E’
stato presentato dal Management di ACAM un documento, presunto riservato,
relativo alle fasi di realizzazione del Piano
economico-finanziario di ACAM S.p.A., di ACAM Acque, di ACAM Ambiente, di
Centrogas Energie e di Integra nell’ambito della nuova ipotesi di Piano di
Riassetto e ristrutturazione finanziaria del Gruppo ACAM.
A
pagina 54 e 55 di questo documento troviamo la scansione procedurale per
arrivare alla approvazione della discarica di servizio in località Mangina (Val
di Vara).
IL DOCUMENTO CONFERMA CHE ACAM RIMUOVE
QUANTO SCRITTO NEL PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI RELATIVAMENTE AL SITO DI
MANGINA
Il
documento pur dichiarando che il sito di Mangina è previsto dal Piano Provinciale
dei rifiuti dimentica che in realtà non era il sito più coerente con questo
Piano come ho ampiamente spiegato QUI.
Il
documento da per scontato ciò che non è dimostrato e cioè la non esistenza di vincoli particolari nella
zona.
Il
documento in un passaggio afferma testualmente
che: “I risultati delle indagini geognostiche effettuate nei primi mesi del
2013 nell'area
in località Mangina hanno evidenziato la presenza della falda ad una quota
superiore rispetto a quella ipotizzata precedentemente” e che quindi questo comporterà
ulteriori interventi nella progettazione della discarica. Non solo ma questo ultimo dato risulta
in contrasto con il Piano Provinciale
relativamente a uno dei fattori
penalizzanti per la localizzazione di una discarica: aree dove per realizzare interventi occorrano opere di regimazione
delle acque.
LA PROPOSTA DI
PROCEDURA PREVISTO DAL DOCUMENTO ACAM AL FINE DI APPROVARE LA DISCARICA E’
TOTALMENTE ILLEGGITTIMA E SOPRATTUTO IRREALISTICA NEI TEMPI
Rilevo
dal documento sopra citato che relativamente a Mangina manca il riferimento
alla problematica della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
che deve essere preliminare alla VIA, infatti è indiscutibile che per potere
approvare la discarica occorra variare la destinazione urbanistica dell’area e
che questo richiesta quindi una VAS ordinaria e non una semplice verifica visto
che la variante contiene un’opera sottoposta successivamente a VIA (Valutazione
di Impatto Ambientale).
E’
vero che il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) prevede in
generale che le varianti frutto di autorizzazioni a progetti (come gli impianti di rifiuti ex comma 6 articolo 208 DLgs
152/2006) che
costituiscono varianti automatiche ai piani urbanistici non devono andare a VAS
fatta salva la VIA sul progetto. Ma è
altrettanto vero che questa norma va letta alla luce dell’articolo 5 della
legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad
un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto
a verifica di assoggettabilità per la VAS. E’proprio il caso in esame dove la
variante, contenente la ipotizzata discarica, è ad un piano regolatore che sicuramente non
ha mai avuto la VAS perché approvato in epoca precedente alla entrata in vigore
della normativa che disciplina questa procedura di valutazione ambientale dei
piani.
Se
le cose stanno così questo comporta che
ai tempi della procedura di VIA si devono aggiungere almeno in parte quelli
della VAS che cmq deve precedere la VIA almeno in termini di provvedimento
conclusivo.
Ma
a prescindere dalla questione della VAS
i tempi della VIA sono cmq tali che non possono essere rispettati entro il mese
di giugno 2013 come affermato nel documento di Acam qui esaminato; Infatti la durata del procedimento di VIA è di 150 giorni dalla presentazione
della istanza con possibili altri 60 per supplementi istruttori.
Non
solo ma la scansione delineata da Acam è totalmente illegittima: come è noto la VIA si fa sul progetto definitivo e
non sul preliminare (come scrive Acam). Questo perché il semplice progetto
preliminare è richiesto solo nel caso di procedura di verifica sulla
applicabilità della VIA. Nel caso in
esame essendo una discarica dovrà avere una VIA ordinaria ovviamente, si veda
la lettera i) all’allegato II alla legge
regionale sulla VIA 38/1998: “discarica
per rifiuti urbani non pericolosi superiori a 100.000 mc, quella previste per
il sito di Mangina è 350.000”. L’allegato
II è quello che elenca tutte le categorie di opere sottoposte a VIA ordinaria
di competenza della Regione.
LA QUESTIONE DELL’AIA ED IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Infine
nel documento si parla di generica autorizzazione della Provincia mentre in
realtà si tratta della Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA) che richiede una istruttoria ed una
procedure particolari che dovranno tener conto delle specificità ambientali e in particolare
naturalistiche del sito e con un ruolo attivo del Sindaco come massima
autorità sanitaria presente sul territorio: il c.d. parere sanitario
obbligatorio
Il
parere sanitario del Sindaco, rilasciato all’interno della procedura di AIA, secondo
recente giurisprudenza (vedi qui) se
negativo non può essere superato dall’organo competente al rilascio dell’AIA
neppure se viene convocata apposita Conferenza dei Servizi, occorre invece un
coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni Città e in quella sede trovare
una Intesa. Si tratta quindi un atto giuridicamente
importante che deve essere ben utilizzato dal Sindaco a tutela della salute e
dell’ambiente del proprio territorio di competenza.
LA QUESTIONE
DELLA ISTRUTTORIA DELL’AIA PARZIALMENTE DISTINTA DA QUELLA DELLA VIA
Relativamente
alla AIA se è vero che la norma prevede una unificazione dei provvedimenti (ma
solo per quelli statali) l'istruttoria AIA resta distinta almeno parzialmente
da quella della VIA. Infatti devono essere comunque prodotti:
1. i contenuti della
domanda di AIA
2. le specifiche
condizioni per il rilascio dell’AIA
3. le prescrizioni
sulle Migliori Tecnologie Disponibili applicabile all’impianto in questione.
Tutto
questo farà slittare i tempi di approvazione ben più in la di quanto dichiarato
da Acam. Peraltro il documento di Acam ammette che l’autorizzazione alla discarica (l’AIA per
la precisione aggiungo io) dovrà essere successiva alla VIA. Il che significa
che ai 150 giorni della VIA si potrebbero aggiungere i 150 giorni dell’AIA,
oppure se i due provvedimenti venissero unificati, come in parte la legge
permette (ma solo per le AIA e VIA statali), l’istruttoria di AIA dovrebbe
comunque integrare quella di VIA (come dimostrato sopra) e questo sicuramente
comporterà ulteriori allungamenti dei tempi.
CONCLUSIONI
Quanto
sopra conferma:
1. il
sito di Mangina non è il più adatto alla realizzazione della discarica di
servizio come risulta dallo stesso Piano Provinciale;
2. la
procedura per arrivare alla autorizzazione della discarica è ben più complessa
di quanto vogliano far credere i signori che governano Acam;
3. i
tempi di approvazione della discarica non sono quindi quelli indicati da Acam;
4. Acam
già in fase di semplice enunciazione della procedura propone un percorso illegittimo ci chiediamo
quindi con quale credibilità possa poi avanzare la realizzazione concreta di
una discarica in un area così delicata da un punto di vista ambientale come la
Val di Vara
Tutto
ciò conferma il No alla discarica di Mangina e nel caso in cui Acam dovesse
avviare formalmente
la procedura di autorizzazione della discarica, è assolutamente necessario che
si attivi contemporaneamente una Inchiesta
Pubblica ai sensi del comma 5 articolo 11 L.R. 38/1998 sulla VI: “5.
La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste
pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura
regionale”
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