venerdì 3 novembre 2017

La Regione Liguria dice no alla Inchiesta Pubblica nella VIA sull’impianto rifiuti della Volpara

La Giunta Regionale della Liguria con delibera n. 869 del 27 Ottobre 2017 (vedi QUI) ha respinto la richiesta di avvio di una Inchiesta Pubblica avanzata dal Comitato spontaneo difesa salute e ambiente Gavette Val Bisagno, relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in corso sul Rinnovo autorizzazioni alla gestione dei rifiuti via Lungobisagno Dalmazia e allo stoccaggio provvisorio di rifiuti contenenti amianto in via Lungobisagno Istria (loc. Volpara) a Genova

La normativa ligure in materia di VIA prevede che, ex comma 5 articolo 11 della legge regionale 38/98, la Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale. Ciò risulta coerente con quanto previsto dalla DGR 1660/2013 (norme tecniche sulla VIA) secondo cui  il quadro generale dello Studio di Impatto Ambientale deve tra l’altro  descrivere la gestione sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, l’utenza diretta e indiretta, i possibili conflitti.

La richiesta di avviare una Inchiesta Pubblica nasceva dalle numerose problematiche di  disagio sanitario che si protraggono da anni  a prescindere dal semplice previsto aumento delle quantità di rifiuti contenenti amianto nell’impianto in questione.


Non a caso dalla previsione del PUC sul Distretto di Trasformazione n.23 di Volpara;  e dalla disciplina del Piano Territorio di Coordinamento Provinciale Ambito 1.3, gli impianti di Volpara sono indicati come elementi di grave criticita’ ambientale,; a tal fine è previsto il superamento delle attuali servitu’ (Cfr.impianti di compattazione dei rifiuti indifferenziati, impianto di stoccaggio rifiuti contenenti amianto, fangodotto che tratta le acque nere provenienti dall’impianto di Punta Vagno) , attraverso la riqualificazione dell’area.



LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIA EX POST
Non solo ma, come risulta dalla  nota della Città Metropolitana del del 18 agosto 2017, in relazione al procedimento di VIA in corso si fa esplicito riferimento alla VIA ex post affermando: “Sembra utile fare presente che il complesso di Volpara ha in scadenza l’autorizzazione (P.D. n. 2651 dl 16/5/2008) per l stoccaggio provvisorio di rifiuti contenenti amianto e l’autorizzazione (P.D. n. 64 del 7/1/2008) per la gestione dell’impianto di compattazione e trasferimento rifiuti. In fase di revisione delle norme regionali relative alla Valutazione di Impatto ambientale, la Regione Liguria ha introdotto una procedura che consiste nella sottoposizione alla VIA di quei sistemi che, pur già esistenti e autorizzati, in ragione dell’epoca dell’insediamento , non vi sono mai stati sottoposti.”

La VIA ex post ha come  principio tipico,  affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 209 del 2011) ma anche della Corte di Giustizia,  quello per cui  in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA: questa deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera. 

Quindi è indiscutibile che il procedimento di VIA attualmente in corso non potrebbe riguardare solo la questione, pur rilevante in se in termini di impatti potenziali, dell’aumento della quantità di rifiuti contenenti amianto stoccati nell’impianto.

Nonostante ciò in modo assolutamente irrituale se non, ritengo, addirittura illegittimo, la delibera della Giunta Regionale ha deciso di respingere la richiesta di avvio della Inchiesta motivando tale decisione con la rinuncia da parte del gestore Amiu ad aumentare le quantità di rifiuti contenenti amianto stoccabili nell’impianto.

Questa decisione appare non solo in contrasto con quanto sopra riportato in materia di disciplina della Inchiesta Pubblica e  della VIA ex post ma soprattutto rimuove una serie di gravi lacune istruttorie presenti sia nelle autorizzazioni vigenti all’impianto in questione che nella procedura di VIA in corso.



RELATIVAMENTE ALLE LACUNE PRESCRITTIVE DELLE AUTORIZZAZIONI VIGENTI ALL’IMPIANTO IN OGGETTO:
1. L’autorizzazione del 2008 è stata rilasciata ai sensi dell’articolo 210 DLgs  152/2006 (successivamente abrogato) secondo il quale l’autorizzazione deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: “c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero;

2. L’autorizzazione del 2015  è stata rilascia ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 secondo il quale l’autorizzazione deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: “…b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione
;”

3. Le suddette autorizzazioni fino ad ora, e tenuto conto dei contenuti di legge che dovevano e devono avere, non sono state adeguate a superare le problematiche di emissioni sia aeriformi  (soprattutto odorigene) che rumorose. A conferma si veda  la più recente autorizzazione per modifica non sostanziale n. 91 del 2017   della Città Metropolitana n. 25449 del 20/3/2015 dove si afferma: “ che era in fase  di studio di fattibilità di una sistema di confinamento della zona di accoppiamento pressa-camion con aspirazione e convogliamento dell’aria all’esistente impianto di abbattimento asservito ai silos dell’impianto di trasferimento RSU”. Progetto che è per ora rimasto solo a livello di dichiarazione!

