mercoledì 19 dicembre 2018

Perché regolamentare il rumore da attività portuale in zone densamente abitate, è necessario


Come spiego sinteticamente, nell'articolo della Nazione pubblicato a fianco, non si tratta di essere pro o contro i porti. 
Questa è una stronzata propagandistica che tiene insieme un ambientalismo ideologico, peraltro a me sconosciuto, con operatori portuali egoisti che trattano il territorio come fosse di loro proprietà e non concessionato dallo Stato.
Occorre quindi regolamentare le modalità di monitoraggio,  i limiti di emissione rumorose e una adeguata zoonizzazione delle aree portuali in rapporto alle confinanti aree residenziali. Sia chiaro  questo non lo scrivo e penso io lo dice la legge come riporto di seguito.  


LE CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI RUMOROSE DAI PORTI
Le Fonti di rumore nei porti (come confermano le indagini del sistema Arpa) sono molteplici e questo spiega la difficoltà a misurare e valutare l’impatto acustico dalle attività portuali: i motori delle navi (compresi gli impianti di ventilazione) durante la fase di ricovero ai moli, gli altoparlanti per le segnalazioni connesse alle operazioni di imbarco-sbarco dei passeggeri del terminal traghetti e turistico, la movimentazione di auto rimorchi e mezzi operativi di trasbordo container, movimentazione di container con particolare riferimento agli urti durante il posizionamento, i dispositivi di segnalazione acustica delle gru e dei mezzi operativi e le operazioni di picchettaggio degli scafi nei bacini di carenaggio e non.
Questo comporta che, a seconda della attività prevalente nei porti in rapporto alla zona residenziale contermine, la percezione del rumore cambia ma cambia anche la fonte che lo produce.



LE NORME INATTUATE PER REGOLAMENTARE SPECIFICAMENTE LE EMISSIONI DA ATTIVITÀ PORTUALE
La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art.11 della L.447/95, tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, a limiti di emissione, di immissione ed ai valori di attenzione previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.” Inoltre l’art. 4, di tale decreto, sancisce, che anche i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
Per i porti il decreto attuativo che prevede opportune fasce di pertinenza è l’unico che non è ancora stato emanato, pertanto esiste gran confusione, in quanto i limiti risultano spesso aggirati per l’esistenza di classificazioni acustiche non adeguate alla reale attività che si svolge in porto in , sia per il più che probabile superamento del criterio differenziale nelle abitazioni prospicienti gli approdi.

Vediamo la normativa di riferimento che rimanda a regolamenti specifici sulla tutela dall’inquinamento acustico prodotto dai porti:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico: Articolo  11 [NOTA 1]. Regolamenti di esecuzione
« 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici. »

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore : Articolo 5: Infrastrutture dei trasporti
1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
 1. All'articolo 11 della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  1.  Con  uno  o  più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del  mare,  di  concerto  con  i   Ministri   della   salute,   delle infrastrutture e dei  trasporti,  della  difesa,  dei  beni  e  delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o  più  regolamenti, distinti  per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo,… »

Modifiche dell'articolo 8  della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 8  della legge  26  ottobre 1995, n. 447,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:  «2-bis. La valutazione di impatto acustico di  infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità  di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore,  secondo  quanto  previsto  dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo [NOTA 2].; “



LA QUESTIONE DELLA ZOONIZZAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PORTUALI
Come si vede nella tabella di seguito riprodotta i porti sono inseriti in classe IV. Da un lato questo comporta la applicazione di limiti di emissioni rumorose più bassi da rispettare ma allo stesso tempo così si rimuove che nella classe IV rientrano anche le aree urbane con alta densità di popolazione.
Questo comporta che, rimanendo nel quadro della vigente normativa la collocazione dei porti italiani spesso comporta che la classificazione  acustica del territorio comunale veda in sequenza le aree portuali  e retroportuali   nelle classi 4, 5, 6   in poche decine o centinaia di metri tra la classe 6 e la classe 4.

Quanto sopra, considerate le caratteristiche delle emissioni rumorose da attività portuale, e soprattutto la vicinanza di gran parte dei porti italiani a grossi centri abitati, comporta che la attuale classificazione non permette di realizzare delle fasce di rispetto di tutela per i residenti adeguate non tanto al rispetto dei limiti di immissione ed emissioni acustica ma anche sul disturbo della quiete pubblica ma anche al concetto di fastidio ex lettera  h) comma 1 articolo 2 del DLgs 194 del 2005, secondo cui per «fastidio» si intende  la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunità di persone.

Si tratta quindi di definire con apposito regolamento ministeriale delle fasce di rispetto secondo il principio del fastidio  soprattutto per i porti vicini a grossi centri urbani, in Liguria tutti.  

Tutto questo trova riscontro negli indirizzi della giurisprudenza amministrativa. Si vedano le seguenti sentenze che riporto a titolo esemplificativo:

TAR Lombardia  sez. III 29/12/1997 n. 2235 un corretto procedimento di azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che sia la qualificazione, sia il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantire un adeguato abbattimento.
Questo ultimo criterio, relativo allo spazio , e cioè alla distanza che deve esistere tra le diverse tipologie di emissione è un criterio interessante. Per la prima volta si tiene conto di un elemento tipico dell’inquinamento acustico, e cioè del suo essere etereo, caratteristica questa che non permette di renderlo effettivamente limitabile nell’ambito di una determinata zona. 
Ciò sia per i limiti degli interventi di riduzione sia per le diversità standard di emissione permessi   a seconda dei diversi usi dell’area.
Di conseguenza se in una zona prevalentemente industriale  è permessa una certa emissione, questa emissione anche se in termini residuali non potrà non incidere sull’area limitrofa.
Ecco dunque che il giudice amministrativo opportunamente dichiara che non può ritenersi ragionevole perché non fondato  su una realistica rappresentazione  della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni  non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.

TAR Lombardia Brescia 27/5/2003 n. 751 : “L’azzonamento acustico del territorio deve essere condizionato dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti, dai livelli di rumore prodotti e dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato abbattimento”. In particolare secondo il TAR la zoonizzazione da parte del Comune deve prevedere una gradualità nel succedersi delle varie zone omogenee che garantisca un reale abbattimento delle emissioni sonore evitando al contempo un contatto diretto tra aree di diversi livelli di immissioni . In questo senso si vedano anche TAR Toscana 2454/2003 e Lombardia – sez. Brescia 950/1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



(articolo così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2017)

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.   

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