Il
centro Luna di Sarzana viene sostanzialmente raddoppiato (vedi QUI). L’iter
autorizzatorio non è ancora concluso ma già siamo di fronte all’ennesimo
sfregio alla normativa ambientale sulla valutazione dell’impatto ambientale di
piani e progetti, significativi come lo è l’enorme ampliamento dell’Ipercoop di
Sarzana.
Infatti
la sopra citata delibera a sua volta riporta gli estremi della comunicazione della Regione Liguria Dipartimento
Pianificazione Territoriale (prot. 55945), inviata dalla Provincia della Spezia
in data 09.05.2008 (prot. 0028276). Secondo questa comunicazione all’ampliamento
dell’ipercoop non è applicabile sia la normativa sulla valutazione ambientale
strategica (VAS) dei piani urbanistici e relativi strumenti attuativi, che
quella sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti.
Ma è davvero così? Vediamo.......
LA QUESTIONE
DELLA APPLICAZIONE DELLA VAS
Il progetto di ampliamento dell’Ipercoop di
Sarzana è previsto all’interno di uno strumento urbanistico attuativo,
approvato con delibera Consiglio Comunale di Sarzana n. 66 del 11/6/2010. Lo
strumento urbanistico attuativo in oggetto è riferito ad un Piano regolatore
generale che non ha avuto la VAS perché quando venne approvato la normativa che
disciplina questa procedura di valutazione non era ancora in vigore ne in
europa, ne in Italia.
Secondo la vigente normativa nazionale (vedi
QUI), gli
strumenti urbanistici attuativi di piani urbanistici generali che non hanno
avuto una VAS devono essere sottoposti, quanto meno, a procedura di
verifica di VAS. Aggiunge la legge in esame che i procedimenti amministrativi
di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono
ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico.
Preciso che questa norma nazionale è direttamente
applicabile al caso in esame considerato che l’ambiente è materia di competenza
esclusiva dello Stato secondo la nostra Costituzione.
Non a caso la interpretazione restrittiva
dell’ambito di applicazione della VAS agli strumenti urbanistici attuativi e ai
piani su aree limitate del territorio di un Comune è oggetto di un ricorso alla Corte Costituzionale, di
cui ho scritto QUI, che ha già costretto la Regione Liguria a
presentare una leggina di riforma della
recente legge regionale di disciplina della VAS in Liguria.
D’altronde che la Vas vada applicata anche
agli strumenti urbanistici attuativi con un effetto significativo sull’ambiente
lo aveva confermato recentemente il Consiglio
di Stato (vedi QUI) annullando la
delibera di un Consiglio Comunale (Comune di Azzano Mella in provincia di
Brescia) con la quale si era approvata la realizzazione di un centro di
distribuzione e logistica merci.
LA QUESTIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA VIA
Relativamente alla
applicazione della VIA al progetto in esame, la Regione esclude a priori l’applicazione
anche della sola procedura di verifica al progetto in esame. La motivazione è
un interpretazione della lettera della legge nazionale e regionale che
relativamente alla applicazione della procedura di verifica per la VIA ai
centri commerciali usa il termine in “costruzione”. Secondo la Regione trattandosi di ampliamento di un centro
commerciale esistente la VIA non è applicabile neppure nella forma più
semplificata della procedura di verifica.
La modifica del centro
commerciale esistente è assolutamente significativa riguardando, da progetto,
ben 11.318,38 mq e con 31.269 mq di riordino e ampliamento di
parcheggi pertinenziali e pubblici (in parte interrati), per non parlare dello spostamento del Canale S.Andrea e del riordino della viabilità limitrofa al centro commerciale. Si
tratta di un intervento di rilevante impatto ambientale ed urbanistico che deve
essere sottoposto almeno a procedura di screening. Infatti come affermato sempre
dalla Corte di Giustizia (QUI) relativamente alla applicazione della
procedura di verifica della VIA ai progetti di riassetto e di miglioramento di
una strada esistente: “non
significa che questi ultimi siano esclusi dal campo di applicazione della
direttiva modificata. Infatti, un progetto di riassetto di una strada che sia
equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato
come un progetto di costruzione”.
L’APPLICABILITÀ
DELLA VIA ALL’AMPLIAMENTO DELL’IPERCOOP DI SARZANA COMPORTA UN ULTERIORE MOTIVO
DI APPLICABILITÀ DELLA VAS ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO CHE
PREVEDE DETTO AMPLIAMENTO
Secondo il paragrafo 2 articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, sono automaticamente
sottoposti a VAS i piani urbanistici (compresi quelli attuativi di piani
generali) che hanno al loro interno la previsione di opere/progetti sottoponibili a
loro volta a VIA (anche nei termini della semplice procedura di verifica per la
VIA), detto in termini più formali che costituiscono (tali Piani) il quadro di
riferimento di progetti sottoponibili a VIA.
LA COMPETENZA NEL DECIDERE LA ESCLUSIONE DELLA VIA E DELLA VAS AL
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO LUNA
La nota della Regione con la quale si decide
di non applicare ne la Vas ne la VIA al progetto in esame proviene dal
dipartimento pianificazione della Regione. Ora per rimanere alla sola questione
della VAS ciò appare in contrasto con la normativa comunitaria e gli indirizzi
anche recenti di Corte di Giustizia e Consiglio di Stato. In particolare secondo la Corte di Giustizia
(QUI) l’Autorità Competente ad esprimersi:
1. sulla applicabilità
della VAS (procedura di verifica)
2. sul parere motivato
conclusivo della procedura di VAS (VAS ordinaria)
è
quella che : “contribuisce, ogni volta che deve essere consultata o informata nelle
differenti fasi dell’iter di elaborazione, di adozione e di attuazione del
piano o del programma, a fare in modo che l’autorità che elabora tale piano o
programma valuti correttamente gli effetti sull’ambiente di tale piano o
programma in base ad informazioni affidabili e complete.”
È assolutamente chiaro quindi che nel caso in esame
debba essere il settore ambiente della
Regione Liguria ad essere titolato, sotto il profilo delle competenze
tecniche e professionali, a garantire che la VAS contribuisca: “all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi” come affermato dall’articolo
1 della Direttiva 2001/42/CE.
CONCLUSIONI
Come
risulta dal comma 4 articolo 10 della Legge regionale ligure sulla VAS, l’approvazione
del piano dovrà tener conto delle conclusioni della procedura di VAS (sia
quella di verifica che ordinaria). E’ chiaro quindi che la delibera del
Consiglio Comunale che ha approvato lo strumento urbanistico attuativo doveva
intervenire dopo la procedura di VAS cosa che non è accaduta, realizzando in questo modo una chiara illegittimità non sanabile
dal parere della Provincia che riguarda semplicemente la verifica di conformità
di detto strumento urbanistico con la pianificazione di ordine superiore (Piano
regolatore comunale e piani di livello provinciale e regionale).
Pensare che a me, comune cittadino, per rimuovere una palma ammalata e pericolante, mi è stato chiesta l'autorizzazione paesaggistica, perchè presente tale vincolo nell'area.
RispondiElimina