OCCORRE LA VAS DEL PROGETTO PALMARIA
Corte Costituzionale su applicabilità della VAS ai Piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
Corte Costituzionale 192/2011 dove viene contestata la legge regionale che non prevede esplicitamente la applicabilità della VAS almeno nella forma di procedura di verifica ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere considerato che la Regione Piemonte si è adeguata nelle more del ricorso alle richieste del Governo ricorrente.

Affermano le considerazioni in diritto della Corte che la legge regionale impugnata prevedeva che: “……nel caso di adozione del piano da parte del Consiglio comunale, le  modificazioni dello strumento urbanistico generale, ivi contenute, si intendono approvate qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione;  nel caso che il piano  apporti modificazioni riguardo al regime dei terreni non edificati, quale che ne sia la  destinazione  urbanistica, é necessaria l'approvazione della variante tramite la Conferenza dei Servizi, e, a tal  fine,  in base al comma 3, la deliberazione di adozione del piano deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata. Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio, ricadrebbe nel campo di applicazione della vigente normativa sulla Valutazione  Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) disciplinata dall'art. 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e pertanto dovrebbe essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12, comma 6,  del medesimo decreto legislativo. Inoltre nel caso in cui le previsioni dello stesso Piano comportino modifiche  sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti, sarebbe necessario attivare la procedura di VAS. La mancata sottoposizione, da parte della normativa regionale sui Piani comunali di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS, presenterebbe dunque  profili di illegittimità costituzionale recando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato ha  competenza  legislativa esclusiva………. Nelle more del giudizio di costituzionalità  risulta,  peraltro, promulgata dal Presidente della Giunta regionale la legge regionale 29 marzo 2011, n.3 (Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del  suolo),  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.13 del 31 marzo  2011, con cui si é aggiunto un comma 4-bis all'art.16-bis: la  norma specifica ora che «le modificazioni allo  strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di   assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica».
1.3. - La modifica apportata, da parte della legge regionale n.3 del 2011, alla citata disposizione, ha  determinato la cessazione della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso l'art.16-bis della legge n.18 del 2010,  anche in considerazione della circostanza - desumibile dal tenore della  difesa della Regione in ordine alla prassi amministrativa seguita, non contraddetta dal ricorrente, secondo cui la verifica di assoggettabilità andava comunque compiuta - che la norma impugnata  non ha comunque determinato medio tempore approvazione di Piani di alienazioni e valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a VAS.”.

Secondo il Dlgs 15 marzo 2010, n. 66[3] fatto salvo quanto disposto dagli articoli del presente dlgs sui singoli settori della normativa ambientale (inquinamento mare, beni ambientali, VIA-VAS, rifiuti  inquinamento aria, radiazioni inonizzanti e sostanze pericolose), e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Nel corso di attività addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell'addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.

Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della VAS (ex dlgs 152/2006) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.
L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono altresì esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente (vedi comma 3 articolo 182 dlgs 163/2006.
           
Il Sindaco nella prima assemblea del percorso comunicativo ha detto:
Gli obiettivi sono la stella polare del masterplan che non sarà uno strumento pianificatorio, bensì uno strumento che intende armonizzare e disegnare un programma di sviluppo so-stenibile dell’isola Palmaria tenendo conto di tutti i vincoli esistenti.”
 Non cambia nulla come abbiamo visto rispetto alla VAS  anzi semmai conferma dirò di più si contraddice in se.

D’altronde lo stesso Arch. Tomiolo nella assemblea pubblico del percorso comunicativo ha  evidenziato che “il master-plan è uno strumento utile a fare progettazione”. Ecco più chiaro di così!


