Come è noto la legge
nazionale 10/2013 (vedi QUI) all’articolo 7, e ad integrazione delle vigenti norme regionali
vigenti, stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo
istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il
coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni.
Ad una lettura superficiale la legge
sembrerebbe non applicabile al caso di P.za Verdi considerato che l’articolo 7 al comma 2 recita: “Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata Stato Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi
per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione
ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi
di cui al comma 3”.
Sembrerebbe
quindi che il progetto di riqualificazione di P.za Verdi essendo stato
assentito nel 2012 sotto il profilo del vincolo storico architettonico e
paesaggistico, non possa rientrare nel futuro censimento indicato da detto
comma 2.
Non
è così!
Infatti lo stesso comma 2 fa riferimento, in combinato disposto, al comma 3 dell’articolo 7 della legge in esame. In particolare questo comma 3 recita:
Infatti lo stesso comma 2 fa riferimento, in combinato disposto, al comma 3 dell’articolo 7 della legge in esame. In particolare questo comma 3 recita:
“1. Agli effetti della
presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica, per “albero monumentale” si intendono:
a)l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di
formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero
secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità
e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per
rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso
riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico,
culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti
nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari
complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.”
Risulta
quindi indiscutibile che la legge introduca una nuova definizione di albero
monumentale che è valida sin dalla entrata in vigore della legge stessa
(16/2/2013) a prescindere dal futuro censimento del Comune sulla base del
decreto ministeriale ancora non emanato.
Quindi sin da ora se un alberatura rientra, o può potenzialmente
rientrare nella classificazione del comma 3 deve essere tutelata ex lege in
attesa del censimento disposto con il decreto ministeriale ex comma 2 .
Ora
appare chiaro che l’attuale alberatura centrale di P.za Verdi ricada sicuramente
quanto meno nella lettera b) di detto
comma 3, ma anche in parte nella lettera a).
Se
non fosse così verrebbe meno la ratio di questa legge che è quella di porre una
tutela immediata degli alberi monumentali, ratio suffragata dalla introduzione
della definizione appunto del comma 3.
Peraltro
che il ragionamento sopra esposto sia fondato giuridicamente lo si ricava anche
dai principi generali del diritto. Infatti secondo la
giurisprudenza costituzionale, “il legislatore ordinario può,
nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto
con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere
arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi
precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da
sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge” (sent. n.432 del 1997).
L’obiezione
che l’alberatura di P.za Verdi è parte del bene storico architettonico
costituito dalla piazza nel suo complesso non appare fondata considerato che la
Soprintendenza nella sua autorizzazione non ha svolto alcuna reale istruttoria in
relazione alla valenza di bene cultuale ai sensi del Codice, di detta alberatura.
Non solo ma come si evince anche dalla
legge della Regione Liguria (articolo 12 legge 4/1999) gli alberi monumentali
sono considerati tutelabili ex se :” ovunque radicati, quando costituiscono
patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o
storico-culturale della Regione.”
CONCLUSIONI
Quindi
il Comune deve sospendere l’attuazione del progetto, effettuare una
verifica del carattere monumentale di detta alberatura, verifica da effettuarsi
all’interno del censimento disposto dal citato comma 2 della legge nazionale
sopra esaminata, e solo alla fine di
questo percorso potrà motivare l'inserimento o meno della
alberatura nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Solo seguendo questo percorso istruttorio il Comune e la ditta esecutrice dei lavori
potrebbero arrivare a tagliare gli alberi in
questione e ad aprire quindi il cantiere. Ma è chiaro che alla luce della definizione di legge sopra riportata questo non sarà possibile perchè risulta con estrema chiarezza il vincolo monumentale sull'alberatura di p.za verdi. Quindi è altrettanto indiscutibile che il progetto del Comune debba essere sospeso e rivisto radicalmente pena violare esplicitamente la legge in esame.
ero tra il pubblico che sette giorni addietro ha
RispondiEliminaaderito all'invito del PD al centro Allende per la presentazione(a decisione già deliberata)dei
lavori di piazza Verdi.L'assemblea ha avuto toni assai accesi,ma sopratutto è stata la dimostrazione di ciò che può architettare una amministrazione arrogante.Se a questo si aggiunge ora la probabile ipotesi di un uso assai disinvolto delle leggi e dispositivi vigenti si può capire un contesto nel quale si manda a rappresentarci nel parlamento europeo chi è indagato per probabile distrazione di fondi europei destinati alle 5terre.