LA QUESTIONE
DELLA MANCATA VERIFICA DELL’INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO DI P.ZA VERDI
La
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici ha inviato una nota (vedi QUI)
al
Sindaco del Comune di Spezia e alla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici con la quale rileva una
carenza istruttoria nella procedura di autorizzazione del progetto di
riqualificazione di P.za Verdi.
Si
tratta di una carenza istruttoria già rilevata in questo post dello scorso gennaio (vedi QUI).
In
quel post affermavo che l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7/11/2012,
faceva rinvio
per la piazza in generale ad una norma precisa del Codice del Paesaggio
il comma 1 dell’articolo 12.
Questa norma letta in combinato disposto
con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice prevede che anche le
piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da
considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme
vincolistiche di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si
valuti specificamente cioè con apposita istruttoria (e non solo ex lege) la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico. Rilevavo altresì che L’autorizzazione della
Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di P.za Verdi ad un
certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad
avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo
all’immobile medesimo”.
Ora una volta avviata la richiesta di
procedura di verifica non vige il silenzio assenso ma semmai solo quello
inadempimento (si veda Codice dei Beni Culturali ed. Giuffrè cit. pagina
144)
Insomma il Codice dei Beni Culturali e i suoi interpreti
più autorevoli sono chiari per la procedura di verifica per gli immobili ex
lettera g) comma 4 articolo 10 è facoltà della Amministrazione competente
avviare una verifica, ma una volta richiesta deve essere espletata e non vige alcun silenzio
assenso.
Ovviamente all’epoca nessuno
amministratore o dirigente del Comune rispose alla suddetta questione.
Risulta quindi chiaro alla luce della
nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (organo
gerarchicamente sovraordinato alla Soprintendenza) un grave
errore istruttorio del responsabile del procedimento del Comune. Errore che
andrebbe sanzionato secondo le procedure disciplinari interne del Comune
previste dalla vigente normativa.
LA QUESTIONE
DELLA PERDITA DEI FINANZIAMENTI DI EUROPEI IN CASO DI PARZIALE NON ESECUZIONE DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DI P.ZA VERDI
In
un comunicato di questa mattina i
signori del Comune affermano: “che il progetto non può essere realizzato
parzialmente ma deve essere portato a compimento nei termini stabiliti e nella
sua interezza, in quanto eventuali ritardi, modifiche o limitazioni ne
pregiudicherebbero la corretta attuazione. Il mancato o ritardato avvio dei
lavori, infatti, comporterebbe per l' Amministrazione al rischio di
restituzione del finanziamento concesso dalla Regione Liguria di circa 9
milioni di euro relativo all'intero progetto integrato "La Spezia Centro
Città", inserito nel POR FESR 2007-2013”
È vero quello che
affermano i signori del Comune? No non è vero basta leggere le linee guida
della Regione Liguria (vedi QUI) ex Delibera Giunta Regionale 654 del 2012:
“Programma Operativo Regionale Liguria
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 - Approvazione delle linee
guida per l'utilizzo delle economie da parte dei beneficiari dei Progetti Integrati”.
Questa Delibera al punto A1 e relativamente ai
progetti finanziabili secondo l’asse 3 del FESR (quello che appunto riguarda
anche il progetto di P.za Verdi: Sviluppo Urbano) afferma testualmente: “Relativamente ad ogni singolo
intervento ammesso a contributo nell’ambito di un Progetto Integrato, Asse 3,
si può beneficiare, totalmente o in parte, della quota del contributo
comunitario calcolata proporzionalmente alle economie maturate nel corso della
sua esecuzione, anche a seguito del ribasso applicato in sede di gara
d’appalto, qualora nel corso del relativo appalto si renda necessario il
ricorso a variante in corso d’opera, che determini un aumento dell’importo
contrattuale, secondo quanto espressamente disciplinato dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici, ad esclusione del caso in cui la variante sia conseguente ad un errore o omissione del
progetto esecutivo.”
Quindi sono possibili varianti in corso d’opera
finanziabili dal FESR ma solo nel caso in cui le varianti non siano dovute ad
errori od omissioni del progetto esecutivo!
Quindi il Comune in sede di autotutela a alla
luce della verifica richiesta dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici, sopra riportata, può richiedere la variante del progetto. È chiaro che questo deve essere un atto di
iniziativa del Comune perché se invece tutto ciò venisse imposto dall’esterno
ad esempio dalla magistratura ordinaria o amministrativa come affermato dalle
citate linee guida regionale il discorso potrebbe cambiare.
Riusciranno i “nostri eroi” del Comune
una volta tanto a scendere dal piedistallo della loro arroganza e confusione
amministrativa e fare un cosa nell’interesse pubblico e nel rispetto della
volontà di migliaia di residenti del centro storico che si sono chiaramente
pronunciati contro l’attuale progetto di riqualificazione di P.za Verdi? Siamo in attesa non troppo fiduciosi ma
determinati a fare rispettare leggi ed interesse generale ad Amministratori e
Dirigenti Comunali.
Faciloneria,incompetenza sostituita in compenso dagli amministratori della città di La Spezia da tanta arroganza e tanta indisponente furbizia.
RispondiEliminalo studio e la applicazione di leggi e regolamenti vigenti avrebbe impedito di giungere a questa farsa;ma si sa che la prepotenza non accetta regole.
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