OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DI
FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Il Consiglio dei
Ministri attraverso l’Avvocatura dello Stato (vedi QUI) la recente legge
regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) su una aspetto di grande rilievo per la
corretta applicazione di questa procedura di valutazione, tra gli altri, dei
piani a rilevanza urbanistica e territoriale.
Per il testo integrale
della legge regionale ligure vedi qui.
Devo dire che
condivido i motivi di impugnazione e i profili di illegittimità costituzionale
individuati dal Governo e spero che la Corte Costituzionale li accolga o addirittura
la Regione faccia subito marcia indietro modificando la legge e quindi
anticipando la probabile decisione della Corte a favore del Governo.
Di cosa si
tratta? Si tratta dei cosiddetti piani o programmi riguardanti aree limitate
dei territori comunali o delle modifiche minori, ma sempre rilevanti
ambientalmente, dei piani/programmi generali.
Come è noto a
chi segue lo sviluppo della pianificazione urbanistica anche nel nostro
territorio provinciale, costituiscono il veicolo amministrativo e procedurale
attraverso cui passano le scelte maggiormente impattanti nel nostro territorio.
Infatti sempre
più si pianifica con varianti o strumenti urbanistici attuativi , così ad
esempio furono approvati l’ipercoop Le Terrazze, il c.d. piano Botta a Sarzana,
gli interventi vari nei Comuni di Portovenere e Lerici , e, più recentemente
(anche se non ancora attuato) l’outlet di Brugnato.
Prima di entrare
nel merito della questione posta dal ricorso del Consiglio dei Ministri,
ricordo ai non addetti ai lavori che la procedura di VAS può consistere:
1. in una procedura di verifica dell’impatto potenziale del
piano/programma
2. nella procedura di valutazione una volta dimostrato tale
impatto potenziale.
COSA PREVEDE LA LEGGE REGIONALE
SUI PIANI PER LE PICCOLE AREE
Secondo il comma
2 articolo 3 della legge regionale ligure i piani per piccole aree e le
modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere
automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi
indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A)
COME VIENE INTERPRETATA DALLA UE L’APPLICAZIONE DELLA VAS A
PIANI/PROGRAMMI PER LE PICCOLE AREE E ALLE MODIFICHE MINORI DI PIANI/PROGRAMMI
Secondo la
Direttiva UE sulla VAS (Direttiva 2001/42) ed il Dlgs 152/2006 (Parte II), che ha
recepito in Italia tale Direttiva, sia i piani per le piccole aree che le
modifiche minori di piani devono essere sottoposte almeno a procedura di
verifica ai fini di dimostrare il loro impatto potenziale sull’ambiente
interessato. Alla fine della procedura
di verifica
saranno sottoposti a valutazione solo se sarà dimostrato che producano impatti significativi
sull'ambiente.
Relativamente
alla definizione di piani/programmi su
piccole aree, criteri per definire il concetto di piccole aree si ricavano
dai documenti ufficiali della UE. In particolare secondo le linee guida della
Commissione UE (punto 3.35) e la
prevalente giurisprudenza in materia: il criterio chiave non è la dimensione della area contemplata ma la questione se il
piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente.
Relativamente al
concetto di modifiche minori le
linee giuda della UE (punto 3.36) chiariscono che nei casi in
cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti
significativi sull’ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall’ampiezza della modifica.
Sulla
applicabilità della VAS ai piani su piccole aree vedi la recente giurisprudenza
nazionale in materia commentata in
questo post.
COSA CONTESTA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON IL SUO RICORSO
ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Secondo il
ricorso la legge regionale ligure sul punto in esame: “riducendo l'ambito di applicabilità della verifica di assoggettabilità a
VAS, riduce il livello di tutela dell'ambiente previsto dal legislatore statale
e, di conseguenza, è invasivo delle competenze attribuite dall'art. 117, co. 2,
lett. s) della Costituzione.”
Non solo ma l’allegato
A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di
piani/programmi fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base
di soglie dimensionali che sono in diretto contrasto con le definizioni di
piccola area e di modifiche minori della
UE come sopra riportate.
Afferma infatti
il ricorso del Consiglio dei Ministri sul punto: “Non è conveniente dettare soglie o
parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera quando il piano va
valutato in relazione, non solo al criterio della sensibilità ambientale
dell'area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e
sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico contesto
territoriale.”
IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO
DA SEL
Circa 1 anno fa,
quindi molto prima della presentazione del disegno di legge regionale da parte della
Giunta Burlando poi approvato dal Consiglio Regionale, il gruppo consiliare
regionale di SEL aveva presentato un disegno di legge che sul punto in esame
rispettava le norme europee e nazionali (per un esame di questo disegno vedi
qui.
Infatti il comma
2 articolo 6 di questo disegno di legge prevedeva l’aut0matica applicazione
della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie con soglie
restrittive :
a) ai piani e i
programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque
inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco
regionale.
b) alle
modifiche minori dei piani e programmi.
Se il Consiglio
regionale ligure avesse recepito sul punto la proposta del disegno di legge di
SEL ora non avremmo avuto il ricorso del Governo.
PRIME CONCLUSIONI
La Regione
Liguria, la sua Giunta, e la maggioranza
che la governa su questo importante strumento di prevenzione e tutela
ambientale rispetto alle scelte strategiche sull’uso del territorio, continua
in tutti i modi a ritardarne la corretta
applicazione nei nostri territori.
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