LA SCELTA DEL
SITO DI MANGINA È CONTRADDITTORIA RISPETTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E
NAZIONALE IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
Come
è noto il Piano della Provincia spezzina sulla gestione dei rifiuti individua 9
siti idonei per impianti tecnologici (trattamento meccanico-biologico e produzione di compost) e discariche (vedi QUI).
Questa
impostazione appare in contrasto con la lettera b) dell’articolo 32 della LR
18/1999 che prevede come compito del piano provinciale l'individuazione
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché
le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero
di rifiuti speciali.
È chiaro, quindi, che non
ci può essere una sorta di pre - Piano che individui a priori i siti senza
istruttoria adeguata e senza seguire le procedure di approvazione previste da
detta legge regionale.
Non a caso la nuova
Direttiva del 2008 sulla gestione dei rifiuti prevede che nei piani di
gestione dei rifiuti siano indicate le informazioni sufficienti sui criteri di
riferimento per l’individuazione dei siti. E’ chiaro come la preselezione non
trasparente dei 9 siti da parte degli uffici della Provincia infici enormemente
questo obbligo informativo di legge.
Questa
impostazione inficia anche l’applicazione di uno dei criteri principe del DLgs 205/2010, che ha attuato la
Direttiva quadro del 2008, sulla gestione dei rifiuti. Si tratta del criterio di prossimità (o baricentricità) secondo il quale (vedi articolo 182bis): il sistema impiantisco a scala di bacino deve permettere
lo smaltimento dei rifiuti
ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno
degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti.
E’
indiscutibile che la scelta di Mangina
non risponda al sopra citato criterio ex lege della prossimità o
baricentricità.
LA SCELTA DEL
SITO DI MANGINA È CONTRADDITTORIA
RISPETTO AI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PREVISTI DAL PIANO PROVINCIALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
Infatti
se noi andiamo a vedere l’apposita scheda finale di valutazione del Piano
Provinciale dei rifiuti, vediamo che il criterio di prossimità non è rispettato per il sito di Mangina,
infatti nella scheda si legge che si trova distante dalla zona di produzione
principale dei rifiuti del Golfo e della Val di Magra.
Se
noi andiamo a vedere i parametri del Piano Provinciale il sito migliore era,
tra quelli individuati in partenza,
quello di Rocchetta Vara; peccato che nel frattempo è andato esaurito
per l’attività in atto di scarico di inerti.
Quanto
sopra dimostra che la scelta di
predefinire alcuni siti ha di fatto vincolato il Piano Provinciale per cui alla
fine si è arrivati a Mangina non perché fosse il sito migliore tra i
possibili, in base alle norme di legge sopra riportate, ma solo perché gli
altri sono stati esclusi per ragioni diverse da quelle scritte nel Piano.
Altro
esempio che conferma quanto sopra è quello di Saturnia che secondo i parametri della legge vigente ma anche dello
stesso Piano è un sito più adatto di quello di Mangina: è più baricentrico alla
zona di maggior produzione rifiuti e non ha problemi idrogeologici
significativi. Però ha problemi che
prescindono dai parametri del Piano: è in un sito di
bonifica
nazionale e si trova nelle colline di Pitelli oggetto per decenni di uno
scempio gestito dalla malavita organizzata e dalle collusioni del potere
politico e e burocratico di Regione, Enti Locali e Ministero vari.
Ulteriore
e definitiva conferma che la scelta del sito di Mangina è frutto solo di una
progressiva esclusione di altri siti, per
ragioni non dipendenti dalla applicazione dei rigorosi criteri di
localizzazione degli impianti previsti dal Piano Provinciale, è la questione della presenza di falda idrica nonché
della permeabilità del suolo e della
vicinanza al fiume Vara, fattori di
criticità indicati dalla scheda di valutazione finale del sito di Mangina
contenuta nel Piano Provinciale. Già nel
1990 una perizia del Prof. Raggi, su
incarico del Consorzio assunzione e
gestione dei servizi distribuzione acqua e metano, aveva concluso che : “ le caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche locali non offrono le necessarie garanzie richieste per un sito
da adibire a stoccaggio definitivo per
rifiuti solidi urbani”.
