venerdì 19 giugno 2015

La legge sul Santuario dei Cetacei non vieta solo le gare di motonautica!

La gara di motonautica nel nostro Golfo è stata giustamente vietata perché così dice la legge istitutiva del Santuario dei Cetacei. Legge che evidentemente è poco conosciuta da chi, insultando gratuitamente le associazioni ambientaliste, ha cercato di giocare con le definizioni tecniche, cercando distinguere acque portuali da acque interne. Peraltro una curiosità la norma che vieta le gare di questo tipo è stata inserita nell’Accordo istitutivo del Santuario esclusivamente dall’Italia e adottata nelle prescrizioni contenute nella Carta di Partenariato (per il testo della quale vedi QUItra Comuni rivieraschi e Autorità Centrale competente – vedi immagine di apertura di questo post

Voglio in particolare ricordare che l’Accordo per l’istituzione del Santuario dei Cetacei (recepito in Italia dalla LEGGE 11 ottobre 2001, n. 391, per il testo completo con allegato l’Accordo vedi QUI)  prevede all’articolo 3 che: “Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti.”

Voglio ulteriormente ricordare che secondo la Convenzione Internazionale sul diritto del mare (Montego Bay 1982),  per acque interne si intendono: “Le acque comprese tra la costa e le linee di base (v.) del mare territoriale (v.) costituiscono le acque interne “ (GINEVRA I,5,1; UNCLOS 8,1).

La definizione di acque portuali non esiste nel nostro ordinamento giuridico, anzi volendo essere capziosi non esiste neppure una definizione di porto, ricostruibile solo dalla dottrina e la giurisprudenza peraltro molto dibattuta. Il porto rientra nel demanio marittimo ma qui siamo nel campo della gestione dei beni demaniali.   Ciò trova conferma nella Convenzione Internazionale sul diritto del Mare che definisce non le acque portuali ma il porto in relazione alle opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale (articolo 11).
Insomma una confusione, anche da parte di chi ricopre funzione tecniche nella Autorità Portuale,  senza alcun senso vista la chiarezza delle due norme sopra citate.

Chiuso quindi il discorso sulla fattibilità legale della gara di motonautica.


ALTRI DIVIETI E OBBLIGHI DA RISPETTATE NEL SANTUARIO DEI CETACEI
Ma a questo punto, se non vogliamo essere un poco ipocriti, dobbiamo anche ricordare che quello delle gare a motore non è l’unico divieto od obbligo di tutela ambientale che l’Accordo sopra citato prevede.

Quindi la bloccata gara di motonautica spero sia l’occasione o la scusa per avviare una seria analisi su quanti, degli obblighi previsti dalla Accordo (che ripeto è legge nel nostro Paese), siano attualmente rispettati.
Anche per evitare clamorosi scivoloni come quello del mancato parere del Comitato di Pilotaggio (il Comitato che dovrebbe gestire l’attuazione dell’Accordo istitutivo del santuario dei Cetacei) sul rigassificatore al largo di Livorno (vedi QUI

Ma quali sono questi ulteriori obblighi, li voglio  elencare di seguito sinteticamente:

Regolamentazione gare nautiche a motore di qualsiasi tipo
Intanto andrebbe definito e attuato compiutamente quanto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo istitutivo del Santuario: “Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.” Questo eviterebbe nel futuro discussioni inutili e divisive  su ogni nuova proposta di gare, dovendo ogni volta rinviare alla discrezionalità del ministero dell’Ambiente la decisione finale.

Divieti e obblighi in generale
Più in generale questi sono i divieti e gli obblighi per gli stati aderenti all’Accordo istitutivo del Santuario e per le istituzioni locali aderenti alla Carta di Partenariato
1. Intensificazione delle attività contro l’inquinamento del mare, di qualsiasi origine, che possa avere un impatto sui mammiferi marini e il loro habitat
2. Soppressione progressiva degli scarichi tossici provenienti da terra
3. Divieto di cattura o turbativa dei mammiferi marini
4. Adeguamento alla normativa comunitaria sulla pesca
5. Regolamentazione attività turistiche di osservazione dei cetacei
6. Prevenzione collisioni in mare tra natanti e mammiferi

Divieti e limiti al traffico mercantile
Secondo il comma 1 articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 Marzo 2012 nel Santuario dei Cetacei  all'ingresso e la  navigazione  nell'intera  area  marina (dalla costa in poi per capirci ndr.) , le navi  che  trasportano  su  ponti scoperti e in  colli  sostanze  rientranti  nelle  tipologie  delle merci pericolose[1], anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e  vagoni,  devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al  fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi.   
Su questo obbligo di legge il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha inviato a tutte le autorità marittime locali una circolare con la quale le invita a far adottare dai propri uffici: “misure tese a mantenere il massimo livello i controlli dei sistemi di rizzaggio delle merci a bordo delle navi mercantili italiane e straniere” (per il testo della Circolare vedi QUI). Sarebbe bene conoscere anche per il Porto di Spezia come questa circolare sia stata fino ad ora attuata.



CONCLUSIONE
Quanto sopra quindi per dimostrare che non c’è alcuna “perversa”  e unilaterale ostilità verso le gare di motonautica ma solo la richiesta di rispettare gli obblighi di legge che ovviamente non valgono solo per queste gare ma anche per tutto il resto compreso il ruolo della nautica da diporto  e del traffico mercantile che a differenza delle gare solcano le aree marine di cui stiamo trattando tutti i giorni e non una-tantum come le gare di motonautica.



[1] ex allegato III della convenzione internazionale per la  prevenzione dell'inquinamento  da  navi  Marpol  73/78  e  al  Codice   marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  - IMDG  Code







2 commenti:

  1. Leggo solo oggi questo articolo riguardante il Santuario dei Cetacei e le norme sulla navigazione nell'area che lo interessa. In particolare lei parla del fatto che le gare di motonautica di ogni genere sono vietate. Io le chiedo però se questo esplicito divieto ci sia nella normativa perchè io leggendo tutta la legge dell'11 ottobre 2001 n. 391 questo esplicito e categorico divieto non c'è. Si dice come lei ha riportato “Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.” Quindi in teoria ma anche in pratica un certo tipo di gare può essere di fatto organizzato se il Ministero dell'Ambiente ne dà il consenso...

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  2. il comma 1 articolo 5 della legge recita: "senza concertazione tra gli stati membri dell'Accordo istitutivo dei cetacei nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore". Siccome la concertazione alo stato non esiste soprattutto nel caso esaminato nel mio post la competizione non poteva essere tenuta...... ma il mio post ovviamente tratta anche di altro usando solo come punto di partenza la questione della ipotizzata gara spezzina.

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