Il nuovo Decreto
Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme
precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella
Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni.
Per una analisi completa di questa normativa e del
nuovo Decreto Legislativo 33/2013 vedi QUI.
Il nuovo decreto legislativo quindi manda a sistema la
normativa sulla Trasparenza che si fonda su un principio chiarissimo:
solo una Pubblica Amministrazione, che informi tempestivamente e che coinvolga
attivamente il cittadino, potrà essere anche una amministrazione efficiente.
Nei post precedenti ho analizzato lo stato della
trasparenza e della partecipazione in alcuni Comuni spezzini: La Spezia,
Sarzana, Portovenere
Vedi QUI, QUI E QUI.
Da queste analisi molti limiti sono emersi, limiti che
sicuramente richiederanno una riforma profonda del modello di rapporti tra
questi e altri Comuni della Provincia con i cittadini, anche e soprattutto alla
luce delle importanti novità che la nuova normativa pone come obblighi addirittura
ormai sanzionabili pesantemente non solo in termini pecuniari ma anche di
carriere dei dirigenti delle P.A. interessate.
Ulteriori novità è lo strumento dell’Accesso Civico che riconosce il
diritto al cittadino comune, senza alcun costo o dimostrazione di particolari
motivi legali, a costringere la
P.A. a pubblicare tutti i documenti e le
informazioni nel caso di omissioni di dirigenti e amministratori pubblici.
LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA PRECEDENTE IL DLGS 33/2013 :PRINCIPALI
OBBLIGHI PER LA P.A. COMPRESI GLI ENTI LOCALI
Legge 18 giungo 2009, n. 69
1. pubblicazione nei siti
ufficiali delle P.A. delle buone prassi dei propri uffici che garantiscano con maggiore
tempestività ed efficacia l'adozione di provvedimenti o l'erogazione di
servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle
prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre
significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di
soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 30
giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti
sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di
posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice.
3. Le
amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al
pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i
servizi disponibili.
4. Entro il 31
dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti
devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.
Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a
distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche
Decreto Legislativo
27 ottobre 2009,
n. 150
1. trasparenza
come accessibilità totale alle azioni della pubblica amministrazione. siamo
quindi oltre l’accesso tradizionale ai singoli atti e documenti amministrativi
per andare chiaramente verso forme di controllo diffuse da parte dei cittadini
sull’operato della pubblica amministrazione. non a caso il presente DLgs è in
attuazione anche dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.15 che disciplina
l’azione dei cittadini verso la pa
2. ogni amministrazione
deve elaborare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità
3. le
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi. Le amministrazioni provvedono
altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché
al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui
propri siti istituzionali.
4. piano della perfomance
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori.
5. devono essere
pubblicai: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il
relativo stato di attuazione; b) il
Piano e la Relazione sulla Performance;
c) l'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti; d)
l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
6. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli
obblighi di pubblicazione sopra elencati è fatto divieto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Se
entro il 31/12/2010 enti locali non si
adeguano ai suddetti obblighi si applicano automaticamente in assenza di
specifiche legislazione regionale che comunque dovrà rispettare i principi
generali sottesi alla normativa nazionale sopra descritta
LE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL DLGS 33/2013
Oggetto del DLGS
La
disciplina degli obblighi delle P.A. in
materia di trasparenza ed in particolare della pubblicazione nei siti
istituzionali delle P.A. dei documenti,
delle informazioni e
dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il
diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
P.A. soggette al
presente DLGS
Tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
Diritti dei cittadini
(Accesso Civico)
L'obbligo previsto
dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il
diritto di chiunque di richiedere i medesimi,
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La
richiesta di accesso civico non
e' sottoposta ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
non deve essere motivata, e' gratuita e
va presentata al
responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro
trenta giorni, procede
alla pubblicazione nel sito del
documento, dell'informazione o del
dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente,
ovvero comunica al medesimo
l'avvenuta pubblicazione, indicando
il
collegamento ipertestuale
a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti
risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Potere
sostitutivo nell’Accesso Civico
Nei
casi di ritardo o mancata
risposta il richiedente
può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ai sensi del comma
9bis articolo 2 della legge 241/1990 è la figura apicale individuata
dall’organo di governo della PA, se non individuata è il dirigente generale o, in mancanza, al
dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato
livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella home
page, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato può
rivolgersi nel caso di scadute termine di conclusione del procedimento.
Il
titolare del potere sostitutivo, verificato l’obbligo di pubblicazione, procede
alla pubblicazione nei termini delineati nel paragrafo precedente del presente
commento.
Le informazioni da pubblicare devono essere
implementate
Le
P.A. devono sviluppare una vera e propria politica della trasparenza la qualità delle
informazioni
riportate nei siti istituzionali
nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità,
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso della amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità.
