Il
Governo contesta in particolare
quella parte della legge regionale che rinviava ad un elenco di tipologie di
strumenti di pianificazione su scala
minore (al di sotto ad esempio di un territorio comunale) ma con soglie
quantitative in termini ad esempio di m3 di edificato o di m2 di suolo
occupato. L’elenco è contenuto nell’allegato A e la legge regionale ligure
affermava che erano sottoposte a procedura
di verifica ai fini della applicabilità della VAS solo gli strumenti urbanistici elencati nell’allegato A alla
legge.
Precisava
infatti il ricorso del Governo: “Non è conveniente
dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera
quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della
sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli
effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico
contesto territoriale.”
Ora il Consiglio Regionale ha approvato una leggina che cerca di evitare la dichiarazione di incostituzionalità della parte di legge regionale sulla VAS impugnata. Non ci riesce come spiego di seguito......
LA NUOVA LEGGE
REGIONALE LIGURE
La
Regione Liguria consapevole della
ampia possibilità che la Corte Costituzionale accolga il ricorso del Governo ha
approvato una nuova leggina (vedi
QUI) che
cerca di venire incontro ai contenuti
del ricorso governativo. Cerca ma
non ci riesce.
Non ci riesce perché nella Regione
Liguria continuano a prevalere i furbi che cercano di mettere ogni ostacolo,
anche burocratico o formale, per non applicare in modo corretto la normativa
sulla VAS che non dimentichiamolo è di derivazione comunitaria.
Il
governo nel suo ricorso pone una questione assolutamente chiara: il criterio per decidere la sottoponibilità a procedura di verifica
non può basarsi su parametri quantitativi (vedi estensione dell’area
interessata dallo strumento urbanistico da valutare) ma devono soccorrere anche altri criteri:
sensibilità ecologica dell’area interessata, impatti cumulativi con altre
attività inquinanti già presenti etc.
La
Regione Liguria con la sua leggina
cosa afferma invece: sono sottoponibili
comunque a procedura di verifica gli strumenti urbanistici che rientrano
nell’elenco dell’allegato A. Quindi non elimina quell’elenco ex allegato A che invece secondo il
ricorso del governo deve essere dichiarato incostituzionale in quanto in
contrasto con le norme comunitarie in materia di VAS e con le competenze
statali in materia di ambiente.
Ma
soprattutto la Regione Liguria non
recepisce la normativa comunitaria e nazionale sui criteri per la
sottoponibilità a procedura di verifica di VAS gli strumenti urbanistici su
aree minori.
Infatti come ha affermato recentemente il Consiglio di Stato (vedi QUI) quello
che conta non sono le dimensioni dell’area interessata dallo strumento
urbanistico ma la significatività degli impatti.
La
Regione Liguria anche con la sua
ultima leggina mantiene la connessione tra elenco di tipologie di strumenti
urbanistici di cui al predetto allegato A e “potenziali effetti sull’ambiente”, come se ci fosse una
automaticità tra le categorie elencate in tale allegato e il potenziale impatto
sull’ambiente.
Non abrogando l’allegato
A alla
legge regionale sulla Vas la Regione continua a mantenere un criterio di
potenziale esclusione della VAS per tutti gli strumenti urbanistici diversi da quelli che
dell’allegato.
Infatti, e giusto per fare un esempio, prendiamo il punto 4 dell’elenco dell’allegato
A : “incrementi del
suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie
impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale
dell’ambito di riferimento”. Ora e se l’incremento del
suolo fosse del 25% chi lo ha detto che
avrebbe un impatto potenziale ambientale minore? Tecnicamente nessuno è in grado di dirlo, a priori, ma va dimostrato in concreto attraverso
appunto la procedura di verifica.
In
realtà il Consiglio di Stato ha ben
chiarito cosa si debba intendere per impatto significativo sull’ambiente ai
fini della applicazione della procedura di verifica della VAS. Secondo il Consiglio di Stato il
riconoscimento di significativo impatto ambientale
anche su aree limitate, non si deve ricavare: “da elementi congetturali od
ipotetici,” come sono le soglie astratte in termini di m3 di edificato o di m2 di
suolo occupato indicate nell’allegato A
della legge regionale ligure in esame. Sarà l’istruttoria concreta sul singolo
strumento che potrà dimostra se l’impatto è o non è significativo.
Afferma infatti il
comma 3 articolo 3 della Direttiva sulla VAS (DIR 2001/42/CE): “Per i piani e i
programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo
se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente”……
e come lo determinano? Con la procedura di verifica: "Elementary, my dear Watson!”; ma evidentemente
in Regione Liguria non conosco ne Arthur Conan Doyle , ne la normativa
comunitaria sulla VAS!
CONCLUSIONI
Ancora un volta la
Regione Liguria, giocando con i “raggiri” da azzeccagarbugli, cerca di
applicare in modo limitato la normativa sulla VAS. Tutto ciò dimostra due cose:
1. la Regione Liguria ha una concezione minimalista del rispetto delle norme
ambientali
2.la corretta applicazione della
procedura di VAS fa paura al partito del cemento e ai suoi occulti e
palesi rappresentanti nell’ente Regione
La
speranza è che a questo punto la Corte Costituzionale bocci, come spesso è
avvenuto in passato (ad esempio sulla caccia), la incompetente arroganza della Regione
Liguria.
P.S.
Riporto,
di seguito, gli innumerevoli casi da me
descritti in questi ultimi anni di violazione della normativa sulla VAS da
parte degli uffici della Regione Liguria
6. Santa
Margherita Ligure, emblematico, anche se non rientrante nella provincia
spezzina (vedi QUI).
8. Ampliamento Ipercoop Sarzana (vedi QUI).
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