venerdì 15 febbraio 2013

Regione Liguria gioca con le parole per non applicare la VAS ai piani urbanistici

Come avevo già spiegato in altro post (vedi QUI), il Governo ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la recente legge della Regione Liguria che disciplina la valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) dei piani urbanistici e territoriali nonché dei programmi a rilevanza ambientale.

Il Governo contesta in particolare quella parte della legge regionale che rinviava ad un elenco di tipologie di strumenti  di pianificazione su scala minore (al di sotto ad esempio di un territorio comunale) ma con soglie quantitative in termini ad esempio di m3 di edificato o di m2 di suolo occupato. L’elenco è contenuto nell’allegato A e la legge regionale ligure affermava che erano sottoposte a procedura di verifica ai fini della applicabilità della VAS solo gli strumenti urbanistici elencati nell’allegato A alla legge.

Precisava infatti il ricorso del Governo: Non è conveniente dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale.”

Ora il Consiglio Regionale ha approvato una leggina che cerca di evitare la dichiarazione di incostituzionalità della parte di legge regionale sulla VAS impugnata.  Non ci riesce come spiego di seguito......



LA NUOVA LEGGE REGIONALE LIGURE
La Regione Liguria consapevole della ampia possibilità che la Corte Costituzionale accolga il ricorso del Governo ha approvato una nuova leggina (vedi QUIche cerca di venire incontro ai contenuti del ricorso governativo.     Cerca ma non ci riesce.  
Non ci riesce perché nella Regione Liguria continuano a prevalere i furbi che cercano di mettere ogni ostacolo, anche burocratico o formale, per non applicare in modo corretto la normativa sulla VAS che non dimentichiamolo è di derivazione comunitaria.
Il governo nel suo ricorso pone una questione assolutamente chiara: il criterio per decidere la sottoponibilità a procedura di verifica non può basarsi  su parametri  quantitativi (vedi estensione dell’area interessata dallo strumento urbanistico da valutare)  ma devono soccorrere anche altri criteri: sensibilità ecologica dell’area interessata, impatti cumulativi con altre attività inquinanti già presenti etc.

La Regione Liguria con la sua leggina cosa afferma invece: sono sottoponibili comunque a procedura di verifica gli strumenti urbanistici che rientrano nell’elenco dell’allegato A.  Quindi non elimina quell’elenco  ex allegato A che invece secondo il ricorso del governo deve essere dichiarato incostituzionale in quanto in contrasto con le norme comunitarie in materia di VAS e con le competenze statali in materia di ambiente. 

Ma soprattutto la Regione Liguria non recepisce la normativa comunitaria e nazionale sui criteri per la sottoponibilità a procedura di verifica di VAS gli strumenti urbanistici su aree minori.  
Infatti  come ha affermato recentemente il Consiglio di Stato (vedi QUI) quello che conta non sono le dimensioni dell’area interessata dallo strumento urbanistico ma la significatività degli impatti.
La Regione Liguria anche con la sua ultima leggina mantiene la connessione tra elenco di tipologie di strumenti urbanistici di cui al predetto allegato A e “potenziali effetti sull’ambiente”, come se ci fosse una automaticità tra le categorie elencate in tale allegato e il potenziale impatto sull’ambiente. 

Non abrogando l’allegato A alla legge regionale sulla Vas la Regione continua a mantenere un criterio di potenziale esclusione della VAS per tutti gli strumenti  urbanistici diversi da quelli che dell’allegato.
Infatti, e giusto per fare un esempio, prendiamo il punto 4 dell’elenco dell’allegato A : “incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento”. Ora e se l’incremento del suolo fosse  del 25% chi lo ha detto che avrebbe un impatto potenziale ambientale minore?  Tecnicamente nessuno è in grado di dirlo,  a priori,  ma va dimostrato in concreto attraverso appunto la procedura di verifica.  

In realtà il Consiglio di Stato ha ben chiarito cosa si debba intendere per impatto significativo sull’ambiente ai fini della applicazione della procedura di verifica della VAS.  Secondo  il Consiglio di Stato  il riconoscimento di significativo impatto ambientale anche su aree limitate, non si deve ricavare: “da elementi congetturali od ipotetici,”  come sono le soglie astratte in termini di m3 di edificato o di m2 di suolo occupato indicate  nell’allegato A della legge regionale ligure in esame.  Sarà l’istruttoria concreta sul singolo strumento che potrà dimostra se l’impatto è o non è significativo.
Afferma infatti il comma 3 articolo 3 della Direttiva sulla VAS (DIR 2001/42/CE): “Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente”…… e come lo determinano? Con la procedura di verifica:  "Elementary, my dear Watson!”; ma evidentemente in Regione Liguria non conosco ne Arthur Conan Doyle ,  ne la normativa comunitaria sulla VAS!



CONCLUSIONI
Ancora un volta la Regione Liguria, giocando con i “raggiri” da azzeccagarbugli, cerca di applicare in modo limitato la normativa sulla VAS. Tutto ciò dimostra due cose:
1. la Regione Liguria ha una concezione minimalista del rispetto delle norme ambientali
2.la corretta applicazione della  procedura di VAS fa paura al partito del cemento e ai suoi occulti e palesi rappresentanti nell’ente Regione 
La speranza è che a questo punto la Corte Costituzionale bocci, come spesso è avvenuto in passato (ad esempio sulla caccia),  la incompetente arroganza della Regione Liguria.



P.S. 
Riporto, di seguito,  gli innumerevoli casi da me descritti in questi ultimi anni di violazione della normativa sulla VAS da parte degli uffici della Regione Liguria

1. Waterfront a Spezia (vedi  QUI e QUI)  
2. attuazione Piano Regolatore del Porto (vedi QUI
3. Portovenere (vedi QUI
4. Ameglia (vedi QUI)
5. Follo  (vedi QUI)  
6. Santa Margherita Ligure, emblematico, anche se non rientrante nella provincia spezzina (vedi QUI). 
7. outlet di Brugnato, del Progetto Botta di Sarzana, del Centro Commerciale di Romito (vedi QUI)
8. Ampliamento Ipercoop Sarzana  (vedi QUI).  














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