PRIMA
QUESTIONE: L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL COMUNE
L’intervento
sulla scalinata Cernaia è stato assoggettato,
da parte del Comune di Spezia, ad autorizzazione paesaggistica semplificata ai
sensi del comma 9 articolo 146 Codice del Paesaggio e del DPR 139/2010 (vedi QUI). In
realtà l’intervento in esame non rientra
nelle categorie di opere sottoponibili a procedura semplificata in quanto insistente su immobili appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) comma 1
articolo 136 del Dlgs 42/2004 (Codice del Paesaggio): “le cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi
compresi gli alberi monumentali. “
Relativamente
agli alberi della Scalinata Cernaia sono stati segnalati, come dichiarabili
monumentali ai sensi dell’articolo 12 LR 4/1999 (vedi QUI) due
alberi presenti nella scalinata. Secondo
detta normativa regionale tali alberi non
sono abbattibili una volta inseriti
nell’apposito elenco regionale di cui al comma 2 articolo 12 LR 4/1999. Possono
essere abbattuti solo su autorizzazione
dello Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione
di opere di pubblica utilità.
La
richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata come pure la relazione
di supporto al taglio degli alberi della scalinata, compresi i due definiti
potenzialmente come monumentali non tengono minimamente conto di questa
segnalazione, eppure la richiesta di
autorizzazione paesaggistica ha la data del dicembre 2012 mentre la
segnalazione per gli alberi da classificare come monumentali è in data giugno
2012. La questione degli alberi definibili
come monumentali risulta ancor più significativa alla luce della recentissima legge nazionale 10/2013 (vedi QUI) che
all’articolo 7 e ad integrazione delle vigenti norme regionali (sopra citate)
stabilisce disposizioni per la tutela
degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo
istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il
coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Questa norma dovrebbe comportare una
revisione, sul punto, del progetto di “riqualificazione” di cui stiamo
trattando.
Peraltro
la autorizzazione paesaggistica del Comune è stata rilasciata ai sensi
dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio cioè per interventi in aree o su
immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, quel vincolo che la richiesta
semplificata di autorizzazione paesaggistica dichiara non sussistere al punto
10a (vedi QUI). Appare
quindi incongrua ai fini della corretta procedura autorizzatoria la richiesta
di autorizzazione paesaggistica semplificata avanzata dal responsabile del
procedimento del competente ufficio comunale.
La
procedura semplificata di rilascia
della autorizzazione paesaggistica comporta grosse carenze documentali ai fini della valutazione della
compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Infatti la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata (vedi QUI) relativamente
agli effetti paesaggistici, conseguenti alla realizzazione del progetto, si limita ad affermare (punto
13) che: “la riqualificazione permetterà
di avere una scalinata in perfette condizioni di percorribilità e con
sottoservizi nuovi ed adeguati”; mentre
relativamente alla mitigazione dell’impatto della riqualificazione la richiesta
si limita ad affermare (punto 14) che: “ le
opere non hanno bisogno di mitigazione in quanto verrà riqualificata una
scalinata ad oggi in forte condizioni di degrado”.
Se
fosse stata applicata la richiesta ordinaria di autorizzazione paesaggistica
per interventi minori, come quello di cui stiamo trattando, la richiesta di autorizzazione avrebbe dovuto
contenere e chiarire:
1. sotto il profilo delle caratteristiche del progetto di
riqualificazione: “ Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo
stato di fatto
della preesistenza(5), e andrà allegata documentazione storica
relativa al singolo
edificio o manufatto e con
minor dettaglio all'intorno.
Nelle soluzioni progettuali andrà
curata, in particolare, la
adeguatezza architettonica
(forma, colore, materiali,
tecniche costruttive, rapporto volumetrico
con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio
o il manufatto
preesistente e con l'intorno basandosi su
criteri di continuità
paesaggistica laddove questi contribuiscono a
migliorare la qualità complessiva dei luoghi.”
2. sotto il profilo degli effetti del progetto di riqualificazione: “ la documentazione dovrà
mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento
nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle
soluzioni, basandosi su criteri di congruità
paesaggistica (forme, rapporti
volumetrici, colori, materiali).”
3. sotto il profilo delle misure di mitigazione: “Fermo
restando che dovranno
essere preferite le
soluzioni progettuali che determinano
i minori problemi
di compatibilità paesaggistica,
dovranno essere indicate le opere di mitigazione(7) sia visive
che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che
non possano essere evitati o mitigati”.
Il
testo integrale del modello tipo per la richiesta ordinaria di autorizzazione
paesaggistica è allegato al DPR 12/12/2005, vedi QUI.