Tra
i fattori escludenti di siti per
impianti e discariche ci sono, secondo
il Piano Provinciale:
1. tra quelli
cartografabili: le aree a rischio idraulico
2. tra quelli per tipo di
impianto ( discarica): le aree a rischio idraulico (tempi di ritorno
duecentennali) e aree vulnerabili per acquiferi.
Tra
i fattori penalizzanti, nel Piano
Provinciale, per la localizzazione delle discariche ci sono aree dove per
realizzare interventi occorrano opere di regimazione delle acque
Tra
i fattori preferenziali, nel Piano
Provinciale, per la realizzazione di
impianti di rifiuti ci sono, invece:
1. aree industriali
2. aree baricentriche alla
produzione dei rifiuti
3. aree a limitate
permeabilità
4. aree con orografia che
permetta una regimazione delle acque con opere solo superficiali
5. aree degradate da
riqualificare.
Quindi
nessuno dei fattori preferenziali sembra riguardare il sito di Mangina. Non solo ma invece il sito di Mangina sembra
rientrare sia nei fattori escludenti che in quelli penalizzanti per la realizzazione
delle discariche.
Infine
se noi applichiamo i suddetti fattori del Piano Provinciale questi conducono a
scegliere altri siti, anche tra quelli elencati dalla Provincia ma esclusi
(Rocchetta) o sospesi (Saturnia), o destinati ad altre
funzioni (smaltimento fanghi dragaggio e terre e rocce di scavo sempre per
Saturnia), quindi per ragioni esterne ai criteri di
localizzazione di detto Piano. Che
questo sia vero è dimostrato proprio dal confronto tra le schede di questi tre
siti, mentre per Rocchetta e Saturnia la destinazione prioritaria è quella
della discarica, per Mangina è invece l’impianto di trattamento o l’impianto di
produzione del compost mentre la discarica è vista come ipotesi eventuale e
piuttosto remota.
IL PIANO
PROVINCIALE ANDAVA AGGIORNATO EX LEGE
Ai
sensi della legge regionale 39/2008
(istituzione delle Autorità di Ambito)
ma ancora di più dell’articolo 25 della legge 27/2012 (vedi QUI), il
Piano andava aggiornato. Questo aggiornamento non è stato fatto per scelte
politiche incomprensibili visto che comunque nel frattempo solo una parte degli
obiettivi del Piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti sono stati raggiunti.
L’aggiornamento
avrebbe comportato la applicazione della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) ben più rigorosa di quella applicata al Piano attuale (valutazione
di sostenibilità ambientale); inoltre la VAS si fonda su una partecipazione attiva della comunità locale interessata.
COSA POTREBBE
FINIRE NELLA DISCARICA DI MANGINA SE VENISSE REALIZZATA
Il
Piano Provinciale quando fa riferimento
a Mangina usa il termine di discarica di servizio. In questa discarica dovrebbe
finire quindi il rifiuto trattato che residua dall’impianto di Saliceti in
primo luogo. Si tratta comunque di un rifiuto speciale e come tale va
considerato per le autorizzazioni e per i parametri tecnici di realizzazione
della discarica.
I
problemi nascono in primo luogo dallo stato attuale degli impianti di
trattamento di Boscalino (compost) e Saliceti (meccanico biologico). Entrambi
gli impianti continuano ad avere notevoli problemi gestionali. A Saliceti
arriva un rifiuto con una parte organica di oltre il 40% contro la media del
5-10% di impianti simili. Boscalino raccoglie solo ¼ dell’umido prodotto su
scala provinciale.
Non
solo ma la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è molto deficitaria.
L’impianto
di Saliceti non ha area di stoccaggio esterna quindi in caso di problemi
gestionali occorre trasferire velocemente il rifiuto abbancato e non trattato
adeguatamente.
Il
cattivo funzionamento di centri di raccolta come quello degli Stagnoni può
produrre ulteriori problematiche in sede di smaltimento.
In
sostanza il sistema complessivo di gestione dei rifiuti nell’ambito provinciale
può produrre situazioni in cui alla discarica c.d. di servizio finisca rifiuto
non trattato adeguatamente, sottoprodotti di rifiuti ingombranti, rifiuti
urbani pericolosi in quantitativi significativi, rifiuti elettronici in
particolare.
