Continuo a leggere
inesattezze sulla vicenda della riapertura dell’impianto CostaMauro soprattutto
in relazione ad una autorizzazione che questo impianto avrebbe dovuto avere da
molti anni e che ad oggi non è ancora arrivata, in modo assolutamente
illegittimo. Mi riferisco alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Quella che segue è una
analisi della normativa sui tempi di adeguamento degli impianti di gestione
rifiuti, come quella di CostaMauro di Albiano Magra, alla normativa AIA.
Per una analisi generale
delle ultime novità sull’impianto in questione vedi QUI.
IMPIANTO COSTAMAURO DI ALBIANO E IL NON ADEGUAMENTO ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE DAL 2001
L’impianto in questione
avrebbe dovuto andare ad Autorizzazione Integrata Ambientale già dal 2001.
Infatti la Determina Dirigenziale della Provincia n.8502 del 15/1/2001:
autorizza a trattare annualmente 90000t (tra questi anche i 20.03.01),
rivalutabili sulla base della relazione semestrale sull'attività svolta e stoccare un quantitativo massimo di 2500 m3
corrispondenti a circa 1500t di rifiuti.
La normativa allora in
vigore che disciplinava l’AIA (DLgs 372/1999) prevedeva
che rientrassero in tale normativa anche gli impianti di recupero dei rifiuti
non pericolosi che
operassero trattamento fisico degli stessi con capacità superiore a 50 tonnellate al
giorno.
Quindi visti le oltre 90.000 tonnellate annue superavano di gran
lunga la soglia delle 50 giornaliere.
Senonchè intervennero
delle deroghe alla applicazione di tale normativa sugli impianti esistenti che
permisero, almeno inizialmente, ad impianti come quello in oggetto di non
andare immediatamente ad AIA.
Poi le deroghe sono finite
e con Determina Dirigenziale della Provincia di MS n. 8766 del
28/10/2005 si autorizza l’esercizio del complesso produttivo per la
selezione ed il trattamento di rifiuti, approvato con DD 8550 del 24/3/2003,
costituto da piattaforma per la selezione, trattamento ed avvio a
recupero/smaltimento di rifiuti e da n. 2 linee per la produzione di CDR. Per
una quantità complessiva annua di tonnellate 90.000 e la capacità massima di
stoccaggio per tutte le tipologie di rifiuti è di tonnellate 1500. Sono
compresi i rifiuti con CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati).
A quel punto diciamo dal
2007 in poi viste i termini di entrata in vigore della normativa nazionale di
recepimento della nuova versione della Direttiva UE che disciplina l’AIA,
l’impianto in questione doveva adeguarsi ad AIA.
Il DLgs 59/2005
confermava infatti l’applicazione della Direttiva AIA agli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi
che operassero trattamento fisico degli
stessi con capacità superiore
a 50 tonnellate al giorno.
Nonostante ciò l’impianto in questione ha continuato ad
essere autorizzato senza AIA attraverso proroghe autorizzatorie totalmente in
contrasto con questa normativa europea e senza che nessun ente si preoccupasse
di farla applicare, magistratura compresa!
E VENIAMO AI TEMPI PIÙ RECENTI...
L’ALLEGATO VIII
alla Parte II del DLGS 152/2006 (nuova normativa in materia di AIA che ha recepito
l’ultima Direttiva UE 2010/75) afferma che devono essere sottoposte ad AIA:
“b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di
rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano
il ricorso ad una o più delle seguenti attività: …..2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento”. Indiscutibile che
l’impianto di Albiano Magra continui a rientrare in questa categoria di impianti e quindi sia
assoggettabile ad AIA.
Più precisamente perché
con le date bisogna essere chiari quando si tratta di autorizzazione
ambientali:
In base alla legislazione
vigente i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
La Circolare
ministeriale del 17/6/2015 e il Decreto
Legge 4/7/2015 hanno precisato che se un impianto è soggetto ad AIA
e non riceve questa autorizzazione entro il 7 luglio 2015 o dimostra di
rispettare comunque i principi dell’AIA oppure non può più funzionare
Quindi
l’impianto Costa Mauro dal 7 luglio 2015
non potrebbe più funzionare neppure in proroga.
Il Decreto Legge 4/7/2015 ha
ulteriormente precisato che le installazioni suddette possono continuare a
funzionare a condizione che il gestore (previa verifica della autorità
competente al rilascio dell’AIA) dimostri che le autorizzazioni previgenti
siano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo
III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA.
N.B. Il Decreto Legge come da comunicato[NOTA 1]
del Ministero della Giustizia non è stato convertito in legge quindi è
decaduto. Ciò è confermato anche dal comma 3 articolo 1 Legge 6/8/2015 n.
125.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni.
A conferma si veda Cassazione Sez. III n. 38753 del 21 agosto 2018 che ha affermato:
"Il d.lgs. 46/2014, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina di settore, contiene, nell’art. 29, alcune disposizioni transitorie che riguardano specificamente, al comma 3, i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, i quali erano tenuti a presentare istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
Il successivo comma 3 impone all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo il completamento dei procedimenti, avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015, consentendo, nelle more, la prosecuzione dell’attività in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni."
"Il d.lgs. 46/2014, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina di settore, contiene, nell’art. 29, alcune disposizioni transitorie che riguardano specificamente, al comma 3, i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, i quali erano tenuti a presentare istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
Il successivo comma 3 impone all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo il completamento dei procedimenti, avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015, consentendo, nelle more, la prosecuzione dell’attività in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni."
La proroga delle autorizzazione per gli impianti esistenti vale solo per quelli che hanno già avuto una prima AIA come si ricava dalla lettura del comma 2-quater dell'articolo 35 del DLgs 152/2006: "2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di
cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione
integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti
per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda,
possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e
delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore
rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle
installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino
alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata
nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del
procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale."
Aggiungo come ho già spiegato più volte che, per sanare la grave lacuna procedurale sulla mancata AIA, in avvio della
procedura di VIA (2012) andava avviata anche l’AIA. Non solo ma la procedura coordinata VIA e AIA è disciplinata dal 2015 dalla Regione Toscana recentemente aggiornata proprio in relazione agli impianti a cui applicare la VIA ex post come quello in questione. e che questo è ammesso dalla legge
vigente compresa quella della Regione Toscana (vedi DPGR 11
aprile 2017, n. 19/R , QUI)
.
CONCLUSIONI
Le conseguenze
amministrative e giudiziarie di questa analisi non le devo trarre io ma le
autorità competente ed eventualmente la magistratura. Io mi limito a dare un
contributo di chiarezza su come funziona e soprattutto su come avrebbe dovuto
funzionare la normativa applicabile all’impianto in questione ma lo stesso
discorso si potrebbe fare per un impianto non lontano quello di Ferdeghini in
località Cerri di Follo anche questo in clamoroso ritardo sull’adeguamento alla
normativa AIA ( la cui storia la trovata QUI).
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ata PubblicazioneGazzetta=2015-09-03&atto.codiceRedazionale=15A06720&elenco30giorni=false
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