[NOTA 4] APPENDICE 2
CABINE DI REGIA E TAVOLO TECNICO PREVISTI DAL PROTOCOLLO PALMARIA

Cabina di Regia
Composta dai responsabili di Ministero della Difesa - Marina Militare, Regione Liguria, Comune di Porto Venere, nonché Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria

Compiti Cabina di Regia
1. tale organismo, la cui direzione viene attribuita alla Regione, concordemente con gli altri Enti ed Istituzioni che ne fanno parte, promuove le attività volte all’attuazione del Programma attraverso proprie iniziative quale ad esempio il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla sua attivazione, fornisce gli indirizzi e le direttive al Tavolo Tecnico ed approva, modifica od integra le proposte dello stesso, appositamente costituito per la definizione e lo sviluppo delle fasi attuative, come meglio di seguito specificato;
2. la “Cabina di regia” vigila sulla corretta attuazione del Protocollo d’Intesa come sopra sottoscritto, con particolare riferimento alla sequenza delle fasi di sviluppo in progress del Programma; si riunisce almeno ogni tre mesi, oppure in occasione di step attuativi del progetto, su istanza del Tavolo Tecnico;
3. deve essere assicurata la presenza di tutti i componenti per la validità delle determinazioni assunte nelle sedute;

Tavolo Tecnico
Il cui coordinamento viene attribuito al Comune di Porto Venere, concordemente con gli altri Enti ed Istituzioni che ne fanno parte, composto da Regione Liguria, Comune di Porto Venere, Ministero della Difesa – Marina Militare, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, attraverso i propri Uffici periferici, F.I.L.S.E. S.p.A. a cui è affidato il ruolo di Segreteria tecnica;

Compiti del Tavolo Tecnico
il Tavolo Tecnico, il cui coordinamento viene attribuito al Comune di Porto Venere, concordemente con gli altri Enti ed Istituzioni che ne fanno parte, è composto dalla Regione Liguria, dal Comune di Porto Venere, dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, attraverso i propri Uffici periferici, dal Ministero della Difesa - Marina Militare;
ai lavori del Tavolo Tecnico partecipano i rappresentanti dei soggetti di cui al punto precedente, con funzioni tecniche sotto i profili di interesse per lo svolgimento dei lavori stessi;
tale organismo dovrà rapportarsi con la “Cabina di regia”, appositamente costituita a norma dell’art. 3 del Protocollo ed integrata nei suoi componenti con la presente deliberazione, attraverso relazioni periodiche o su input della stessa, od ancora di propria iniziativa, rilevata la necessità di sottoporre questioni di interesse; il Tavolo Tecnico si riunisce almeno ogni mese, con il supporto di una Segreteria tecnica, le cui modalità saranno definite dal Tavolo stesso, fermo restando che tale attività di Segreteria sarà garantita da F.I.L.S.E. S.p.A. sulla base del disciplinare di cui ai seguenti punti;
il Tavolo Tecnico redige il programma dei lavori (di seguito “Agenda”), definisce i passaggi tecnici, le procedure ed i tempi da seguire per l’attuazione delle fasi del Programma, formula proposte per il reperimento di risorse finanziarie per lo sviluppo delle fasi iniziali; inoltre, lo stesso si darà carico di individuare i profili professionali ritenuti necessari per lo sviluppo delle azioni contenute nelle linee guida, parte integrante del Programma di valorizzazione, allegato a) del Protocollo d’Intesa;
il Tavolo Tecnico avrà la supervisione sull’andamento degli Accordi attuativi in relazione al Programma, curerà i rapporti con la “Cabina di regia”, avrà il compito di predisporre l’Agenda delle fasi attuative del Programma, curandone gli sviluppi e le necessarie implementazioni, attraverso la predisposizione degli atti tecnico-operativi e la gestione dell’avanzamento del Programma stesso; il Tavolo Tecnico potrà svolgere apposite sedute integrate con i professionisti incaricati delle attività di programmazione, studio e progettazione o con soggetti portatori d’interesse qualificati;


Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.


Tre regole dell’ascolto attivo:
  1. Se vuoi comprendere quello che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva.
  2. Quello che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare il tuo punto di vista
  3. Le emozioni sono strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.

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