domenica 5 aprile 2020

Emergenza Coronavirus gestione rifiuti sanitari e competenze istituzionali


Dopo la notizia sul rinvenimento di rifiuti di origine ospedaliera quindi potenzialmente infetti , si è scatenata una polemica istituzionale sulle responsabilità di chi dovrebbe o potrebbe intervenire per prevenire situazioni di questo tipo.
Non mi interessa la polemica politica, su questo blog esprimo solo questioni di merito giuridico amministrativo in materia ambientale, quindi  le eventuali critiche politiche sono solo una conseguenza delle analisi tecnico giuridiche che faccio su atti, comportamenti di rappresentanti istituzionali sia tecnici che politici come pure, nel caso in esame, di responsabili della gestione degli impianti.

QUALE NORMATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
Secondo l’articolo 227  del DLgs 152/2006: “1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;…”.

Cosa prevede il DPR 254/2003 (QUI):

Art. 7. Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Comma 1: “La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Comma 8: “Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni: a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8
Disciplina le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo

Art. 9.
Comma 4: “I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.

Art. 10. Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Smaltiti in impianti di incenerimento

Art. 11. Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
Comma 1: “I rifiuti sanitari sterilizzati: a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR…”.

Quindi possiamo dire, tornando al caso dell’impianto di Saliceti,  che essendo questo un impianto di trattamento biologico meccanico volto a produzione di CDR/CSS i rifiuti di origine sanitaria possono finire li ma solo se sono stati sterilizzati e quindi non sono più a rischio infettivo e questo va dimostrato secondo quanto sopra illustrato.



CHIARITO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO CHI DEVE VERIFICARE COSA ARRIVA NELL’IMPIANTO IN QUESTIONE?
La risposta ovviamente è: chi lo ha autorizzato. In questo caso l'ente competente è la Provincia come confermato dalla legge regionale 15/2015 che ha trasferito alla Regione (vedi articolo 5 di detta legge regionale) solo le competenze su  difesa suolo, caccia e pesca per restare nella materia ambiente.
Effettivamente dalle notizie di stampa  sembra che la Polizia Provinciale sia intervenuta nell’impianto e abbia verbalizzato la presenza di questi rifiuti di origine sanitaria.
Quello che non è dato sapere ad oggi è cosa è stato effettivamente trovato nell’impianto anche alla luce della normativa in materia di gestione dei rifiuti sanitari  sopra esposta.
Sarebbe quindi necessario un chiarimento al più presto sia da parte della Provincia che del gestore dell’impianto sulle seguenti problematiche:
1. che tipo di rifiuto è stato trovato in termini di classificazione;
2. se era infetto o sterilizzato;
3. se era accompagnato dalla documentazione obbligatoria prevista dalla legge (registri e formulari);
4. da quale luogo di produzione è arrivato
5. se era sterilizzato da quale impianto di sterilizzazione proveniva;
6. come era stato raccolto e confezionato  
7. come è stato stoccato nell’impianto di Saliceti.
8. se i rifiuti arrivati all’impianto hanno rispettato la Circolare Ministero Salute del 22/2/2020 su emergenza COVIS-19 e rifiuti sanitari (QUI).  

Insomma una serie di questioni su cui ad oggi non sono stati forniti chiarimenti adeguati ne dalla Provincia ne dal gestore dell’impianto. Sicuramente la situazione sarà sotto controllo ma sarebbe importante che sui punti sopra esposti ci fosse un chiarimento pubblico, anche per i motivi che illustrerò nell'ultima parte di questo post.



QUALE RUOLO DEI SINDACI
Sulla questione, oggetto di polemica politica, su cosa potevano fare i Sindaci sulla vicenda del ritrovamento dei rifiuti sanitari all’interno dell’impianto di Saliceti occorre chiarire quanto segue. 
I Sindaci in materia di rifiuti hanno poteri di ordinanza ma non è certo questo il caso visto che i rifiuti sono all’interno di un impianto debitamente autorizzato e controllato dalle autorità competenti (Provincia, Arpal, Asl),  a meno che questo stoccaggio non produca nocumento alla salute pubblica allora si che il Sindaco può intervenire a tutela dei cittadini residenti ma deve essere il Sindaco territorialmente competente in questo caso il Sindaco di Vezzano Ligure, ma ad oggi non risulta ci siano stati collegamenti tra stoccaggio di questo tipo di rifiuti (sanitari) e problemi ai residenti. Semmai la questione può riguarda i lavoratori interni all’impianto ma qui deve intervenire l’ASL prima di tutto.
Può succedere che i rifiuti prima di arrivare all’impianto producano problemi ai residenti dei territori dei Comuni attraversati. In questo caso il Sindaco, anche di Comuni non sede dell’impianto, come Autorità Sanitaria può intervenire con controlli ed anche ordinanze ma altrettanto ovviamente può farlo se è a conoscenza dell’attraversamento cosa che non è semplice da sapere. Certamente il Sindaco può predisporre, attraverso la polizia locale, controlli sulle strade e su cosa passa nel territorio di competenza, ma nel caso specifico si tratta di passaggi molto occasionali quindi  non è semplice imbastire un controllo di questo tipo, non solo ma in questo momento credo che il poco personale di polizia locale a disposizione dei Comuni sia come dire impegnato in altre questioni. 



L’EMERGENZA COVID-19 E LA CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE
Ma al di la di queste problematiche c’è un'altra questione ben più rilevante che emerge dalla vicenda in questione anzi che va al di la della vicenda in se. 
Qualche giorno fa il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare che recepisce un documento deliberato dal Consiglio del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (SNPA) del 23 marzo scorso.
La Circolare prende le mosse dalla problematica della cronica mancanza di una adeguata impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani in tutto il Paese, mancanza aggravata dalla emergenza COVID-19. Alla luce di questo quadro la Circolare  fornisce delle linee guida molto operative e specifiche che prevedono la possibilità, tra l’altro, di stoccare negli impianti esistenti (compreso quello di Saliceti) fino al 50% in più di rifiuti rispetto alla autorizzazione vigente. Il tutto con una procedura molto semplificata i cui limiti e rischi ho spiegato QUI.
La Circolare è rivolta ai Presidenti di Regione e Presidenti di Province in primo luogo oltre che ai Sindaci, e stabilisce che in caso di difficoltà nella gestione del ciclo rifiuti a livello regionale e/o provinciale possano essere disposte ordinanze che applichino la suddetta procedura semplificata.
Ora sarebbe interessante capire se la Regione e la Provincia di Spezia (ma stesso discorso per le altre Province e Città Metropolitana di Genova) ritengano:
1. stiano emergendo problematiche nella gestione degli impianti esistenti,  
2. di applicare il modello procedurale previsto dalla Circolare oppure invece vogliano mantenere le procedure  ordinarie
3. se il caso dell’impianto di Saliceti non abbia portato ad evidenziare carenze nel sistema di gestione dei rifiuti tali da individuare la necessità di provvedimenti, o quantomeno protocolli, che evitino per il futuro ulteriori situazioni simili.


Ecco credo sia quello descritto sopra il modo corretto di affrontare la gestione dei rifiuti in questa difficile fase di emergenza nel nostro Paese e in Liguria.  

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