domenica 6 gennaio 2013

Nuovi obblighi per le emissioni dalle navi nei porti e nelle aree critiche dei nostri mari!

E’ stata recentemente pubblicata la nuova Direttiva europea (per il testo coordinato ad oggi vedi QUIche introduce limiti più stringenti per il contenuto di zolfo nei combustibili ad uso marittimo.  La nuova Direttiva dovrà essere attuata in Italia entro il 18 giugno 2014.
Sui rischi delle emissioni da navi (da ossido di zolfo e da ossidi azoto) si veda la tabella della UE  e gli studi, riprodotti in questo mio post del 2011 vedi  QUI.
Di seguito analizzerò questa normativa rilevandone le novità e le conferme rispetto alla vigente normativa, nonché  gli obblighi a carico delle autorità competenti (Autorità Portuali, Capitanerie) comprese quelle interessate al golfo/porto di Spezia che rientra pienamente nella applicazione dei vecchi e nuovi obblighi di legge……




I LIMITI FISSATI DALLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA
Questi limiti si articolano in:
1. limiti generali :  tenore di zolfo non superiore al 3,50 % in massa
2. limiti per zone specifiche del mare: a) tenore di zolfo inferiore all’1,00 % fino al 31 dicembre 2014; b) tenore di zolfo inferiore all’0,10 % a partire dal 1°gennaio 2015.
3. limiti nelle aree portuali per le navi in ancoraggio: tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa
Per capire la differenze di questi limiti, in termini di potenziali quantità di emissioni di inquinante, basti rilevare che con un limiti di tenore di zolfo del 3,50% si hanno emissioni di SOx (ossidi di zolfo) fino a 151,5 ppm (parti per milione) mentre con i limiti applicabili nell’aree particolari (come quelle portuali) si hanno emissioni non superiori ai 4,3 ppm:   un abisso di differenza!
Capite quindi quanto sia importante che questa normativa sia rispetta anche nel nostro golfo!



LE ZONE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO DA OSSIDI DI ZOLFO
Tra le zone specifiche di mare interessate da questi limiti rientrano quelle definite zone di controllo dell’inquinamento da emissioni di SOx, cioè le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Secondo la regola 14 dell’allegato VI alla Convenzione Marpol (la Convenzione da cui deriva la Direttiva di cui sto trattando:
vedi QUI)tra queste aree rientrano quelle portuali.



I CRITERI PER LA DEFINIZIONE PUNTALE DELLE AREE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO DA TRAFFICO MARITTIMO
L’appendice 3 all’allegato VI alla Convenzione Marpol elenca i criteri per definire i limiti cartografici e le condizioni ambientali e sanitarie delle zone di controllo dell’inquinamento, quindi anche dei porti commerciali come quello di Spezia. In particolare tra questi criteri troviamo:
1. una descrizione delle popolazioni e dei settori ambientali minacciati dagli  effetti nocivi delle emissioni provenienti dalle navi;
2. una valutazione dell’effetto inquinante per l’atmosfera o di ulteriori effetti
dannosi per l’ambiente provocati dalle emissioni provenienti dalle navi che
operano nelle aree proposte.
3. informazioni utili sulle condizioni meteorologiche nella zona proposta, e come queste possano interagire con le emissioni inquinanti moltiplicandone gli effetti su salute ed ambiente
4. il tipo di traffico marittimo nella zona proposta per il controllo delle emissioni, compreso l’andamento delle rotte navali e la densità del traffico;
5. una descrizione delle misure di controllo elaborate in relazione alle altre fonti inqunanti terrestri incidenti nel tratto di mare interessato dal traffico/sosta marittimo/a.

Questa analisi sono di competenze delle autorità preposte dello stato membro a cominciare dalla Autorità Portuali  (nelle circoscrizioni di loro competenza), che attraverso lo Stato italiano le devono inviare all’IMO che formalizza definitivamente le aree di controllo dell’inquinamento suddette.

Non risulta pubblicamente che studi del genere siano mai stati fatti per l’area interessata dal porto di Spezia.



PER LE AREE PORTUALI I LIMITI DI TENORE DI ZOLFO SONO GIÀ IN VIGORE DA QUALCHE ANNO
Come ho spiegato diffusamente in questo post (vedi QUIil limite dell’0,10% in massa di tenore di zolfo per le navi ancorate nei porti è  in vigore da qualche anno (dal 1/1/2010) e a tutt’oggi,  per il porto di Spezia, non è mai stata resa pubblica la dimostrazione dell’avvenuto rispetto di tale limite per le navi che attraccano nel porto spezzino.  

Le novità della nuova Direttiva riguardano gli obblighi di documentazione,  le scadenze temporali per il rispetto dei limiti per le navi passeggeri, le modalità per definire le misure alternative all’uso di combustibili con ridotto tenore di zolfo.



OBBLIGHI DI CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE PER RISPETTARE I LIMITI SULLA QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI AD USO MARITTIMO GIÀ IN VIGORE PRIMA DELLA NUOVA DIRETTIVA
Alcuni obblighi sono già in vigore in Italia ai sensi del Dlgs 205/2007 come quello della tenuta presso le Autorità Portuali di un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorità  portuali entro il 31 dicembre 2007!  Dati che devono essere resi pubblici ai sensi della normativa sulla informazione e partecipazione del pubblico in materia ambientale.

