lunedì 28 gennaio 2013

Ipercoop Sarzana: raddoppio contro la legge ambientale


Il centro Luna di Sarzana viene sostanzialmente raddoppiato (vedi QUI).  L’iter autorizzatorio non è ancora concluso ma già siamo di fronte all’ennesimo sfregio alla normativa ambientale sulla valutazione dell’impatto ambientale di piani e progetti, significativi come lo è l’enorme ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana.

Infatti la sopra citata delibera a sua volta riporta gli estremi della comunicazione della Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale (prot. 55945), inviata dalla Provincia della Spezia in data 09.05.2008 (prot. 0028276). Secondo questa comunicazione all’ampliamento dell’ipercoop non è applicabile sia la normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani urbanistici e relativi strumenti attuativi, che quella sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti.
Ma è davvero così?  Vediamo....... 



LA QUESTIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA VAS
Il progetto di ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana è previsto all’interno di uno strumento urbanistico attuativo, approvato con delibera Consiglio Comunale di Sarzana n. 66 del 11/6/2010. Lo strumento urbanistico attuativo in oggetto è riferito ad un Piano regolatore generale che non ha avuto la VAS perché quando venne approvato la normativa che disciplina questa procedura di valutazione non era ancora in vigore ne in europa, ne in Italia. 
Secondo la vigente normativa nazionale (vedi  QUI), gli strumenti urbanistici attuativi di piani urbanistici generali che non hanno avuto una VAS devono essere sottoposti, quanto meno, a procedura di verifica di VAS. Aggiunge la legge in esame che i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico.
Preciso che questa norma nazionale è direttamente applicabile al caso in esame considerato che l’ambiente è materia di competenza esclusiva dello Stato secondo la nostra Costituzione. 


Non a caso la interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della VAS agli strumenti urbanistici attuativi e ai piani su aree limitate del territorio di un Comune è oggetto di un ricorso alla Corte Costituzionale, di cui ho scritto QUI,  che ha già costretto la Regione Liguria a presentare una leggina di riforma  della recente legge regionale di disciplina della VAS in Liguria.
D’altronde che la Vas vada applicata anche agli strumenti urbanistici attuativi con un effetto significativo sull’ambiente lo aveva confermato recentemente il Consiglio di Stato (vedi QUIannullando la delibera di un Consiglio Comunale (Comune di Azzano Mella in provincia di Brescia) con la quale si era approvata la realizzazione di un centro di distribuzione e logistica merci.



LA QUESTIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA VIA
Relativamente alla applicazione della VIA al progetto in esame, la Regione esclude a priori l’applicazione anche della sola procedura di verifica al progetto in esame. La motivazione è un interpretazione della lettera della legge nazionale e regionale che relativamente alla applicazione della procedura di verifica per la VIA ai centri commerciali usa il termine in “costruzione”. Secondo la Regione trattandosi di ampliamento di un centro commerciale esistente la VIA non è applicabile neppure nella forma più semplificata della procedura di verifica.
L’interpretazione della Regione Liguria è diametralmente opposta agli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia relativamente alla applicabilità della  procedura di verifica della VIA a progetti esistenti. Infatti come ha spiegato più volte la giurisprudenza della Corte di Giustizia non conta che il progetto sia esistente ma  rilevano, sotto il profilo ambientale, le dimensioni della modifica. Una interpretazione come quella della Regione Liguria, secondo la Corte di Giustizia (QUI : “consentirebbe infatti di sottrarre agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 tutti i lavori di modifica apportati a un aeroporto preesistente, indipendentemente dall’entità di tali lavori, e priverebbe di qualsiasi portata, su tale punto, l’allegato II della direttiva 85/337 (Direttiva quadro sulla VIA , ora vedi DIR 2011/92 ndr.)”.
La modifica del centro commerciale esistente è assolutamente significativa riguardando, da progetto, ben  11.318,38 mq  e con 31.269 mq di riordino e ampliamento di parcheggi pertinenziali  e pubblici (in parte interrati), per non parlare dello  spostamento del Canale S.Andrea e del riordino della viabilità limitrofa al centro commerciale. Si tratta di un intervento di rilevante impatto ambientale ed urbanistico che deve essere sottoposto almeno a procedura di screening. Infatti come affermato sempre dalla Corte di Giustizia (QUI) relativamente alla applicazione della procedura di verifica della VIA ai progetti di riassetto e di miglioramento di una strada esistente:  “non significa che questi ultimi siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva modificata. Infatti, un progetto di riassetto di una strada che sia equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato come un progetto di costruzione”.




L’APPLICABILITÀ DELLA VIA ALL’AMPLIAMENTO DELL’IPERCOOP DI SARZANA COMPORTA UN ULTERIORE MOTIVO DI APPLICABILITÀ DELLA VAS ORDINARIA ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO CHE PREVEDE DETTO AMPLIAMENTO
Secondo il paragrafo 2 articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, sono automaticamente sottoposti a VAS i piani urbanistici (compresi quelli attuativi di piani generali) che hanno al loro interno la previsione di opere/progetti sottoponibili a loro volta a VIA (anche nei termini della semplice procedura di verifica per la VIA), detto in termini più formali che costituiscono (tali Piani) il quadro di riferimento di progetti sottoponibili a VIA. 



LA COMPETENZA NEL DECIDERE LA ESCLUSIONE DELLA VIA E DELLA VAS AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO LUNA
La nota della Regione con la quale si decide di non applicare ne la Vas ne la VIA al progetto in esame proviene dal dipartimento pianificazione della Regione. Ora per rimanere alla sola questione della VAS ciò appare in contrasto con la normativa comunitaria e gli indirizzi anche recenti di Corte di Giustizia e Consiglio di Stato.  In particolare secondo la Corte di Giustizia (QUIl’Autorità Competente ad esprimersi:
1. sulla applicabilità della VAS (procedura di verifica)
2. sul parere motivato conclusivo della procedura di VAS (VAS ordinaria)
è quella che :  contribuisce, ogni volta che deve essere consultata o informata nelle differenti fasi dell’iter di elaborazione, di adozione e di attuazione del piano o del programma, a fare in modo che l’autorità che elabora tale piano o programma valuti correttamente gli effetti sull’ambiente di tale piano o programma in base ad informazioni affidabili e complete.
È assolutamente chiaro quindi che nel caso in esame debba essere il settore ambiente della Regione Liguria ad essere titolato, sotto il profilo delle competenze tecniche e professionali, a garantire che la VAS contribuisca: “all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi”  come affermato dall’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE.



CONCLUSIONI
Come risulta dal comma 4 articolo 10 della Legge regionale ligure sulla VAS, l’approvazione del piano dovrà tener conto delle conclusioni della procedura di VAS (sia quella di verifica che ordinaria). E’ chiaro quindi che la delibera del Consiglio Comunale che ha approvato lo strumento urbanistico attuativo doveva intervenire dopo la procedura di VAS cosa che non è accaduta,  realizzando in questo modo una chiara illegittimità non sanabile dal parere della Provincia che riguarda semplicemente la verifica di conformità di detto strumento urbanistico con la pianificazione di ordine superiore (Piano regolatore comunale e piani di livello provinciale e regionale).






1 commento:

  1. Pensare che a me, comune cittadino, per rimuovere una palma ammalata e pericolante, mi è stato chiesta l'autorizzazione paesaggistica, perchè presente tale vincolo nell'area.

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