lunedì 30 maggio 2016

Corte Costituzionale: obbligo Intesa con la Regione per nuovo Progetto rigassificatore

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 110 depositata lo scorso 20 maggio 2016 (vedi QUI) è stato autorevolmente ribadito che anche per gli impianti di rigassificazione (nuovi o loro ampliamenti) come pure per le strutture di stoccaggio del gas, senza Intesa con la Regione territorialmente competente non è possibile rilasciare la autorizzazione e questo a prescindere che l’impianto sia stato o meno classificato come di interessa strategico.


Si tratta una sentenza che conferma un indirizzo della Corte Costituzionale in materia di rapporti Stato Regioni  per gli impianti energetici. Indirizzo che potrebbe però essere stravolto se passasse la riforma costituzionale approvata dal parlamento e che attende a ottobre il referendum confermativo.
In questo post analizzerò la nuova sentenza della Corte Costituzionale per poi riprendere la attuale procedura autorizzatoria prevista sia per i rigassificatori che per i depositi di gas compresi quelli per il GNL proposti per il nostro Golfo


LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: SENZA INTESA CON LA REGIONE NIENTE
Nella sentenza in esame la Corte Costituzionale pur respingendo il ricorso di tre Regioni (Abruzzo, Marche, Calabria) in relazione all’articolo 37 della legge 164/2014 che aveva introdotto l’ennesima semplificazione delle procedure per varie tipologie di impianti energetici, ha comunque ribadito il ruolo decisivo delle Regioni. Ruolo non scalfito minimamente anche dalla nuova legge oggetto dl giudizio di costituzionalità in particolare il  comma 1 articolo 37 della legge 164/2014.
Questa  disposizione impugnata  attribuisce  direttamente  il  “carattere   di   interesse strategico” a tutte le categorie di infrastrutture  indicate  al suo primo  comma, compresi i terminali di rigassificazione del GNL e quindi i loro ampliamenti nonché i depositi di stoccaggio del gas
Ma, sempre secondo la Corte, non  è prevista, in questa norma una procedura per l'individuazione, nell'ambito della categoria di  riferimento, delle specifiche strutture da definirsi strategiche. Nè, ed è ciò che più conta, l'attribuzione del carattere di interesse strategico risulta  strumentale ad una attività di programmazione e progettazione,  in  funzione della realizzazione di specifiche infrastrutture rientranti in ciascuna delle categorie.
Sicché, è d'obbligo concludere che la norma impugnata  non modifica - né espressamente, né  implicitamente  -  le  singole discipline  di   settore,   dettate   per   la   localizzazione,   la realizzazione ovvero l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna delle categorie di infrastrutture in essa elencate, ognuna delle quali prevede l’obbligo della Intesa con la singola Regione interessata.
Quindi nessuna deroga anche da parte di questa nuova normativa, in  tema  di  chiamata  in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni.
Conclude la Corte Costituzionale:  “ In  definitiva,  l'attribuzione  di   «carattere   di   interesse strategico» contenuta nell'art. 37, comma 1,  del  d.l.  n.  133  del 2014, come convertito -  da  ritenere  espressione  normativa  di  un indirizzo volto a fornire impulso e rilievo allo sviluppo  energetico nazionale - deve essere collocata  e  interpretata  alla  luce  delle specifiche discipline che regolano  localizzazione,  realizzazione  e autorizzazione  all'attività,  per  ciascuna  delle   infrastrutture elencate dalla disposizione impugnata, la quale, così  interpretata, non reca perciò  alcuna  lesione  alle  attribuzioni  costituzionali regionali.”

L’Intesa con la Regione quindi è comunque essenziale, nell’attuale quadro costituzionale, a prescindere dalle procedure autorizzatorie previste dalla normativa di settore sia per i Rigassificatori come quello di Panigaglia che per i depositi di GNL  per autotrazione e per le navi, come quello/i prospettati anche per il Golfo di Spezia.

Per una analisi delle procedura autorizzatorie  per questi impianti si veda QUI e QUI

Se qualcuno pensa che nel referendum costituzionale di ottobre siano in gioco solo il permanere delle due Camere quindi si sbaglia di grosso 


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