giovedì 23 aprile 2020

Cassazione su uso digestato in deroga alla normativa sui rifiuti


La Cassazione Penale sezione 3 con sentenza n°12024 del 2020 ribadisce che l’uso in agricoltura del digestato prodotto  dai biodigestori o degli effluenti degli allevamenti  e acque reflue deve rispettare la disciplina in materia e soprattutto spetta a chi lo usa dimostrare che trattasi di sottoprodotto e non di rifiuto.
La sentenza è frutto di un ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna del Tribunale di un operatore che  durante le operazioni di distribuzione del digestato, superando la soglia di ricettività del terreno, ha dato vita a fenomeni di lisciviazione che comportavano il convoglio del materiale nelle VU fossette di scolo e quindi nel canale di perimetrazione del fondo agricolo.  
La sentenza si conclude con l’annullamento della decisione di primo grado perché non sono stati  dimostrati con sufficienza probatoria i motivi per le quali non era risultata osservata la pratica agronomica prevista dalla normativa tecnica. Ma la sentenza è interessante perché ricostruisce  la normativa che disciplina la utilizzazione agronomica del digestato  e le condizioni che lo declassificazione da rifiuto a sottoprodotto.


LE NORME  DEL DLGS 152/2006 CHE HANNO PORTATO ALLA CONDANNA IN PRIMO GRADO

- Articolo 112 utilizzazione agronomica, secondo il quale  l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a) [NOTA 1], b) [NOTA 2] e c) [NOTA 3] e da piccole aziende agroalimentari,  è soggetta a comunicazione all'autorità competente.
- Comma 14 articolo 134  che recita:Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Quindi l'applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria 



LA DIFESA DELL’IMPUTATO
La difesa dell’impuntato ha cercato di dimostrare che l'imputato non era in condizioni di conoscere le conseguenze del suo operato in quanto la normativa nazionale e comunitaria non era chiara, sicché non poteva rappresentarsi che il digestato liquido, correttamente prodotto, avesse una disciplina sanzionata penalmente. Inoltre sempre secondo la difesa la disciplina regionale è intervenuta solo nel 2018.



LE CONDIZIONI TECNICO NORMATIVE PER DEFINIRE IL DIGESTATO COME SOTTOPRODOTTO
La sentenza ricorda che prima di tutto  il comma 2-bis articolo 52  della  Legge 7 agosto 2012, n. 134 recita: Ai sensi dell'articolo 184-bis [NOTA 4] del decreto legislativo  3 aprile 2006,  n. 152,  é  considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti  aziendali  o interaziendali  dalla  digestione anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento  o  residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni  o delle valorizzazioni     delle produzioni  vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, sono definite le  caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine  chimica,  nonché  le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.

Successivamente il D.M. politiche agricole alimentari e forestali 26 maggio 2015 (QUI)ha inserito tra i fertilizzanti il "Digestato vegetale essiccato", derivante cioè dall'essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali.

Infine il D.M. politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016  (QUI)ha aggiornato le regole ed i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ed acque reflue e del digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica.
Per quanto riguarda il digestato, la nuova norma ribadisce che può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti - e considerato quindi un sottoprodotto - solo se rispetta certe condizioni:
1. è prodotto in impianti aziendali e interaziendali - di digestione anaerobica autorizzati ed alimentati con effluenti di allevamento ed una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria;
2. vi è certezza di impiego agronomico;
3. lo si può usare direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali quali la disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione; 
4. soddisfa le caratteristiche di qualità indicate all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

Infine secondo il Decreto suddetto è fatto divieto  dell'uso agronomico del digestato prodotto da colture che provengano da siti inquinati o da materiale contaminato. Tale materiale, considerato un rifiuto, a seguito di specifica operazione di essiccazione, dovrà essere avviato, preferibilmente, ad incenerimento..
Viene anche previsto che le Regioni e le Province autonome hanno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto per disciplinare le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti nel rispetto dei criteri generali previsti dal decreto.



LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Quindi conclude  la sentenza l'utilizzazione agronomica del digestato ha, quindi, avuto una disciplina organica a partire dal 2015, non di meno, ciò non significa, come invece assume il ricorrente, che l'uso agronomico di esso fosse in precedenza ammesso senza condizioni e procedure.
Al contrario, come affermato da una risalente pronuncia, la massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione (cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis (Cassazione Penale Sez. 3, n. 33588 del 19/06/2012 - QUI).
Da cui l'ulteriore rilievo che l'applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria (Cassazione Pen. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017- QUI); Cassazione Pen. Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015QUI ).



a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame

c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'

Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”


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