L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) lo scorso 3
aprile ha aggiornato il documento “Indicazioni
ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della
diffusione del virus SARS-CoV-2”.
Il documento è rivolto
prima di tutto ai gestori del servizio idrico integrato, inclusi gli operatori
degli impianti di depurazione ma anche alle autorità che sono titolari di
autorizzazione e di funzioni di controllo nonché agli enti di controllo (ASL e
Arpa).
Il documento dell’ISS non
fa riferimento ai reflui da ospedali o strutture assimilabili per i quali è
comunque richiesto un trattamento (distinto a seconda che provengano da servizi
igienici e di mensa, da reparti infettivi, da laboratori o da servizi di
medicina nucleare). Vediamo gli aspetti più operativi del documento con in allegato una sintetica analisi della normativa in generale sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, tema molto dibattuto e che in epoca di coronavirus diventa ancor più significativo...
QUALI RISCHI DA SCARICHI ACQUE DA AMBIENTI DOMESTICI E
PRODUTTIVI
Il rischio deriva dagli
scarichi da abitazioni ma anche impianti produttivi relativi agli escreti liquidi
e solidi da persona positive al COVID-19. Tali scarichi finendo negli impianti di depurazione potrebbero produrre
esposizioni sia per gli operatori degli impianti ma anche indirettamente dagli
usi dei fanghi depurazione , si pensi in questo senso a l’utilizzo dei fanghi
trattati in agricoltura, incluso il compostaggio o il recupero energetico tutte
attività normate attualmente da specifica normativa e dal testo unico
ambientale (DLgs 152/2006). Sulla
evoluzione dell’uso dei fanghi di depurazione si veda [NOTA 1] ma anche questa mia intervista alla testata Fividabliu QUI.
LA POSIZIONE DELL’OMS SUI GESTIONE SICURA DELLE ACQUE
REFLUE E / O DEI RIFIUTI FECALI
Con un documento del 3 marzo 2020 (QUI) l’OMS è intervenuta anche sulla
tematica in oggetto in relazione al rischio infezione da COVID-19.
In particolare al punto 1.4 il documento OMS afferma che una
fase finale di disinfezione può essere presa in considerazione se gli impianti
di trattamento delle acque reflue esistenti non sono attrezzati per rimuovere i
virus. Si dovrebbero seguire le migliori pratiche per la protezione della
salute professionale dei lavoratori nelle strutture che si occupano di
sanificazione. I lavoratori devono indossare adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI), che includono indumenti protettivi esterni, guanti, stivali,
occhiali o visiere, mascherine, eseguire frequentemente l'igiene delle mani ed
evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.
FANGHI DEPURAZIONE
E PREVENZIONE INFEZIONE DA CORONAVIRUS
Il documento ISS individua
le seguenti linee guida operative in chiave di prevenzione sanitaria sia per
gli operatori dei depuratori che per gli utilizzatori/smaltitori dei fanghi di
depurazione:
1. Impianti di compostaggio, digestione anaerobica: I tempi e le
temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di
trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.
2. Incenerimento o disidratazione termica: Le condizioni
e temperature di trattamento fanno ritenere irrilevante il rischio di
trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.
3. Smaltimento in discarica: In particolare, la raccolta dei fanghi presso gli
impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto
delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l’ambiente,
evitando la formazione di aerosol e polveri; il trasporto dei fanghi deve
essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il
trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico
sanitario.
4. Riutilizzo in agricoltura (spandimento o produzione
di ammendanti e correttivi): deve
essere assicurato il trattamento di stabilizzazione con calce, acido solforico,
ammoniaca, soda o una combinazione di questi, digestione anaerobica (mesofila cioè condotta a 37°C e
termofila condotta a 55°C) o aerobica (mesofila e termofila), la disidratazione termica,
l’idrolisi termica [NOTA 2] con temperatura superiore a 100°C per almeno 20 minuti, la
pastorizzazione del fango liquido per un minimo di 30 minuti a 70°C o comunque
deve essere garantito un tempo minimo di ritenzione (comprensivo di tempi di
trattamenti e stoccaggio) del fango prima dell’utilizzo in funzione delle
temperature di trattamento e stoccaggio, in accordo alla formula riportata QUI
, assicurando che i fanghi da riutilizzare non siano integrati o miscelati con
fanghi trattati che non assicurino le condizioni di ritenzione in impianto come
sopra stabilito.
