lunedì 17 giugno 2013

P.za Verdi: le balle del Comune e le responsabilità dei suoi dirigenti

LA QUESTIONE DELLA MANCATA VERIFICA DELL’INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO DI P.ZA VERDI
La Direzione Regionale  per i Beni Culturali e Paesaggistici ha inviato una nota (vedi QUI)  
al Sindaco  del Comune di Spezia e alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici con la quale rileva una carenza istruttoria nella procedura di autorizzazione del progetto di riqualificazione di P.za Verdi.
Si tratta di una carenza istruttoria già rilevata in questo post dello scorso gennaio (vedi QUI). 


In quel post affermavo che  l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7/11/2012,  faceva rinvio per la piazza in generale ad una norma precisa del Codice del Paesaggio  il comma 1 dell’articolo 12.
Questa norma letta in combinato disposto con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice prevede che anche le piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme vincolistiche di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si valuti  specificamente cioè con apposita istruttoria (e non solo ex lege) la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Rilevavo altresì che L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di P.za Verdi ad un certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”.
Ora una volta avviata la richiesta di procedura di verifica non vige il silenzio assenso ma semmai solo quello inadempimento  (si veda Codice dei Beni Culturali ed. Giuffrè cit. pagina 144)  
Insomma il Codice dei Beni Culturali e i suoi interpreti più autorevoli sono chiari per la procedura di verifica per gli immobili ex lettera g) comma 4 articolo 10 è facoltà della Amministrazione competente avviare una verifica, ma una volta richiesta deve essere espletata e non vige alcun silenzio assenso.  

Ovviamente all’epoca nessuno amministratore o dirigente del Comune rispose alla suddetta questione.
Risulta quindi chiaro alla luce della nota della Direzione Regionale  per i Beni Culturali e Paesaggistici (organo gerarchicamente sovraordinato alla Soprintendenza) un  grave errore istruttorio del responsabile del procedimento del Comune. Errore che andrebbe sanzionato secondo le procedure disciplinari interne del Comune previste dalla vigente normativa.



LA QUESTIONE DELLA PERDITA DEI FINANZIAMENTI DI EUROPEI IN CASO DI PARZIALE  NON ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA VERDI
In un comunicato di questa mattina i signori del Comune affermano: “che il progetto non può essere realizzato parzialmente ma deve essere portato a compimento nei termini stabiliti e nella sua interezza, in quanto eventuali ritardi, modifiche o limitazioni ne pregiudicherebbero la corretta attuazione. Il mancato o ritardato avvio dei lavori, infatti, comporterebbe per l' Amministrazione al rischio di restituzione del finanziamento concesso dalla Regione Liguria di circa 9 milioni di euro relativo all'intero progetto integrato "La Spezia Centro Città", inserito nel POR FESR 2007-2013

È vero quello che affermano i signori del Comune? No non è vero basta leggere le linee guida della Regione Liguria (vedi QUIex  Delibera Giunta Regionale 654 del 2012: “Programma Operativo Regionale Liguria - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 - Approvazione delle linee guida per l'utilizzo delle economie da parte dei beneficiari dei Progetti Integrati”.
Questa Delibera al punto A1 e relativamente ai progetti finanziabili secondo l’asse 3 del FESR (quello che appunto riguarda anche il progetto di P.za Verdi: Sviluppo Urbano) afferma testualmente: “Relativamente ad ogni singolo intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato, Asse 3, si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo comunitario calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della sua esecuzione, anche a seguito del ribasso applicato in sede di gara d’appalto, qualora nel corso del relativo appalto si renda necessario il ricorso a variante in corso d’opera, che determini un aumento dell’importo contrattuale, secondo quanto espressamente disciplinato dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ad esclusione del caso in cui la variante sia conseguente ad un errore o omissione del progetto esecutivo.”

Quindi sono possibili varianti in corso d’opera finanziabili dal FESR ma solo nel caso in cui le varianti non siano dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo!

Quindi  il Comune in sede di autotutela a alla luce della verifica richiesta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, sopra riportata, può richiedere la variante del progetto. È  chiaro che questo deve essere un atto di iniziativa del Comune perché se invece tutto ciò venisse imposto dall’esterno ad esempio dalla magistratura ordinaria o amministrativa come affermato dalle citate linee guida regionale il discorso potrebbe cambiare.

Riusciranno i “nostri eroi” del Comune una volta tanto a scendere dal piedistallo della loro arroganza e confusione amministrativa e fare un cosa nell’interesse pubblico e nel rispetto della volontà di migliaia di residenti del centro storico che si sono chiaramente pronunciati contro l’attuale progetto di riqualificazione di P.za Verdi?  Siamo in attesa non troppo fiduciosi ma determinati a fare rispettare leggi ed interesse generale ad Amministratori e Dirigenti Comunali.


P.S. LA QUESTIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI
La nota del Ministero sorvola su un altra questione rilevante: il valore di alberi monumentali
dei pini di P.za Verdi. Come ho avuto modo di affermare anche in precedenza (vedi  QUIai sensi della legge 10/2013 i pini di P.za Verdi sono potenzialmente dichiarabili alberi monumentali secondo la nuova definizione introdotta da detta legge.  Quindi sono tutelabili "ex se" a prescindere dalla tutela del vincolo storico architettonico sulla intera P.za Verdi. Quindi il Comune oltre alla verifica ordinata, dalla Direzione Regionale dei Beni Architettonici e Paesaggistici, sull'intera piazza, dovrà svolgere anche la verifica sulla applicabilità della definizione di albero monumentale dei pini della piazza.  







2 commenti:

  1. Faciloneria,incompetenza sostituita in compenso dagli amministratori della città di La Spezia da tanta arroganza e tanta indisponente furbizia.

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  2. lo studio e la applicazione di leggi e regolamenti vigenti avrebbe impedito di giungere a questa farsa;ma si sa che la prepotenza non accetta regole.

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