Riutilizzabilità dei
documenti, informazioni e dati pubblicati
Ai sensi del DLgs 36/2006 per riutilizzo si intende l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.
Documenti e Informazioni
obbligatoriamente pubblicabili in relazione alla organizzazione delle P.A.
Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
1. agli organi
di indirizzo politico
e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
2. all'articolazione degli
uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici;
3. all'illustrazione in forma semplificata, ai
fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
Obblighi di pubblicazione dei
dati relativi agli
enti pubblici vigilati, e agli Enti di diritto privato
in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato
Per
questi enti (vedi elenco specifico articolo 22) sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla
durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero
dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi
di governo, al trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante,
ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi
finanziari. Sono altresì
pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo
trattamento economico complessivo.
Conseguenze mancata
pubblicazione documenti e informazioni su Enti e società vigilati, partecipati e controllati
E’ vietata l'erogazione in loro
favore di somme a
qualsivoglia titolo da
parte della amministrazione
interessata.
Le
disposizioni su enti e società vigilati partecipati e controllati di cui sopra
non si applicano nei confronti delle società, partecipate
da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati
e loro controllate.
La
violazione degli obblighi di pubblicazione dà luogo ad
una sanzione amministrativa
pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile
della violazione. La stessa
sanzione si applica
agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni
dal conferimento ovvero, per
le
indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (articolo 47
presente DLgs).
Obblighi di
pubblicazione concernenti i controlli
sulle imprese
Ex
articolo 25 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni, in modo
dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul
proprio sito istituzionale e sul sito:
www.impresainungiorno.gov.it:
1. l'elenco delle
tipologie di controllo a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore
di attività, indicando per
ciascuna di esse i criteri e le relative
modalità di svolgimento;
2. l'elenco degli
obblighi e degli
adempimenti oggetto delle attività
di controllo che le imprese sono tenute
a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
Pubblicità dei processi di pianificazione,
realizzazione e valutazione delle
opere pubbliche
Ex
articolo 38 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni pubblicano
tempestivamente sui propri siti
istituzionali: i documenti
di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti;
le relazioni annuali;
ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei
valutatori che si
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni
ex post che si discostino dalle valutazioni ex
ante; le informazioni relative ai Nuclei di
valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di
cui all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (QUI), incluse le
funzioni e i compiti specifici ad
essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro
nominativi.
Le
pubbliche amministrazioni pubblicano,
fermi restando gli obblighi
di pubblicazione di
cui all'articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, le informazioni
relative ai tempi, ai costi
unitari e agli indicatori
di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le
informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto
dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne
cura altresì la raccolta
e la pubblicazione
nel proprio sito
web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Trasparenza dell'attività
di Pianificazione e Governo del Territorio
Ex
articolo 39 del presente DLgs le
pubbliche amministrazioni pubblicano:
1. gli atti di governo
del territorio, quali,
tra gli altri, piani
territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali
e di
attuazione, nonché le
loro varianti. La pubblicità è condizione di efficacia di questi atti;
2. per ciascuno
degli atti di cui al punto 1) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano
portati all'approvazione; le
delibere di adozione
o approvazione; i relativi allegati tecnici.
La documentazione relativa
a ciascun procedimento
di presentazione e approvazione
delle proposte di
trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o
pubblica in variante
allo strumento urbanistico generale comunque denominato
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie
a fronte dell'impegno
dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri
o della cessione di aree
o volumetrie per
finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel
sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
Pubblicazione e accesso
alle informazioni ambientali
In materia
di informazioni ambientali
restano ferme le disposizioni di maggior tutela prevista
specificamente per questo settore. In più il presente DLgs all’articolo 40
prevede che nei siti della P.A. vengano pubblicate le informazioni ambientali
in una apposita sezione detta “Informazioni Ambientali”.
Responsabile per la Trasparenza
All'interno
di ogni
amministrazione il responsabile
per la prevenzione della
corruzione, di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (QUI),
svolge, di norma,
le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
«Responsabile», e il suo nominativo e'
indicato nel Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità.
Funzioni del
responsabile della trasparenza
1. provvede all'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno
del quale sono previste
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi
di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza
in rapporto con il Piano anticorruzione;
2. controlla e
assicura la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla
base di quanto
stabilito dal presente decreto;
3. segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia
di
pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio
di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare;
4. segnala altresì
gli inadempimenti al vertice
politico
dell'amministrazione, all'OIV
(Organismo indipendente di valutazione della perfomance ex articolo 14 DLgs
150/2009) ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità
Violazione degli
obblighi di trasparenza - sanzioni
L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente
o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il
responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da
causa a lui non imputabile.
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