5. Condizioni igienizzazione fanghi: Possono
inoltre considerarsi igienizzati fanghi che provengano da impianti di
depurazione operanti a ossidazione prolungata in assenza di trattamento
primario con tempi di permanenza del refluo nella vasca di ossidazione di
almeno 24 ore e tempi di permanenza dei fanghi di almeno 15 giorni e
concentrazione di solidi volatili nei fanghi di supero inferiore al 60% dei
solidi totali.
[NOTA 1] Disposizioni urgenti sulla gestione dei
fanghi di depurazione (normativa nazionale)
L'articolo 41 del decreto
legge 28 settembre 2018, n. 109
deriva da una sentenza della Cassazione (27958/2017) che ha stabilito che ai
fanghi di depurazione si devono applicare i limiti degli inquinanti non del DLgs
99/1992 ma del DLgs 152/2006 relativamente alle bonifiche, il che avrebbe
comportato l'impossibilità di smaltirli in agricoltura. A questa sentenza erano
seguite varie delibere regionali che disciplinavano la questione sulle quali
era intervenuta la giurisprudenza di più TAR. L’articolo 41 in esame quindi
stabilisce un limite transitorio per la presenza di idrocarburi nei fanghi di
depurazione per il loro utilizzo in agricoltura mentre per gli altri inquinanti
si confermano i limiti ex allegato IB del decreto legislativo
27 gennaio 1992,
n. 99 (Attuazione
della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura.). La materia dovrà comunque essere oggetto di revisione come
peraltro prevede lo stesso articolo 41
Successivamente è
intervenuta una nuova versione dell’articolo 41 del Decreto legge 109/2018 con
la conversione in legge 16/11/2018 n°130 di detto Decreto Legge. La nuova versione conferma per i fanghi di
depurazione il limite di 1000 mg/kg
tal quale per gli idrocarburi ma introduce ulteriori
limiti per varie tipologie di inquinanti pericolosi quali: per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
per le policlorodibenzodiossine e
i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF),
per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, in tal modo
anticipando la necessaria riforma del DLgs 99//1992 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE
concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.).
Ai fini della verifica del rispetto
dei limiti di 1000 mg/kg per gli idrocarburi
si introduce come parametro anche il parere dell’Istituto Superiore di
Sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006
Concludendo l’articolo 41
è migliorativo se si guarda con riferimento al DLgs 99/1992 che è attualmente
la norma che applica la direttiva europea in Italia sull’uso di fanghi in
agricoltura. Non lo è se si guarda alla
normativa sulle bonifiche dei suoli ma qui gioca un ruolo non banale per ora il
parere tecnico dell’ISPRA (prot.
17929 del 25 maggio 2011) nel quale si afferma: “… la citata tabella 1, colonna A dell’allegato 5
al D.Lgs. n. 152/2006 riporta le concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)
nel suolo per la specifica destinazione d’uso dei siti. Tali concentrazioni
rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra
dei quali si rende necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di
rischio sito specifica per determinare lo stato o meno di contaminazione ai
fini della bonifica del sito stesso.
Risulta evidente che i valori limite di concentrazione per i diversi parametri elencati nella
citata tabella 1 si riferiscono ai suoli e non ai rifiuti,
quali i fanghi,
o a materiali quali il compost che possono essere distribuiti
sul suolo stesso nel rispetto della normativa di settore …”.
TESTO ARTICOLO 41 NELLA LEGGE
DI CONVERSIONE: QUI.
TESTO PARERE ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITÀ: QUI.
[NOTA 2]
Mediante l’idrolisi termica é possibile provocare la rottura di materiale con strutture che per i batteri sono difficili da decomporre quali la lignina nelle piante e le cellule nei fanghi. La rottura di tali strutture rende il materiale organico piύ facilmente accessibile ai batteri. Quindi mediante il processo di idrolisi termica il materiale si decompone piύ facilmente e piύ velocemente. Ció contribuisce all’aumento della produzione di biogas.
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