Dopo la notizia sul
rinvenimento di rifiuti di origine ospedaliera quindi potenzialmente infetti ,
si è scatenata una polemica istituzionale sulle responsabilità di chi dovrebbe o
potrebbe intervenire per prevenire situazioni di questo tipo.
Non mi interessa la
polemica politica, su questo blog esprimo solo questioni di merito giuridico
amministrativo in materia ambientale, quindi
le eventuali critiche politiche sono solo una conseguenza delle analisi
tecnico giuridiche che faccio su atti, comportamenti di rappresentanti
istituzionali sia tecnici che politici come pure, nel caso in esame, di
responsabili della gestione degli impianti.
QUALE NORMATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI
Secondo l’articolo 227 del DLgs 152/2006: “1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative
alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:… b) rifiuti sanitari: decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;…”.
Cosa prevede il DPR 254/2003 (QUI):
Art. 7. Sterilizzazione
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Comma 1: “La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.”
Comma 8: “Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un
registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini
dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti
informazioni: a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b)
quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di
sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.”
Art. 8
Disciplina le modalità
di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo
Art. 9.
Comma 4: “I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in
quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti
(CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati
come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati
separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.”
Art. 10. Smaltimento
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Smaltiti in impianti di incenerimento
Art. 11. Smaltimento
dei rifiuti sanitari sterilizzati
Comma 1: “I rifiuti sanitari
sterilizzati: a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR…”.
Quindi possiamo dire,
tornando al caso dell’impianto di Saliceti, che essendo questo un impianto di trattamento
biologico meccanico volto a produzione di CDR/CSS i rifiuti di origine
sanitaria possono finire li ma solo se sono stati sterilizzati e quindi non
sono più a rischio infettivo e questo va dimostrato secondo quanto sopra
illustrato.
CHIARITO IL QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO CHI DEVE VERIFICARE COSA ARRIVA NELL’IMPIANTO IN
QUESTIONE?
La risposta ovviamente è: chi lo ha autorizzato. In questo caso l'ente competente è la Provincia come
confermato dalla legge regionale 15/2015 che ha trasferito alla Regione (vedi
articolo 5 di detta legge regionale) solo le competenze su difesa suolo, caccia e pesca per restare nella
materia ambiente.
Effettivamente dalle notizie di stampa
sembra che la Polizia Provinciale sia intervenuta nell’impianto e abbia
verbalizzato la presenza di questi rifiuti di origine sanitaria.
Quello che non è dato sapere ad oggi è cosa è stato effettivamente
trovato nell’impianto anche alla luce della normativa in materia di gestione
dei rifiuti sanitari sopra esposta.
Sarebbe quindi necessario un
chiarimento al più presto sia da parte della Provincia che del gestore dell’impianto
sulle seguenti problematiche:
1. che tipo di rifiuto è
stato trovato in termini di classificazione;
2. se era infetto o
sterilizzato;
3. se era accompagnato dalla
documentazione obbligatoria prevista dalla legge (registri e formulari);
4. da quale luogo di
produzione è arrivato
5. se era sterilizzato da
quale impianto di sterilizzazione proveniva;
6. come era stato
raccolto e confezionato
7. come è stato stoccato
nell’impianto di Saliceti.
8. se i rifiuti arrivati
all’impianto hanno rispettato la Circolare Ministero Salute del 22/2/2020 su emergenza COVIS-19 e rifiuti sanitari (QUI).
Insomma una serie di questioni su cui ad oggi non sono stati forniti
chiarimenti adeguati ne dalla Provincia ne dal
gestore dell’impianto. Sicuramente la situazione sarà sotto controllo ma
sarebbe importante che sui punti sopra esposti ci fosse un chiarimento
pubblico, anche per i motivi che illustrerò nell'ultima parte di questo post.
QUALE RUOLO DEI SINDACI
Sulla questione, oggetto di polemica politica, su cosa potevano fare i
Sindaci sulla vicenda del ritrovamento dei rifiuti sanitari all’interno dell’impianto
di Saliceti occorre chiarire quanto segue.
I Sindaci in materia di rifiuti
hanno poteri di ordinanza ma non è certo questo il caso visto che i rifiuti
sono all’interno di un impianto debitamente autorizzato e controllato dalle
autorità competenti (Provincia, Arpal, Asl),
a meno che questo stoccaggio non produca nocumento alla salute
pubblica allora si che il Sindaco può intervenire a tutela dei cittadini
residenti ma deve essere il Sindaco territorialmente competente in questo caso
il Sindaco di Vezzano Ligure, ma ad oggi non risulta ci siano stati
collegamenti tra stoccaggio di questo tipo di rifiuti (sanitari) e problemi ai residenti. Semmai
la questione può riguarda i lavoratori interni all’impianto ma qui deve
intervenire l’ASL prima di tutto.
Può succedere che i rifiuti prima di arrivare all’impianto producano problemi ai residenti dei territori dei Comuni attraversati. In questo
caso il Sindaco, anche di Comuni non sede dell’impianto, come Autorità
Sanitaria può intervenire con controlli ed anche ordinanze ma altrettanto
ovviamente può farlo se è a conoscenza dell’attraversamento cosa che non è
semplice da sapere. Certamente il Sindaco può predisporre, attraverso la
polizia locale, controlli sulle strade e su cosa passa nel territorio di
competenza, ma nel caso specifico si tratta di passaggi molto occasionali
quindi non è semplice imbastire un
controllo di questo tipo, non solo ma in questo momento credo che il poco
personale di polizia locale a disposizione dei Comuni sia come dire impegnato
in altre questioni.
L’EMERGENZA COVID-19 E LA CIRCOLARE MINISTERO AMBIENTE
Ma al di la di queste problematiche c’è un'altra questione ben più
rilevante che emerge dalla vicenda in questione anzi che va al di la della vicenda in se.
Qualche
giorno fa il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare che recepisce un
documento deliberato dal Consiglio del Sistema Nazionale della Protezione
Ambientale (SNPA) del 23 marzo scorso.
La
Circolare prende le mosse dalla problematica della cronica mancanza di una adeguata
impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani in tutto il Paese, mancanza
aggravata dalla emergenza COVID-19. Alla luce di questo quadro la
Circolare fornisce delle linee guida
molto operative e specifiche che prevedono la possibilità, tra l’altro, di
stoccare negli impianti esistenti (compreso quello di Saliceti) fino al 50% in
più di rifiuti rispetto alla autorizzazione vigente. Il tutto con una procedura
molto semplificata i cui limiti e rischi ho spiegato QUI.
La
Circolare è rivolta ai Presidenti di Regione e Presidenti di Province in primo
luogo oltre che ai Sindaci, e stabilisce che in caso di difficoltà nella gestione
del ciclo rifiuti a livello regionale e/o provinciale possano essere disposte
ordinanze che applichino la suddetta procedura semplificata.
Ora
sarebbe interessante capire se la Regione e la Provincia di Spezia (ma stesso
discorso per le altre Province e Città Metropolitana di Genova) ritengano:
1. stiano
emergendo problematiche nella gestione degli impianti esistenti,
2. di
applicare il modello procedurale previsto dalla Circolare oppure invece
vogliano mantenere le procedure
ordinarie
3. se
il caso dell’impianto di Saliceti non abbia portato ad evidenziare carenze nel
sistema di gestione dei rifiuti tali da individuare la necessità di
provvedimenti, o quantomeno protocolli, che evitino per il futuro ulteriori situazioni
simili.
Ecco
credo sia quello descritto sopra il modo corretto di affrontare la gestione dei
rifiuti in questa difficile fase di emergenza nel nostro Paese e in Liguria.
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