Non
solo ma la stessa normativa in materia di autorizzazione permette deroghe che
possono comportare l’abbancamento in discarica di rifiuti non definibili di
certo come inerti. Infatti il Decreto Ministeriale 27/9/2010 (sulla ammissibilità delle diverse
tipologie dei rifiuti nelle discariche) permette la possibilità, a date
condizioni, di smaltire nelle discariche per inerti anche rifiuti che inerti propriamente non sono.
In particolare l’articolo 10 di detto Decreto Ministeriale
ammette valori limite più elevati per i parametri specifici di sostanze
inquinanti per le diverse tipologie di discariche alle seguenti condizioni:
a) sia effettuata una
valutazione di rischio,
con particolare riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici
previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per
l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorità
territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per
rifiuti specifici per la singola
discarica, tenendo conto delle caratteristiche
della stessa discarica e delle
zone limitrofe;
c) i valori limite
autorizzati per la specifica discarica non superino, per
più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria
di discarica e, limitatamente al valore
limite relativo al parametro TOC (carbonio organico totale) nelle discariche
per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del
doppio, quello specificato per la
corrispondente categoria di discarica. Sul
TOC occorre inoltre precisare quanto affermato
dal Documento della Conferenza delle Regioni del 15/3/2012 : “A livello analitico risulta che non
sia possibile, con le metodiche ufficiali [ovvero la metodica Uni En 13137
"Caratterizzazione dei rifiuti – Determinazione del carbonio organico
totale (TOC) in rifiuti, fanghi e sedimenti"] distinguere nella
determinazione del TOC le sostanze chimicamente attive da quelle che invece
sono costituite da resine e polimeri.” Infatti
questa norma contenuta nel Decreto Ministeriale sopra citato è in contrasto con
le norme europee ma è tutt’ora in vigore.
Le prime due condizioni rientrano
pienamente nel caso di una discarica come quella prevista per Mangina, l’ultima
potrebbe rientrare nel caso della discarica che vogliono aprire in località
Saturnia (Spezia) visto che li si parla anche di inerti da terre rocce di scavo. Come è noto rifiuti
provenienti dalla lavorazione di pietre e marmi, trattati con resine o
polimeri, possono contenere alti concentrazioni di TOC.
Non solo ma la stessa normativa regionale
(DGR 1803/2003 vedi QUI) prevede
la possibilità di ampliare le categorie di rifiuti ammissibili in discarica.
Afferma questa delibera che:
“ Con apposita istanza, da valutarsi in base ai criteri e con le
procedure autorizzative ordinarie, sarà invece possibile l’ampliamento
dell’autorizzazione all’esercizio ad ulteriori tipologie di rifiuti. A titolo
esemplificativo, fatto salvo quanto previsto nel seguente paragrafo a proposito
dei rifiuti assimilabili e assimilati: a) una discarica di 1ª categoria
inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento come
discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento
dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti speciali, b) una discarica di
2ª categoria inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di
adeguamento come discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento
dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti urbani.”
LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO: L’INCHIESTA PUBBLICA
Per i motivi sopra sviluppati io mi auguro
ci sia un ripensamento sul sito di Mangina da parte delle autorità competenti.
Se così non fosse nel momento in cu il
progetto della discarica di Mangina dovesse iniziare l’iter autorizzatorio
ordinario due possono essere gli strumenti da attivare a garanzia di un reale
coinvolgimento della comunità locale:
1. il primo interno alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che deve precedere l’autorizzazione
vera e propria della discarica. Si tratta di promuovere, ai sensi del comma 5
articolo 11 della legge regionale sulla VIA (LR 38/1998) una Inchiesta Pubblica, presieduta da una
figura terza condivisa dalla comunità locale ( Comuni, associazioni locali,
cittadini attivi) con adeguate competenze professionali in materia ambientale,
e delle procedura di partecipazione del pubblico nei processi decisionali a
rilevanza ambientale. La figura terza deve esserlo con riferimento agli enti
coinvolti nelle procedure decisionali (Regione e Provincia).
2. il Parere
Sanitario che il Sindaco deve dare all’interno della procedura di rilascio
della autorizzazione integrata ambientale finale alla discarica. Parere da
costruire con il coinvolgimento degli altri Sindaci della Val di Vara e con la
comunità locale tutta.
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