Sul
rispetto della normativa relativa alle emissioni delle navi nei porti, come
quello di Spezia, dopo il mio post (vedi
QUI) e
le domande di La Spezia Oggi (vedi QUI) le
risposte delle Autorità competenti o non sono arrivate o sono totalmente
evasive se non addirittura false.
L’Autorità
Portuale continua a non dare, da anni (la normativa nazionale in materia è del
2007), risposte e/o informazioni pubbliche. Eppure le informazioni relative
alle emissioni inquinanti dalle navi nei porti rientrano nella definizione di
informazione ambientale rispetto alle quali gli enti pubblici in possesso non
solo devono rispettarne il diritto all’accesso dei cittadini, ma addirittura
dovrebbero promuoverne la comunicazione pubblica a prescindere da singole richieste
di cittadini e/o associazioni.
La
Capitaneria di Porto interpellate da una redattrice di La Spezia Oggi ha invece fornito
alcune risposte che vanno dalla reticenza e alla totale non corrispondenza al
dettato della legge e soprattutto agli obblighi che ricadono sugli enti di
controllo: appunto Capitaneria e Autorità Portuale.
La Capitaneria afferma:
1. che i controlli sono a
campione e che al massimo occorre tenere un registro dei soli fornitori di
combustibili per le navi che attraccano nel porto;
2. il porto di Spezia non
fa parte delle aree a controllo delle emissioni significative e quindi non devono essere effettuati studi
specifici sull’impatto ambientale delle navi che vi attraccano
Tutto
qui, per la Capitaneria! Peccato che le
cose non stiano assolutamente così le
riassumo di seguito….
RELATIVAMENTE
A CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI DOCUMENTALI
La
tenuta del registro dei fornitori non è l’unico obbligo a carico della Autorità
Portuale e della Capitaneria quale organo di vigilanza a supporto della AP.
Ben
altri sono gli obblighi di controllo di tipo documentale. In generale le Autorità devono
esigere prove circostanziate dalle navi del rispetto dei limiti di emissione, tra le prove vengono individuate il contratto con il fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di classificazione della nave o, per le navi battenti bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto secondo il Regolamento CE 391/2009 (vedi QUI). In particolare devono essere controllati/e:
1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione (vedi QUI) o in un apposito documento di bordo;
2. il bollettino di consegna, da parte del fornitore del combustibile, indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza
1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione (vedi QUI) o in un apposito documento di bordo;
2. il bollettino di consegna, da parte del fornitore del combustibile, indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza
RELATIVAMENTE
ALLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
La
legge non parla di meri controlli a campione (vale a dire a caso e solo per alcune navi) che ovviamente non servirebbero a garantire il rispetto di quelli che sono i
limiti di legge in materia per le emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non
solo ma essendo il controllo prevalentemente documentale come sopra dimostrato
i controlli devono essere sistematici, nel senso che copie dei documenti sopra
elencati devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e
della Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
Infatti
la legge spiega puntualmente le modalità dei controlli che prevedono ispezioni
dei documenti e campionamenti sul combustibili; in particolare le modalità di questo
campionamento sono ben spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO. La convenzione MARPOL è quella da cui discende la normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
RELATIVAMENTE
ALL’INSERIMENTO DEL PORTO DI SPEZIA NELLE AREE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO
DA NAVI
Si
tratta delle zone di controllo delle emissioni in particolare di ossidi di
zolfo per la definizione delle quali sono richiesti, dalla vigente normativa,
particolari studi ed analisi sugli effetti potenziali e reali dell’inquinamento
dalle emissioni da navi nonché dell’impatto cumulativo di queste emissioni con
altre fonti inquinanti. Questi studi sono fondamentali per capire quali limiti
devono essere dati alla espansione di un porto soprattutto se, come il nostro,
molto vicino ad aree densamente abitate e con altre importanti fonti
inquinanti.
La
Capitaneria se la cava affermando che l’area del porto di Spezia non rientra in
queste zone.
La
Capitaneria omette però un elemento fondamentale: il porto di Spezia non
rientra in queste zone per scelta delle Autorità preposte (Governo, Autorità
Portuale).
Infatti
sul punto la legge prevede che anche i porti rientrino potenzialmente in queste
aree e quindi solo dopo i suddetti studi e verifiche , svolti appunto dalle
Autorità preposte, l’IMO (Organizzazione Internazionale Marittima) inserirà o
meno il porto nelle suddette aree in modo definitivo.
Questi
studi e queste analisi non sono mai state fatte violando quindi la procedura
prevista dalla legge e soprattutto dalla Convenzione MARPOL (regole 13 e 14 e appendice III
all’allegato VI) da cui la legge discende come già scritto.
CONCLUSIONI
In
questa città il sistema dei controlli pubblici (ambientali e di prevenzione sanitaria) continua ad essere
caratterizzato da reticenze, omissioni e a mio modesto avviso incompetenze
clamorose.
Vogliamo
metterci una pezza o vogliamo continuare ad andare avanti in questo modo: affermo ciò appellandomi alla Magistratura e agli organi con funzioni di polizia giudiziaria.
Chi non rispetta le proprie funzioni e i propri ruoli soprattutto
in materia di tutela/prevenzione della salute, deve essere indagato ed
eventualmente sanzionato e, perché no, rimosso dai propri incarichi.
Chiedo
troppo? No chiedo solo di vivere in una città normale, in un paese normale dove
tutti possano lavorare senza danneggiare gli altri e rispettando la legge!
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