Al Sindaco del Comune della Spezia
Dott. Massimo Federici
Al Dirigente
Ing. Gianluca Rinaldi
La Spezia 15/6/2013
Oggetto: Diffida ad eseguire la ordinanza n. 003992 del 11/6/2013
Vista
l’ordinanza n. 003992 del 11/6/2013 con la quale a decorre
dal 17/6/2013 e fino al 17/6/2015 si dispone il divieto di sosta e di transito
di auto e moto nella P.za Verdi.
Considerato
che l’Ordinanza
risulta emessa nello stesso giorno della domanda inoltrata dal settore LL. PP. del
Comune
Considerato
come non
risulti rispettato l’obbligo di
comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge
241/1990 secondo il quale “Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi”
Considerato
che nel caso in esame non sussistono i motivi di
celerità del procedimento che
escluderebbero l’obbligo della suddetta comunicazione.
Visto
l’articolo 8 della legge 241/1990 che recita: “L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.”
Rilevato inoltre
che la giurisprudenza univoca in materia ha più volte
chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento ,
a norma dell’articolo 7 è dovuta in relazione a ciascuna procedimento e il
relativo obbligo non è escluso dalla pretesa sussistenza di ragioni di urgenza
che non risultano dall’atto e che comunque non sono di gravità tale da non
consentire la comunicazione senza che risulti compromesso il soddisfacimento
dell’interesse pubblico.
Considerato
il
disagio che i sottoscritti cittadini
subiranno dall’ordinanza in oggetto, disagio che non ha potuto trovare
udienza nel procedimento che ha portato alla emanazione di questo atto.
Visto
che questo
mancato coinvolgimento dei cittadini interessati e sottoscrittori della
presente diffida ha fatto venire meno lo scopo di garanzia cui tende detta
comunicazione di avvio procedimento.
Considerato infine
che la eventuale conoscenza aliunde da parte dei sottoscritti
cittadini interessati, della notizia dell’avvio del procedimento, non può di
norma essere invocata in funzione sanante del vizio di violazione dell’articolo
7 legge 241 non apparendo essa sufficiente a supplire la personale comunicazione
che deve , tra l’altro, contenere gli elementi prescritti nell’articolo 8 della
legge 241
Visto
quanto sopra i sottoscritti cittadini
DIFFIDANO
QUESTA AMMINISTRAZIONE
Ad applicare l’ordinanza
in oggetto a partire dalla data del 17/6/2013
SI RISERVANO
di presentare apposita istanza al Tribunale
Amministrativo per ottenere la sospensione dell’ordinanza in oggetto
FIRME.......
P.S.
Il testo della Ordinanza lo trovate QUI
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