martedì 23 maggio 2023

UE: nuovi obiettivi nazionali di riduzione dei gas serra entro il 2030

Con un nuovo Regolamento (UE) 2023/857 (QUI) vengono stabiliti nuovi obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % (prima era 30%) rispetto al 2005. Il nuovo Regolamento pone l’accento sul ruolo significativo delle emissioni di gas serra diverse dalla CO2: metano, protossido di azoto e gas fluorurati.

Il Regolamento modifica quindi la normativa UE precedente che si ricostruisce in sintesi di seguito in questo post per poi analizzare i contenuti principali di questo nuovo Regolamento.

Ma vediamo i passaggi normativi che hanno portato al nuovo Regolamento e successivamente una sintetica descrizione degli obiettivi e contenuti dello stesso.



LA NORMATIVA PREVIGENTE AL NUOVO REGOLAMENTO
L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo fissato per il 2030 della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 %, concordato dal Consiglio europeo nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Tale quadro normativo è costituito:

1. dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS),

2. dal Regolamento (UE) 2018/841 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio (N.B. recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 vedi questo post sul mio blog QUI) che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF)

3. dal Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla Direttiva 2003/87/CE né dal Regolamento (UE) 2018/841.

 

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2021/1119 (QUI) l’Unione ha sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative.

Questo regolamento stabilisce inoltre:

1. un obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

2. il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

 

Il Regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’attuale obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 di tale regolamento categorie di fonti IPCC:

«energia»,

«processi industriali e uso dei prodotti»,

«agricoltura»

«rifiuti».

Le categorie suddette sono state determinate ai sensi del Regolamento (UE) n. 525/2013 (ora abrogato dal Regolamento UE 2018/1999 QUI), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Il Regolamento 2018/842 stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

 


IL NUOVO REGOLAMENTO

Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 modifica, adattandolo alla evoluzione del quadro normativo UE sugli obiettivi per la neutralità climatica, il Regolamento 2018/842.

Il nuovo Regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % (prima era 30%) rispetto al 2005 nei settori relativi alle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti” determinate ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio (N.B. anche questo modificato recentemente dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 vedi in questo post QUI), escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della Direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo”.

Il nuovo Regolamento nelle sue premesse rileva come le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2, quali metano, protossido di azoto e gas fluorurati, rappresentano oltre il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Le emissioni di gas a effetto serra diverse dalla CO2 sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2018/842 e pertanto rientreranno necessariamente nelle misure che gli Stati membri adotteranno per conseguire i rispettivi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 ai sensi del nuovo regolamento. Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione un progetto di aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione pubblicherà orientamenti al riguardo, anche per incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi e politiche volti a ridurre le emissioni di metano.

 

 

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