Non solo ma l’Autorità Portuale e/o L’Autorità Marittima (Capitaneria) già dalla entrata in vigore del DLgs del 2007 deve controllare:
1. se la sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite viene  completata il prima possibile dopo l’ormeggio;
2. se la sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili avviene  il più tardi possibile prima della partenza;
3. se le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi sono indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione  (vedi QUI) o in un apposito documento di bordo;
4. se chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
5. se chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.

Gli stati membri devono esigere prove circostanziate dalle navi del rispetto dei limiti di emissione, tra le prove vengono individuate il contratto con il fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di classificazione della nave o, per le navi battenti bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto secondo il regolamento CE 391/2009 (vedi QUIIl piano di messa in conformità dovrebbe contenere la data di completamento del processo di adeguamento e omologazione.
Infine gli Stati membri si impegnano a garantire la disponibilità di combustibile per uso marittimo che sia conforme alla nuova direttiva ed informano la Commissione della UE in merito alla disponibilità di tale combustibile per uso marittimo nei propri porti e terminali (disponibilità che dovrà essere garantita dalle Autorità Portuali ovviamente).



NUOVI OBBLIGHI E MODALITÀ OPERATIVE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI DI TENORE ZOLFO NEI COMBUSTIBILI AD USO MARITTIMO
L’Autorità Portuale, nel caso di porti commerciali di interesse nazionale come Spezia, deve verificare la presentazione di prove oggettive sulle notifiche presentate dalla nave che non è riuscita, per cause non imputabili ai gestori, a procurarsi il combustibile a norma.
Se una nave non rispetta le  norme in materia di combustibile per uso marittimo,  deve:
a) presentare un rendiconto delle misure adottate al fine di rispettare le norme; e
b) fornire la prova che ha tentato di acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva nell’ambito del proprio piano di viaggio e che, nei casi in cui non era disponibile nel luogo previsto, ha tentato di individuare fonti alternative ove reperire detto combustibile per uso marittimo e che, nonostante si sia adoperata al massimo per ottenere  combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva, questo non era disponibile per l’acquisto.
Queste informazioni devono essere presentate nel caso di porti alla Autorità Portuale competente.
Le autorità competenti degli Stati membri (Autorità marittime o portuali) utilizzano  le seguenti modalità di campionamento, analisi e ispezione del combustibile per uso marittimo:
a) ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;
e, ove appropriato, le seguenti modalità di campionamento e analisi:
b) campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida per il campionamento di olio combustibile per determinare la conformità all’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi del suo tenore di zolfo; o
c) campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove fattibile sul piano tecnico ed economico, e nei campioni sigillati a bordo delle navi.

In particolare al fine di stabilire se il combustibile per uso marittimo consegnato e utilizzato a bordo delle navi sia conforme ai valori limite di zolfo previsti dalla Direttiva, si ricorre alla procedura di verifica del combustibile stabilita nell’appendice VI dell’allegato VI della convenzione MARPOL (vedi QUI).  




METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI OSSIDI DI ZOLFO ALTERNATIVI ALL’USO DI COMBUSTIBILI PULITI
La nuova Direttiva precisa ulteriormente quanto previsto dalla precedente versione per cui al posto di combustibili con minore tenore di zolfo, si possono utilizzare altri metodi per ridurre le emissioni di ossidi di zolfo.
La nuova Direttiva introduce un nuovo allegato che stabilisce i criteri per definire i metodi di riduzione delle emissioni compatibili con gli obietti della Direttiva.


LIMITI TENORE DI ZOLFO PER I COMBUSTIBILI PER LE NAVI PASSEGGERI
La nuova Direttiva conferma il limite di tenore di zolfo del 1,50% di massa nei combustibili delle navi passeggeri (comprese quelle che attraccano nelle zone a rischio emissioni come i porti commerciali) ma fino al 1/1/2020, dopo quella data i limiti verranno ulteriormente ridotti. Questo posticipare i limiti più bassi sembra un regalo agli armatori , infatti , vedi quinavi da crociera a bassissime emissioni saranno in commercio non prima di 5-10 anni. Resta il fatto che anche i limiti attualmente vigenti, se rispettati sono bassi rispetto a quanto emettono normalmente le navi da crociera in circolazione e di questo dovrà tener conto non solo la futura stazione crocieristica ma anche nell’immediato l’attracco delle navi da crociera nel nostro porto. Anche su questo aspetto il silenzio delle Autorità preposte in primo luogo Autorità Portuale è totale!   



LIMITI PER LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO DA PARTE DELLE NAVI
Altro obiettivo della Convenzione Marpol è quello di limitare fortemente le emissioni di un altro pericoloso inquinante emesso dalle navi in navigazione e in attracco nei porti come quello di Spezia. I limiti sono fissati dalla regola 13 dell’allegato VI alla Convenzione Marpol. Anche per questo inquinanti si stabiliscono valori di emissione dai motori delle navi a seconda della potenza, necessità di apposite certificazione di collaudo, valutazione delle situazioni ambientali e sanitarie nelle aree interessate da dette emissioni. Si ricorda che gli ossidi di azoto favoriscono il moltiplicarsi delle concentrazioni nell’aria delle polveri fini (c.d. PM10 secondario) a prescindere quindi dal rispetto dei valori generali di legge della qualità dell’aria dei singoli inquinanti.



CONCLUSIONI
Attendiamo da parte della Autorità Portuale la comunicazione su cosa ha fatto fino ad ora per rispettare gli obblighi di legge vigenti in materia di emissioni dalle navi che attraccano nel porto di Spezia e soprattutto cosa ha intenzione di fare per adempiere agli obblighi che tra 1 anno saranno in vigore secondo la nuova Direttiva della UE. 








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