La Cassazione Penale
sezione 3 con sentenza n°12024 del 2020 ribadisce che l’uso in agricoltura del
digestato prodotto dai biodigestori o degli
effluenti degli allevamenti e acque
reflue deve rispettare la disciplina in materia e soprattutto spetta a chi lo
usa dimostrare che trattasi di sottoprodotto e non di rifiuto.
La sentenza è frutto di un
ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna del Tribunale di un
operatore che durante le operazioni di distribuzione del digestato, superando la
soglia di ricettività del terreno, ha dato vita a fenomeni di lisciviazione che
comportavano il convoglio del materiale nelle VU fossette di scolo e quindi nel
canale di perimetrazione del fondo agricolo.
La sentenza si conclude
con l’annullamento della decisione di primo grado perché non sono stati dimostrati con sufficienza probatoria i motivi per le quali non era risultata osservata
la pratica agronomica prevista dalla normativa tecnica. Ma la sentenza è
interessante perché ricostruisce la
normativa che disciplina la utilizzazione agronomica del digestato e le condizioni che lo declassificazione da
rifiuto a sottoprodotto.
LE NORME
DEL DLGS 152/2006 CHE HANNO PORTATO ALLA CONDANNA IN PRIMO GRADO
- Articolo 112 utilizzazione agronomica,
secondo il quale l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all'art. 101, comma 7, lett. a) [NOTA 1], b) [NOTA 2] e c) [NOTA 3] e da piccole aziende
agroalimentari, è soggetta a
comunicazione all'autorità competente.
- Comma 14 articolo 134 che recita: “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica
di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché
di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'articolo
112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di
sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con
l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un
anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica
al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente .”
Quindi l'applicazione
della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico
e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante
sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua
operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una
disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria
LA DIFESA DELL’IMPUTATO
La difesa dell’impuntato ha cercato di dimostrare che l'imputato non era
in condizioni di conoscere le conseguenze del suo operato in quanto la
normativa nazionale e comunitaria non era chiara, sicché non poteva
rappresentarsi che il digestato liquido, correttamente prodotto, avesse una
disciplina sanzionata penalmente. Inoltre sempre secondo la difesa la disciplina regionale è intervenuta
solo nel 2018.
LE CONDIZIONI TECNICO NORMATIVE PER DEFINIRE
IL DIGESTATO COME SOTTOPRODOTTO
La sentenza ricorda che prima
di tutto il comma 2-bis articolo 52
della Legge 7 agosto 2012, n. 134
recita: “Ai sensi dell'articolo 184-bis [NOTA 4] del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, é considerato
sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti
aziendali o interaziendali dalla digestione
anaerobica, eventualmente associata anche
ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico,
di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria,
conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini
agronomici. Con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono
definite le caratteristiche e le modalità
di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti
fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché
le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione,
chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
Successivamente
il D.M. politiche agricole alimentari e
forestali 26 maggio 2015 (QUI)ha
inserito tra i fertilizzanti il "Digestato vegetale essiccato",
derivante cioè dall'essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in
biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali
agroindustriali.
Infine il
D.M. politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016 (QUI)ha
aggiornato le regole ed i criteri per l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento ed acque reflue e del digestato prodotto dagli
impianti di digestione anaerobica.
Per
quanto riguarda il digestato, la nuova norma ribadisce che può essere escluso
dalla disciplina dei rifiuti - e considerato quindi un sottoprodotto - solo se
rispetta certe condizioni:
1. è prodotto in impianti aziendali e
interaziendali - di digestione anaerobica autorizzati ed alimentati con
effluenti di allevamento ed una serie di materie tra cui scarti vegetali ed
alcuni scarti dell'agroindustria;
2. vi è certezza di impiego agronomico;
3. lo si può usare direttamente, senza
ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali quali la
disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed
essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio,
nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione;
4. soddisfa le caratteristiche
di qualità indicate all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie e di
tutela ambientale comunque applicabili.
Infine
secondo il Decreto suddetto è fatto divieto dell'uso agronomico del digestato prodotto da
colture che provengano da siti inquinati o da materiale contaminato. Tale
materiale, considerato un rifiuto, a seguito di specifica operazione di
essiccazione, dovrà essere avviato, preferibilmente, ad incenerimento..
Viene
anche previsto che le Regioni e le Province autonome hanno 180 giorni di tempo
dall'entrata in vigore del decreto per disciplinare le attività di
utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti nel rispetto dei
criteri generali previsti dal decreto.
LA SENTENZA DELLA
CASSAZIONE
Quindi
conclude la sentenza l'utilizzazione agronomica del digestato ha, quindi,
avuto una disciplina organica a partire dal 2015, non di meno, ciò non
significa, come invece assume il ricorrente, che l'uso agronomico di esso fosse
in precedenza ammesso senza condizioni e procedure.
Al contrario, come affermato da una
risalente pronuncia, la massa sia liquida che solida, residuo del processo di biodigestione
(cosiddetto digestato), costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue
caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata
come sottoprodotto ai sensi del DLgs.
3 aprile 2006, n. 152, art. 184-bis (Cassazione Penale Sez. 3, n. 33588
del 19/06/2012 - QUI).
Da cui l'ulteriore
rilievo che l'applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti
destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla
prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni
previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da
responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e
derogatoria rispetto a quella ordinaria
(Cassazione Pen. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017- QUI); Cassazione Pen. Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015 – QUI
).
a) provenienti da
imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla
silvicoltura
c) provenienti da
imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche
attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola,
inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilita'
“Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non
è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o
di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”
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