giovedì 30 maggio 2013

Discarica di Mangina: le carte taroccate di Acam!

E’ stato presentato dal Management di ACAM un documento, presunto riservato, relativo alle fasi di realizzazione del Piano economico-finanziario di ACAM S.p.A., di ACAM Acque, di ACAM Ambiente, di Centrogas Energie e di Integra nell’ambito della nuova ipotesi di Piano di Riassetto e ristrutturazione finanziaria del Gruppo ACAM.

A pagina 54 e 55 di questo documento troviamo la scansione procedurale per arrivare alla approvazione della discarica di servizio in località Mangina (Val di Vara).






IL DOCUMENTO CONFERMA CHE ACAM RIMUOVE QUANTO SCRITTO NEL PIANO PROVINCIALE DEI RIFIUTI RELATIVAMENTE AL SITO DI MANGINA
Il documento pur dichiarando che il sito di Mangina è previsto dal Piano Provinciale dei rifiuti dimentica che in realtà non era il sito più coerente con questo Piano come ho ampiamente spiegato QUI

Il documento da per scontato ciò che non è dimostrato e cioè  la non esistenza di vincoli particolari nella zona.

Il documento in un passaggio  afferma testualmente che: “I risultati delle indagini geognostiche effettuate nei primi mesi del 2013 nell'area in località Mangina hanno evidenziato la presenza della falda ad una quota superiore rispetto a quella ipotizzata precedentemente”  e che quindi questo comporterà ulteriori interventi nella progettazione della discarica.  Non solo ma questo ultimo dato risulta in contrasto con il Piano Provinciale  relativamente a  uno dei fattori penalizzanti per la localizzazione di una discarica: aree dove per realizzare interventi occorrano opere di regimazione delle acque.  



LA PROPOSTA DI PROCEDURA PREVISTO DAL DOCUMENTO ACAM AL FINE DI APPROVARE LA DISCARICA E’ TOTALMENTE ILLEGGITTIMA E SOPRATTUTO IRREALISTICA NEI TEMPI
Rilevo dal documento sopra citato che relativamente a Mangina manca il riferimento alla problematica della  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che deve essere preliminare alla VIA, infatti è indiscutibile che per potere approvare la discarica occorra variare la destinazione urbanistica dell’area e che questo richiesta quindi una VAS ordinaria e non una semplice verifica visto che la variante contiene un’opera sottoposta successivamente a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).  
E’ vero che il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006 (TU ambientale) prevede in generale che le varianti frutto di autorizzazioni  a progetti (come gli impianti di rifiuti ex comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006) che costituiscono varianti automatiche ai piani urbanistici non devono andare a VAS fatta salva la VIA sul progetto.  Ma è altrettanto vero che questa norma va letta alla luce dell’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VAS. E’proprio il caso in esame dove la variante, contenente la ipotizzata discarica,  è ad un piano regolatore che sicuramente non ha mai avuto la VAS perché approvato in epoca precedente alla entrata in vigore della normativa che disciplina questa procedura di valutazione ambientale dei piani.
Se le cose stanno così  questo comporta che ai tempi della procedura di VIA si devono aggiungere almeno in parte quelli della VAS che cmq deve precedere la VIA almeno in termini di provvedimento conclusivo.

Ma a prescindere  dalla questione della VAS i tempi della VIA sono cmq tali che non possono essere rispettati entro il mese di giugno 2013 come affermato nel documento di Acam qui esaminato;  Infatti la durata del procedimento di VIA è di 150 giorni dalla presentazione della istanza con possibili altri 60 per supplementi istruttori.

Non solo ma la scansione delineata da Acam è totalmente illegittima: come è noto la VIA si fa sul progetto definitivo e non sul preliminare (come scrive Acam). Questo perché il semplice progetto preliminare è richiesto solo nel caso di procedura di verifica sulla applicabilità della VIA.   Nel caso in esame essendo una discarica dovrà avere una VIA ordinaria ovviamente, si veda la  lettera i) all’allegato II alla legge regionale sulla VIA 38/1998: “discarica per rifiuti urbani non pericolosi superiori a 100.000 mc, quella previste per il sito di Mangina è 350.000”. L’allegato II è quello che elenca tutte le categorie di opere sottoposte a VIA ordinaria di competenza della Regione.



LA QUESTIONE DELL’AIA  ED IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Infine nel documento si parla di generica autorizzazione della Provincia mentre in realtà si tratta della Autorizzazione Integrata Ambiente  (AIA) che richiede una istruttoria ed una procedure particolari che dovranno tener conto delle  specificità ambientali e in particolare naturalistiche  del sito e con un ruolo attivo del Sindaco come massima autorità sanitaria presente sul territorio: il c.d. parere sanitario obbligatorio
Il parere sanitario del Sindaco, rilasciato all’interno della procedura di AIA, secondo recente giurisprudenza (vedi qui)  se negativo non può essere superato dall’organo competente al rilascio dell’AIA neppure se viene convocata apposita Conferenza dei Servizi, occorre invece un coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni Città e in quella sede trovare una Intesa.  Si tratta quindi un atto giuridicamente importante che deve essere ben utilizzato dal Sindaco a tutela della salute e dell’ambiente del proprio territorio di competenza.



LA QUESTIONE  DELLA ISTRUTTORIA DELL’AIA PARZIALMENTE DISTINTA DA QUELLA DELLA VIA
Relativamente alla AIA se è vero che la norma prevede una unificazione dei provvedimenti (ma solo per quelli statali) l'istruttoria AIA resta distinta almeno parzialmente da quella della VIA. Infatti devono essere comunque prodotti:
1. i contenuti della domanda di AIA
2. le specifiche condizioni per il rilascio dell’AIA
3. le prescrizioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili applicabile all’impianto in questione.

Tutto questo farà slittare i tempi di approvazione ben più in la di quanto dichiarato da Acam. Peraltro il documento di Acam ammette  che l’autorizzazione alla discarica (l’AIA per la precisione aggiungo io) dovrà essere successiva alla VIA. Il che significa che ai 150 giorni della VIA si potrebbero aggiungere i 150 giorni dell’AIA, oppure se i due provvedimenti venissero unificati, come in parte la legge permette (ma solo per le AIA e VIA statali), l’istruttoria di AIA dovrebbe comunque integrare quella di VIA (come dimostrato sopra) e questo sicuramente comporterà ulteriori allungamenti dei tempi.




CONCLUSIONI
Quanto sopra conferma:
1. il sito di Mangina non è il più adatto alla realizzazione della discarica di servizio come risulta dallo stesso Piano Provinciale;
2. la procedura per arrivare alla autorizzazione della discarica è ben più complessa di quanto vogliano far credere i signori che governano Acam;
3. i tempi di approvazione della discarica non sono quindi quelli indicati da Acam;
4. Acam già in fase di semplice enunciazione della procedura  propone un percorso illegittimo ci chiediamo quindi con quale credibilità possa poi avanzare la realizzazione concreta di una discarica in un area così delicata da un punto di vista ambientale come la Val di Vara

Tutto ciò conferma il No alla discarica di Mangina e nel caso in cui Acam dovesse avviare formalmente la procedura di autorizzazione della discarica, è assolutamente necessario che si attivi contemporaneamente una Inchiesta Pubblica ai sensi del comma 5 articolo 11 L.R. 38/1998 sulla VI: “5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale
















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