martedì 13 maggio 2014

Rumore e quiete pubblica: una legge a favore degli inquinatori

La legge 67 del 28 aprile 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 maggio vedi  QUI, in particolare lettera b) comma 2 articolo 1) , delega il Governo a riformare il sistema sanzionatorio penale soprattutto con riferimento alle contravvenzioni cioè ai cosiddetti reati minori che poi, ad esempio nel campo ambientale, minori non sono per niente, basti pensare ad esempio ai reati di getto di cose pericolose (inquinamento atmosferico) ex articolo 674 del Codice Penale o  di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (inquinamento acustico) ex articolo 659 del Codice Penale.

In generale la legge 67/2014 esclude dalla depenalizzazione i reati relativi alla materia ambientale, tranne proprio quello sopra citato ex articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni rumorose.
Il reato che si vuole trasformare in un semplice illecito amministrativo recita“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”

Questa depenalizzazione si inserisce in una strategia normativa in atto da tempo volta a depotenziare gli strumenti di repressione penali e civili nella lotta contro l’inquinamento da rumore, un esempio in questo senso è stato il depotenziamento del concetto di “normale tollerabilità” di un emissione sonora ed aereiforme ex articolo 844 Codice Civile.



IL DEPOTENZIAMENTO DEL CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITÀ DELLE EMISSIONI RUMOROSE
La legge 13/2009 all’articolo 6ter, afferma che  nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.   E’ indiscutibile come obiettivo di questa legge era, ed è,  quello di aggirare un certo indirizzo della giurisprudenza ordinaria  secondo il quale  è intollerabile , ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, quel rumore che supera di 3 decibel il rumore di fondo. Infatti al posto di questo limite restrittivo per le attività industriali (ad esempio) si applicheranno i limiti più permissivi della normativa quadro sul rumore[1].  L’’impostazione espressa dalla norma introdotta con la legge di conversione ora esaminata era già stata avanzata in un disegno di legge del 2005 si leggeva nella relazione di presentazione che introducendo la concezione più permissiva suddetta si sarebbe garantito che “Le nostre imprese, già provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così  avere una tranquillità e una certezza nel loro operare quotidiano”. La tranquillità del cittadino/residente non è pervenuta!
Questa impostazione formalistica (si ha inquinamento da rumore solo se si superano i limiti di legge) e permissiva ( i valori di riferimento sono ben maggiore dei 3 decibel indicati dalla giurisprudenza, vedi sopra) è in palese contrasto con un indirizzo prevalente della stessa Cassazione in sede civile che,  intervenendo sui poteri di regolamentazione comunali in materia di inquinamento acustico, afferma che, pur nel rispetto dei limiti di emissione sonora della legislazione statale , ciò : “non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata” (Cassazione Sezione prima civile – 12 giugno-1 settembre 2006, n. 18953 , vedi anche Cassazione  15081/03).



IL CONTRASTO DELLA NUOVA LEGGE DELEGA CON GLI INDIRIZZI DELLA CASSAZIONE PENALE
La nuova legge che stiamo qui esaminando prosegue in questa azione di demolizione degli strumenti legali di tutela dei cittadini contro l’inquinamento da rumore.
Si depenalizza un reato, quello ex articolo 659 del codice penale (senza distinguere tra le due ipotesi di reato distinte tra il primo ed il secondo comma vedi il testo all’inizio del presente post),  che la giurisprudenza della Cassazione penale ha sempre considerato, nella versione primo comma dell’articolo 659,  norma di chiusura nella tutela contro il rumore.  Chiusura nel senso che tale reato  integrava la fattispecie di disturbo della quiete dei cittadini quando non erano sufficienti i limiti di legge che come è noto sono superiori ai limiti fissati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità soprattutto nella  notte [2]. In particolare l’OMS raccomanda che la popolazione non dovrebbe essere esposta a livelli superiori ai 30 decibel durante la notte, considerata la soglia massima per proteggere i cittadini, compresi i gruppi più vulnerabili, invece la attuale normativa che comunque anche nelle aree particolarmente protette , nel periodo notturno, prevede valori sempre superiori ai 35 decibel .
Non a caso la più recente normativa di derivazione comunitaria (lettera  h) comma 1 articolo 2 del Decreto Legislativo 194/2005 attuazione direttiva quadro sul rumore ambiente, non pienamente attuata nel nostro Paese al di la della lettera della legge) ha introdotto il concetto di fastidio per il quale si intende:  “la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunità di persone”.
Un esempio di fastidio così inteso, cioè a prescindere dai limiti di legge delle emissioni sonore recepite dall’orecchio umano, sono sicuramente le attività portuali che impattano sui quartieri est della città di Spezia.

