Sono
ormai quasi 30 anni che mi occupo giuridicamente di valutazioni ambientali di
progetti e piani ma una sciocchezza amministrativa come quella dichiarata dalla
maggioranza di Sarzana in Consiglio Comunale sul piano antenne telefonia mobile non
la avevo ancora sentita: "l’assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strategica (VAS ndr) ci permetterebbe un percorso più facile ma non ci compete".
Come non vi compete? Facciamo per l'ennesima volta chiarezza sul punto che come vedremo non riguarda solo il Piano Antenne ma tutta la pianificazione/programmazione di competenza comunale relativamente alla VAS...
La VAS di piani come
quello in questione ormai è di competenza dei Comuni. Il comma 2
articolo 5 legge regionale 32/2012, come modificato dall’articolo 2 della legge
regionale 6/2017, recita: “I
comuni, le Province e la Città metropolitana sono autorità competente per la
VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro
varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla
competenza delle medesime amministrazioni.”.
Ora credo che su una cosa
siamo tutti d’accordo: il Piano Antenne deve essere approvato dal Consiglio
Comunale. Infatti l’articolo 72-undecies
della legge regionale 18/1999 recita: “I Comuni, acquisiti i
programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio
di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di
qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di
organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione
territoriale…”.
Leggendo insieme le due norme regionali sopra citate risulta con chiarezza che:
il Comune approva i piani
antenne che, essendo strumenti di pianificazione che integrano la
pianificazione urbanistica comunale, devono essere approvati dal Consiglio
Comunale
Il Comune essendo Autorità
Procedente (che approva il Piano) è anche Autorità Competente al rilascio del
Parere Motivato di VAS
La conseguenza di quanto
sopra è che se il Comune è Autorità Competente deve decidere anche se
assoggettare a VAS o meno il Piano Antenne. Infatti è sufficiente leggere anche
qui la normativa regionale chiarissima:
a) il comma 1 articolo 13
della legge regionale 32/2012 recita: “l'autorità competente procede alla verifica
di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente”;
b) Il comma 6 articolo 13
della legge regionale 32/2012 aggiunge: “L'autorità
competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al
comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante,
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le
eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.”.
D’altronde che la
confusione su questo atto regni sovrana in Comune a Sarzana risulta da questa
dichiarazione dello scorso 13 settembre sul Secolo XIX rilasciata dall’amministrazione
comunale di Sarzana: “L’ufficio Vas della
Regione a cui avevamo inviato il Piano affinché fosse valutato– spiega - ce lo
ha restituito in quanto assegna ai Comuni il ruolo di autorità competente per
la Vas e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle
loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime
amministrazioni”. Quindi il Comune sa benissimo che la competenza sulla VAS per i Piani come quello sulle antenne di telefonia è sua ma continua a rinviare le proprie responsabilità.
Insomma il Comune non ne
esce con i "paciughi"! Deve gestire direttamente la procedura di verifica di VAS, deve decidere se
mandare il Piano Antenne a VAS ordinaria oppure no e lo deve fare dopo una istruttoria e con un provvedimento motivato.
Peraltro sul punto già ho avuto modo di spiegare che in realtà il Piano deve andare a VAS ordinaria. Infatti:
Peraltro sul punto già ho avuto modo di spiegare che in realtà il Piano deve andare a VAS ordinaria. Infatti:
Secondo la lettera a)
comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale che disciplina i principi della VAS anche per le Regioni ed enti locali) sono assoggettati a procedura di VAS,
tra gli altri, i piani per il settore delle telecomunicazioni.
Il comma 2 suddetto
afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a) sono
assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di
assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso
articolo 6.
Il comma 3 fa
riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2
riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani
minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una
variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS
ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3).
Ora è indiscutibile che il
Piano Antenne riguardi potenzialmente tutto il territorio comunale e non un
area singola e piccola, quindi…
Infine, come in modo peraltro
confuso sembra affermare in Consiglio Comunale l’Amministrazione, quest’ultima deve organizzare i proprio
uffici per gestire la procedura di VAS e attenzione lo deve fare non solo per
il Piano Antenne ma anche per i piani e programmi futuri di competenza del
Comune. Quindi una struttura creata non una tantum ma stabile nella quale
possono ovviamente cambiare le persone ma non l’ufficio stesso e le sue
funzioni da definire in apposito regolamento comunale. e/o delibera di giunta.
Come funzione tutto ciò l’ho
spiegato QUI.
Quanto sopra andava fatto fin dall'avvio del Piano Antenne e visto che l'Amministrazione non lo ha fatto dovrebbe riaprire il procedimento di adozione approvazione del Piano per evitare che lo stesso sia dichiarato illegittimo prima ancora che da un TAR dalla Regione Liguria.
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