4. Non a caso con sentenza del Tribunale di Genova n. 1291/15 è stato condannato, per  getto di cose pericolose, il responsabile dell’impianto in relazione alle emissioni polverose maleodoranti derivanti dall’attività di carico e  scarico dei rifiuti  dai camion utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti verso le presse in funzione dell’area di stoccaggio nonché dalla perdita dei rifiuti sul luogo di raccolta e compattamento

5. Quindi alla luce dei punti precedenti appare palese  l’esistenza  di un problema di prescrizioni inadeguate che nascono prima di tutto dal modello impiantistico di ricezione dei rifiuti da compattare privo di spazi di compensazione preliminari ( adeguatamente depressurizzati) prima dello scarico vero e proprio del rifiuto. La attuale provvisorietà dell’impianto non giustifica il mancato adeguamento dell’impianto a tali necessità visto che non esistono ad oggi tempi certi per la realizzazione della impiantistica citata dall’assessore in Commissione, nella recente audizione del 16/10/2017,  e che a regime del nuovo Piano di Area per la Provincia di Genova dovrebbe superare l’impianto stesso



RELATIVAMENTE ALLE LACUNE ISTRUTTORIE DEL  PROCEDIMENTO DI VIA IN CORSO
1. Nella Autorizzazione del 2015 si afferma: “Vista la nota dell’Azienda assunta a protocollo provinciale con n. 110669 del 25.11.2014 con la quale sono stati trasmessi chiarimenti in merito all’adeguamento dell’impianto alle linee guida della DGR 1293/2014. DGR 1293-014 del 21/10/2014 Integrazione Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”. Dalla documentazione attualmente a disposizione del pubblico nel procedimento di VIA in corso non risulta sia stato presentato formalmente quanto dichiarato nella autorizzazione del 2015  ma comunque non appare esaustiva di quanto richiesto da quanto sopra riportato in relazione alla VIA ex post.

2. Relativamente ai disagi sanitari dalla fine 2016 esiste una specifica regolamentazione approvata dalla  Regione Liguria ex  DGR  n. 1295 del 30/12/2016 che disciplina le modalità con le quali all’interno della procedura di VIA regionale sia allegata una valutazione integrata  di impatto ambientale  e sanitario (VIIAS). Ora il procedimento di VIA in corso è stato avviato dal 31 agosto 2017 ma non risulta che la documentazione sia stata integrata dalla VIIAS o quanto meno sia stata prodotta la verifica della non necessità della VIIAS,  quindi l’istruttoria non è completa quanto meno per potenziale vizio di merito a prescindere dal vincolo procedurale previsto della legge regionale 38/1998 relativamente alla VIIAS.



IL VALORE GIURIDICO DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NEI PROCEDIMENTI DI VIA
La risposta negativa della Giunta regionale ligure all’avvio della Inchiesta Pubblica appare assolutamente immotivata considerato che rimuove le lacune istruttorie sopra evidenziate che invece potevano essere affrontate proprio da una Inchiesta di coinvolgimento attivo dei portatori di interessi diffusi e diritti costituzionali residenti nel territorio.
Si viola così la ratio della norma su cui si fonda la richiesta di Inchiesta Pubblica come affermato dalla lettera b) comma 1 articolo 1 della legge regionale 38/1998 secondo cui la disciplina regionale  della VIA ha tra l’altro  la finalità di garantire e promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA medesima.

Tutto ciò in palese contrasto con quanto affermato dall’Avvocato Generale della UE (conclusioni nella causa C427/07) per il quale i diritti di partecipazione del pubblico nei procedimenti di VIA “non sono fini a se stessi”, ma servono da un lato per migliorare la decisione sul progetto e dall’altro a preparare anche il singolo a tutelare la propria qualità della vita e la propria salute contro le conseguenze ambientali  della decisione finale.