Ebbene secondo al giurisprudenza della Cassazione penale l’introduzione della legislazione specialistica sulla tutela dal rumore non ha mai abrogato la norma del codice penale qui esaminata e che ora si vuole depenalizzare con la legge delega del Parlamento. Questo perché secondo la Cassazione l’articolo 659 del codice penale e la legge sul rumore hanno: ” …..obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una (quella del Cp) mira a colpire gli affétti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che l’uno di strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutto le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo della persone; l’altra (quella della legge 447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un certo valore soglia, a prescindere dall’accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo” (Cassazione penale, 443/01; 2316/98 - ). A conferma di questa interpretazione anche recente autorevole dottrina secondo cui relativamente ai due commi dell’articolo 659 occorre distinguerne le finalità: “in particolare, mentre la fattispecie di cui al primo comma ipone che vengano accertati sempre gli effetti negativi prodotti dalla rumorosità proprio perché tale previsione è volta a tutelare principalmente la quiete e la tranquillità pubblica, quella di cui al secondo comma si manifesta ogni qualvolta si superino semplicemente i limiti di tollerabilità consentiti, indipendentemente dall’esame degli effetti negativi prodotti”  (Ferrara, Sandulli - Trattato di diritto dell’ambiente  tomo II pag. 761 ed. Giuffrè 2014).  


Peraltro sulla possibile depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all’articolo 659 la Cassazione più recentemente aveva chiarito che solo con riferimento alla fattispecie del secondo comma dell’articolo 659 si poteva parlare di parziale depenalizzazione, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (legge sulla depenalizzazione), laddove si accerti la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma della legge quadro sul rumore: legge n. 447/1955. (Cass. Penale Sez. I n. 33072 del 5 settembre 2011)
Infatti precisa la Cassazione: “ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità” (vedi tra le molte, Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994; Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998).



CONCLUSIONI
Ancora una volta con un tecnicismo giuridico si depotenziano gli strumenti legali di tutela della salute dei cittadini, in particolare con riferimento al concetto di raggiungimento della quiete notturna l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto modo di affermare in un suo importante report (vedi nota 2 presente post) del 2009:
La revisione delle evidenze scientifiche disponibili ha portato il gruppo di lavoro a queste conclusioni:
1. il sonno è una necessità biologica e il sonno disturbato è associato a numerosi effetti avversi;
2. ci sono sufficienti evidenze degli effetti biologici del rumore durante il sonno, fra cui: aumento del battito cardiaco, eccitazione, cambiamenti di fase del sonno, alterazioni ormonali e risvegli improvvisi;
3. ci sono sufficienti evidenze che l’esposizione al rumore notturno induce a riportare disturbi del sonno, aumento dell’uso di medicinali, aumento dei movimenti del corpo e insonnia;
4. i disturbi del sonno hanno un impatto sulla salute futura e sul benessere generale della persona;
5. ci sono limitate evidenze che il cattivo sonno provochi stanchezza cronica, incidenti e ridotte performance lavorative e intellettive;
6. ci sono limitate evidenze che i rumori notturni provochino condizioni cliniche come malattie cardiovascolari, depressione e altri disturbi mentali. Questi effetti, ancora poco indagati, sembrano tuttavia plausibili;
7. i bambini, gli anziani, le donne incinte e i lavoratori a turno sono le categorie più vulnerabili al rumore notturno e quindi più a rischio.”






[1] http://www.rumoreincasa.it/Articoli/le_immissioni_nelle_abitazioni_la_nuova_legge_modifica_la_normale_tollerabilit%C3%A0.html

[2] http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf

2 commenti:

  1. A parte il giudizio estremamente negativo su questa depenalizzazione che persegue non l'interesse dei cittadini a preservare la loro salute , bensi' gli interessi economici di pochi , e l'attuale esecutivo non fa altro che tirargli la volata!!!!!!! BRAVO RENZI.

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  2. A parte il giudizio estremamente negativo su questa depenalizzazione che persegue non l'interesse dei cittadini a preservare la loro salute , bensi' gli interessi economici di pochi , e l'attuale esecutivo non fa altro che tirargli la volata!!!!!!! BRAVO RENZI.

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