Sul progetto P.za Verdi contestato da associazioni,
comitati e singoli cittadini, si possono scrivere molte cose a cominciare dai
costi eccessivi che se pur parzialmente finanziati dalla UE restano sempre
soldi pubblici, per non parlare dei futuri costi di gestione a carico del Comune.
Vorrei però qui esaminare la procedura
autorizzatoria fino ad ora seguita per il progetto dal punto di vista delle
normativa sui vincoli storici architettonici ed archeologici.
Se noi guardiamo gli atti autorizzatori in
particolare l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Liguria del 7/11/2012 possiamo notare almeno due incongruenze una procedurale l’altra di merito progettuale.
LA QUESTIONE DELLA VERIFICA DELL’INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO E
ARCHEOLOGICO DI P.ZA VERDI
Infatti l’autorizzazione fa rinvio per la piazza in
generale ad una norma precisa del Codice del Paesaggio il comma 1 dell’articolo 12.
Questa norma letta in combinato disposto con la
lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice prevede che anche le piazze
pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da considerarsi a
tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme vincolistiche
di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si valuti la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
A conferma di questo assunto normativo si veda la
recente Direttiva
10/10/2012 del Ministero Beni Culturali secondo la quale: “Discende
pianamente dalla lettura
della prescrizione normativa citata, insieme
a quelle di
cui all'articolo 10,
comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che,
in ogni caso, anche tutte le pubbliche
piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato
emanato un puntuale
provvedimento di vincolo,
ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni,
sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime
di tutela della Parte Seconda del Codice
(e, quindi, anche
alle previsioni del citato art. 20,
comma 1), fino
a quando non
sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui
all'articolo 12 del Codice. Ne
discende altresì, secondo
i noti principi, che
l'applicazione del regime speciale di
tutela potrà cessare
unicamente a seguito
di svolgimento della
procedura di verifica
dell'interesse culturale con esito negativo
L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto
di “riqualificazione” di P.za Verdi ad un cero punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr)
ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile
medesimo”.
La questione è tutt’altro che di forma (anche se nel
diritto amministrativo la forma è sostanza), infatti questa procedura di
verifica deve essere svolta secondo parametri bene definiti dalla normativa
vigente.
In particolare occorre fare riferimento in primo luogo al Decreto dirigenziale
interministeriale del 6 febbraio 2004
(modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica dell’interesse culturale dei beni
immobili di utilità pubblica” (per il
testo vedi QUI). Questo Decreto contiene un allegato tecnico che
deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati
molti puntuali e particolari come risulta da una lettura dello stesso.
A tutt’oggi non risulta che questa istruttoria sia
stata avviata e quindi non si comprende su quali basi possa essere stata data
la autorizzazione da parte della Soprintendenza. Non solo ma a conferma di una certa superficialità
nella istruttoria svolta fino ad ora dal Comune si veda anche la verifica
preventiva dell’interesse archeologico della P.za (ex comma 4 articolo 28 del
Codice). Secondo l’atto (del 25/5/2012) della Soprintendenza dei Beni
Archeologici: “la progettazione dell’opera
pubblica è stata effettuata in totale difformità” con la vigente normativa
in materia di vincolo archeologico.
LA QUESTIONE DELLA COERENZA DEL PROGETTO E DELLA
AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ALLE BUONE PRATICHE IN MATERIA
L’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni
Culturali e Paesaggistici della Liguria
del 7/11/2012 appare sotto il profilo prescrittivo piuttosto generica.
Non c’è alcun riferimento alle buone pratiche di restauro.
Come affermato da autorevole e recente dottrina il
rifacimento del bene culturale (in questo caso la P.za Verdi): “ dovrà
conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di restauro, in particolare
dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta
italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - pag. 246 - ed. Giuffrè 2012). Per il testo completo della Carta (vedi QUI).
Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta
Carta: Istruzioni per la tutela dei centri storici. Leggiamo alcuni passaggi di questo allegato:
“Il carattere
storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali
testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche
indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro
particolare aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare
ulteriormente il valore, in quanto non solo l'architettura, ma anche la
struttura urbanistica possiede, di per se stessa, significato e valore……..
Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di
tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici,
costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura storico-critica………
Occorre precisare che per risanamento conservativo devesi intendere, anzitutto,
il mantenimento delle strutture viario-edilizie in generale (mantenimento del tracciato,
conservazione della maglia viaria, del perimetro degli isolati ecc.);……..”
Sotto il profilo urbanistico ed ed edilizio gli
interventi di restauro:
“ Di particolare
importanza è la analisi del ruolo
territoriale e funzionale che il centro storico ( di cui la p.za Verdi è
elemento storicamente centrale ndr) svolge nel tempo ed al presente……
Riassetto viario: …..Da considerare la
possibilità di immissione delle attrezzature e di quei servizi pubblici strettamente
connessi alle esigenze di vita del centro…….
Revisione dell'arredo urbano: Esso concerne le vie, le piazze
e tutti gli spazi liberi
esistenti (cortili, spazi interni, giardini ecc.), ai fini di una omogenea
connessione tra edifici e spazi esterni.”
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra e degli atti resi fino ad
ora pubblici non risulta che la istruttoria che ha portato alla autorizzazione
della Soprintendenza sia stata svolta nel completo rispetto delle procedure e
delle motivazioni tecniche come previste dalla normativa e dai documenti
ufficiali sopra citati.
Complimenti Marco, come al solito puntuale e preciso nelle tue annotazioni. Personalmente, non avendo le tue competenze tecniche, vorrei aggiungere un'annotazione in merito all'opportunità di quest'opera. Quello che mi chiedo è: siamo proprio sicuri che sull'intero territorio comunale Piazza Verdi fosse la zona che avesse più bisogno di essere riqualificata? Non ci sono aree cittadine che vivono un degrado maggiore rispetto alla piazza delle poste?
RispondiEliminacerto che si infatti la carta del restauro che cito pone tra le varie questioni anche una analisi in questo senso su tutto il centro storico.
RispondiEliminaIl progetto di piazza Verdi, come molti altri, difetta di partecipazione e conoscenza del territorio e delle sue problematiche. Finchè si continuerà a progettare senza contestualizzare si genereranno problemi anche di accettazione da parte dei fruitori, oltre che di impatto ambientale. Complimenti per l'attenta analisi normativa alla quale spero venga data una corretta risposta da parte dei soggetti preposti.
RispondiEliminaCaro Marco,noi qui siamo abituati a besi vincolati con vincoli paesaggistici in cui per sopraelevare e fare una mansarda occorrono 2 anni per avere i permessi ma a 170 metri si consente di aprire una discarica.Anche in questo(zona castagneti done ci sono i 2 residence nuovi) non trovi ci sia qualcosa di strano?
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