giovedì 11 ottobre 2012

Ricorso contro la legge ligure sulla VAS. Ha ragione il Governo e torto la Regione: ecco perché!


OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Il Consiglio dei Ministri attraverso l’Avvocatura dello Stato (vedi QUIla recente legge regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica  ( di seguito VAS)  su una aspetto di grande rilievo per la corretta applicazione di questa procedura di valutazione, tra gli altri, dei piani a rilevanza urbanistica e territoriale.
Per il testo integrale della legge regionale ligure vedi qui.  
Devo dire che condivido i motivi di impugnazione e i profili di illegittimità costituzionale individuati dal Governo e spero che la Corte Costituzionale li accolga o addirittura la Regione faccia subito marcia indietro modificando la legge e quindi anticipando la probabile decisione della Corte a favore del Governo.

Di cosa si tratta? Si tratta dei cosiddetti piani o programmi riguardanti aree limitate dei territori comunali o delle modifiche minori, ma sempre rilevanti ambientalmente, dei piani/programmi generali.  
Come è noto a chi segue lo sviluppo della pianificazione urbanistica anche nel nostro territorio provinciale, costituiscono il veicolo amministrativo e procedurale attraverso cui passano le scelte maggiormente impattanti nel nostro territorio.
Infatti sempre più si pianifica con varianti o strumenti urbanistici attuativi , così ad esempio furono approvati l’ipercoop Le Terrazze, il c.d. piano Botta a Sarzana, gli interventi vari nei Comuni di Portovenere e Lerici , e, più recentemente (anche se non ancora attuato) l’outlet di Brugnato. 

Prima di entrare nel merito della questione posta dal ricorso del Consiglio dei Ministri, ricordo ai non addetti ai lavori che la procedura di VAS può consistere:
1. in una procedura di verifica dell’impatto potenziale del piano/programma
2. nella procedura di valutazione una volta dimostrato tale impatto potenziale.




COSA PREVEDE LA LEGGE REGIONALE SUI PIANI PER LE PICCOLE AREE
Secondo il comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A) 



COME VIENE INTERPRETATA DALLA UE L’APPLICAZIONE DELLA VAS A PIANI/PROGRAMMI PER LE PICCOLE AREE E ALLE MODIFICHE MINORI DI PIANI/PROGRAMMI
Secondo la Direttiva UE sulla VAS (Direttiva 2001/42) ed il Dlgs 152/2006 (Parte II), che ha recepito in Italia tale Direttiva, sia i piani per le piccole aree che le modifiche minori di piani devono essere sottoposte almeno a procedura di verifica ai fini di dimostrare il loro impatto potenziale sull’ambiente interessato.  Alla fine della procedura di verifica
saranno sottoposti a valutazione solo se sarà dimostrato che producano impatti significativi sull'ambiente.
Relativamente alla definizione di piani/programmi su piccole aree, criteri per definire il concetto di piccole aree si ricavano dai documenti ufficiali della UE. In particolare secondo le linee guida della Commissione UE  (punto 3.35) e la prevalente giurisprudenza in materia: il criterio chiave non è la dimensione della area contemplata ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. 
Relativamente al concetto di modifiche minori le linee giuda della UE (punto 3.36) chiariscono che nei casi in cui è probabile che la modifica di un piano o di un programma abbia effetti significativi sull’ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall’ampiezza della modifica.
Sulla applicabilità della VAS ai piani su piccole aree vedi la recente giurisprudenza nazionale  in materia commentata  in questo post.  




COSA CONTESTA IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON IL SUO RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Secondo il ricorso la legge regionale ligure sul punto in esame:riducendo l'ambito di applicabilità della verifica di assoggettabilità a VAS, riduce il livello di tutela dell'ambiente previsto dal legislatore statale e, di conseguenza, è invasivo delle competenze attribuite dall'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.”
Non solo ma l’allegato A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani/programmi fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie dimensionali che sono in diretto contrasto con le definizioni di piccola  area e di modifiche minori della UE come sopra riportate. 
Afferma infatti il ricorso del Consiglio dei Ministri sul punto: “Non è conveniente dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un opera quando il piano va valutato in relazione, non solo al criterio della sensibilità ambientale dell'area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l'opera sviluppa in relazione allo specifico contesto territoriale.”



IL DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DA SEL
Circa 1 anno fa, quindi molto prima della presentazione del disegno di legge regionale da parte della Giunta Burlando poi approvato dal Consiglio Regionale, il gruppo consiliare regionale di SEL aveva presentato un disegno di legge che sul punto in esame rispettava le norme europee e nazionali (per un esame di questo disegno vedi qui.  
Infatti il comma 2 articolo 6 di questo disegno di legge prevedeva l’aut0matica applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie con soglie restrittive :
a) ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e programmi.
Se il Consiglio regionale ligure avesse recepito sul punto la proposta del disegno di legge di SEL ora non avremmo avuto il ricorso del Governo.



PRIME CONCLUSIONI 
La Regione Liguria, la sua Giunta, e la maggioranza  che la governa su questo importante strumento di prevenzione e tutela ambientale rispetto alle scelte strategiche sull’uso del territorio, continua in tutti i modi  a ritardarne la corretta applicazione nei nostri territori.
Come avevo spiegato  QUI, QUI,  QUI,  e soprattutto QUI e  QUI.  







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