Quindi e per  concludere la decisione della Giunta Regionale impedisce di realizzare quanto affermato dall’Avvocato Generale della UE. Si veda in questo senso un orientamento giurisprudenziale [NOTA 1]  per il quale il provvedimento di VIA che dichiara la compatibilità ambientale di un’ opera debba esplicitare nella motivazione soprattutto quelle valutazioni dirette a superare le critiche e le osservazioni poste avverso la realizzazione del progetto, giungendosi così a considerare illegittima la pronuncia di VIA che sia carente di motivazione non tanto in astratto, vale a dire con riguardo all’obbligo generale di motivazione sancito dall’art. 3 L. n. 241/90, quanto in concreto, alla luce delle osservazioni critiche mosse al progetto dall’autorità competente e dalle popolazioni interessate, sommariamente e sbrigativamente confutate: “Deve, del resto, riconoscersi che, trattandosi di scegliere fra due orientamenti nettamente contrapposti (espressivi di interessi orientati l’uno alla realizzazione dell’opera, l’altro di senso contrario per la sua inopportunità e invasività del contesto ambientale in cui l’opera andrebbe ad inserirsi), non sembra sufficiente la mera affermazione della prevalenza dell’uno sull’altro, sembrando al contrario necessario sostenere la scelta per la prevalenza del primo con argomentazioni quanto meno esplicative delle ragioni che militerebbero per la costruzione del tronco autostradale(…). In tal modo, invece, l’affermata prevalenza della necessità di realizzare l’opera si pone come un’asserzione pressoché arbitraria che non dà conto del perché della affermata prevalenza dell’interesse a realizzare il tronco stradale su quello, di senso contrario, a tenere indenne da offese ingiustificate il territorio, il paesaggio e l’ambiente”. [NOTA 2] 




TAR Veneto, Sez. I, 30.05.2005 n. 2234, in Riv.giur.Amb., 2006, 112 e ss. con nota di G. LANDI la quale sottolinea l’interesse e l’importanza di tale sentenza soprattutto per l’indicazione di alcuni principi di carattere generale che devono ispirare l’attività pubblica ogniqualvolta la VIA concerne progetti che coinvolgono interessi di diversa natura ed hanno una incidenza rilevante sul territorio. I giudici richiamano infatti più volte l’attenzione sulla necessità di scelte strategiche e che le azioni  mirate alla pianificazione del territorio tengano conto di tutti gli attori coinvolti, mirando ad un reale e corretto bilanciamento dei vantaggi e degli svantaggi legati alla realizzazione del progetto proposto, consentendo una ponderata valutazione dei cambiamenti resi necessari dal progetto stesso. All’interno di tale quadro, le norme che regolano le procedure da seguire ed i competenti soggetti istituzionali da coinvolgere stabiliscono diversi obblighi, tra cui, ad esempio, quello di tenere in considerazione le osservazioni del pubblico e degli altri soggetti terzi, ovvero quello di motivare compiutamente gli atti adottati. Tali obblighi rappresentano le garanzie minime che devono essere rispettate all’interno di procedure decisionali che impattano sull’assetto del territorio e sulla qualità della vita locale, come nel caso deciso. Le stesse norme, però, continua l’A., devono essere adattate al caso di specie e rese concrete mediante i contenuti e le valutazioni effettuate all’interno di tali procedure. In altri termini, la non contraddittorietà degli atti e la motivazione delle decisioni assunte non possono essere considerati come meri adempimenti formali ai sensi di legge, ma devono essere sostanziati all’interno di ciascuna procedura con adeguati ed opportuni contenuti. Solo così è possibile dimostrare che la strategia di sviluppo del territorio si basa su un’effettiva analisi dei bisogni e delle peculiarità locali, e non su scelte di parte. Il TAR Veneto, conclude l’A., invoca, all’interno del testo della sentenza, la necessità di una democrazia sostanziale che deve essere rispettata in ogni atto parte di un procedimento volto ad autorizzare la modifica dell’attuale assetto sociale, economico o ambientale e che deve essere garantita attraverso un’attenta analisi delle condizioni e degli interessi in gioco e con il pieno rispetto degli obblighi e principi previsti dalla normativa.
Per completezza di esposizione è tuttavia da segnalare che la sentenza del TAR Veneto n. 2234/2005 in commento è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la decisione n. 129/2006 cit. che, ritenuta la pronuncia appellata come “scaturita da una aprioristica opzione (di merito) di dichiarata contrarietà all’esecuzione dell’opera pubblica”, ha giudicato fondata, tra le altre, la censura dedotta dalle parti appellanti “di sconfinamento, da parte dei giudici di prima istanza, dai limiti del sindacato a loro consentito, avendo gli stessi inteso censurare non già la conformità alla legge delle adottate determinazioni di alta amministrazione, ma il merito amministrativo delle stesse, quasi, poi, rivendicando il ruolo di tutore oggettivo del merito amministrativo cui competeva stabilire quali delle opere programmate dal Governo potessero (per la loro ritenuta indispensabilità o utilità) essere realizzate e quali, invece, non dovessero essere eseguite, perché prive di detti requisiti”.

V. anche Cons. Stato, Sez. VI, 18.01.2006 cit.

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