SECONDA
QUESTIONE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA
Il
parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici
(vedi QUI) sottolinea
il potenziale vincolo archeologico nell’area
interessata dal progetto, tanto da
richiedere eventuali varianti progettuali in relazione agli interventi previsti
per rete idrica e allaccio fognatura a conferma che l’intervento è tutt’altro
che di riqualificazione di un bene a valenze storico architettonica come quello
in oggetto.
Il
parere della Soprintendenza ai beni
architettonici e paesaggistici (vedi QUI e QUI) fa
esplicito rinvio al comma 1 articolo 12 del Codice del Paesaggio secondo il quale le vie e strade di interesse artistico e
storico, sono vincolati ai sensi del predetto Codice, se la esecuzione delle stesse risalga ad oltre 70 anni. Il tutto salvo che con apposita procedura di
verifica si valuti la non sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
Ovviamente come si ricava dal parere tale verifica non è stata avviata
tanto che la stessa Soprintendenza chiede al Comune di avviarla presso la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria. Tale verifica dovrà essere svolta secondo i
parametri definiti dal Decreto
dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica
dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica” (per il testo vedi QUI).
Come ho scritto anche per il progetto di
P.za Verdi (vedi
QUI) non si capisce come sia stato possibile un
parere favorevole della Soprintendenza, sia pure con alcune prescrizioni, al
progetto di “riqualificazione” della scalinata Cernaia, con tali carenze
istruttorie.
Infine,
come già rilevato per p.za Verdi trattandosi di via (scalinata in questo caso)
a valenza storico architettonica sottoponibile al regime previsto, per questi
beni, dal Codice del Paesaggio, gli
interventi di modifica che la riguardano
devono conformarsi alla Carta italiana del restauro del 1972 (vedi QUI), relativamente alle modalità di riqualificazione dei centri
storici.
La Carta
del Restauro stabilisce che per centri storici, ai fini della applicazione
dei parametri da essa previsti: “ ……. vanno
presi in considerazione non solo i vecchi "centri" urbani tradizionalmente
intesi, ma - più in generale - tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie
o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state
costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi
particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o
architettoniche”.
La Carta
chiarisce il significato di storico
per questi insediamenti come sopra definiti: “Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti
presentano quali testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura
urbana, anche indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o
dal loro particolare aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare
ulteriormente il valore, in quanto non solo l'architettura, ma anche la struttura
urbanistica possiede, di per se stessa, significato e valore”.
La Carta inoltre precisa come devono intervenire le riqualificazioni/restauri delle singole parti dei centri storici, come nel caso in esame:
“Per quanto riguarda i singoli elementi attraverso i quali si attua la salvaguardia dell'organismo nel suo insieme, sono da prendere in considerazione tanto gli elementi edilizi, quanto gli altri elementi costituenti gli spazi esterni (strade, piazze ecc.) ed interni (cortili, giardini, spazi liberi ecc.), ed altre strutture significanti (mura, porte, rocce ecc.), nonché eventuali elementi naturali che accompagnano l'insieme caratterizzandolo più o meno accentuatamente (contorni naturali, corsi d'acqua, singolarità geomorfologiche ecc.). Gli elementi edilizi che ne fanno parte vanno conservati non solo nei loro aspetti formali, che ne qualificano l'espressione architettonica o ambientale, ma altresì nei loro caratteri tipologici in quanto espressione di funzioni che hanno caratterizzato nel tempo l'uso degli elementi stesi. Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura storico-critica: i risultati della quale non sono volti tanto a determinare una differenziazione operativa - poiché su tutto il complesso definito come centro storico si dovrà operare con criteri omogenei - quanto piuttosto alla individuazione dei diversi vari gradi di intervento, a livello urbanistico e a livello edilizio, qualificandone il necessario risanamento conservativo".
CONCLUSIONI
È indiscutibile
che il parere della Soprintendenza
sopra citato ma ancora di più il progetto
presentato dal Comune siano lontanissimi da questa visione realizzando
quindi una carenza istruttoria rilevante
ai fini della tutela di un bene sottoposto, come abbiamo visto, a vincolo
storico architettonico. Il parere
infatti si limita a dare prescrizioni generiche come ripiantare alberi senza
specificarne la specie, recuperare il materiale da demolizione della scalinata,
mantenere in parallelo nuove piante e lampioni.
Ancora
una volta siamo di fronte ad un intervento che spezza la continuità storico
architettonica del nostro centro storico non
garantendo il risanamento conservativo come richiesto dai documenti
ufficiali e dalle norme sopra descritte. Il tutto grazie in primo luogo alla superficialità
amministrativa e tecnica della Amministrazione Comunale coadiuvata da una Soprintendenza
ai beni architettonici che si dimostra
ancora una volta non all’altezza del sui compiti istituzionali.
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