La nota del dirigente risponde in particolare alla segnalazione su lavori avviati nella discarica e non correttamente autorizzati secondo il Comitato .
La nota del dirigente è interessante sia in positivo che in negativo e può essere significativa anche per casi simili a quello di questa discarica, dove appunto i cittadini o le associazioni ambientaliste hanno chiesto l’intervento del Ministero affinché verificasse la corretta valutazione, autorizzazione e gestione di un impianto di rifiuti sia esistente che solo autorizzato ma non ancora realizzato.
IL LATO POSITIVO DELLA NOTA DEL DIRIGENTE
Il lato positivo è contenuto nell’ultima frase della nota: “qualora dalla fattispecie in oggetto dovessero emergere profili di danno ambientale ai sensi della Parte VI del DLgs 152/2006 si prega di darne informazione alla scrivente Direzione”.
La direzione in questione è la Direzione Risanamento Ambientale che si occupa di bonifiche come pure di esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, anche avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle direzioni generali.
Ora perché c’è un lato positivo in questa parte della nota del Dirigente? Perché l’affermazione sopra riportata dimostra che una cosa sono le competenze autorizzatorie degli impianti di rifiuti (discariche, impianti di trattamento meccanico, biodigestori etc.) la cui titolarità è regionale o, per delega, provinciale; altra cosa è l’eventuale danno ambientale prodotto dall’impianto se esistente o dalla procedura autorizzatoria se non corretta dove invece anche il Ministero come ammette la nota in questione ha titolo per intervenire.
Non solo ma leggete la nota del dirigente all'inizio è indirizzata non solo al Comitato dei cittadini ma anche all'Ispra che ha il compito di verificare il potenziale danno esistente quindi di fatto con questa lettera si inviata Ispra ad aprire una istruttoria in quanto ciò rientra nelle competenze della stessa Direzione Risanamento Ambientale (QUI) che fanno riferimento anche ad azioni ed interventi quindi anche il Ministero della Transizione Ecologica a seconda delle diverse problematiche ambientali che vengono segnalate può avviare una inchiesta per verifica la esistenza del danno ambientale potenziale o reale
IL LATO NEGATIVO DELLA NOTA DEL DIRIGENTE
La nota pur ammettendo una competenza ministeriale per intervenire nel caso sopra esposto rimuove una norma che ad oggi è tutt’ora in vigore e che ben definisce i compiti di vigilanza, anche coercitivi, del Ministero sul modo in cui sono gestiti valutati e autorizzati gli impianti di rifiuti e non solo. Una norma che ad integrazione di quanto previsto dal testo unico ambientale chiarisce anche i poteri inibitori del Ministero.
Si tratta del comma 3 articolo 8 legge 349/1986 (vedi il testo nella foto a fianco) istitutiva del Ministero dell’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica che ha ereditato le competenze del vecchio ministero ai sensi del comma 2 articolo 35 DLgs 300/1999 QUI, come modificato dall’articolo 2 della legge 55/2021). Invece la nota del dirigente del Ministero cita la Parte VI del DLgs 152/2006 quella che disciplina le azioni in materia di danno ambientale già realizzato o comunque imminente e come ripararlo.
Il testo del comma 3 articolo 8 come si vede non parla solo di danno ambientale in atto ma di inosservanza o mancata attuazione di leggi da cui possa derivare un danno all’ambiente. E' chiaro l’intento del legislatore di riconoscere al Ministero la possibilità di intervenire anche per imporre la eventuale inibizione a realizzare l’opera se autorizzata contra legem. Ovviamente occorre che il Ministero attraverso le sue strutture avvii una istruttoria prima di confronto con gli enti che hanno la titolarità della autorizzazione (Regione e/o Province) per poter motivare adeguatamente l’esercizio dei poteri inibitori che la legge gli riconosce.
CONCLUDENDO
La nota riprodotta all’inizio di questo post conferma (lato positivo) che non è la titolarità della funzione autorizzatoria ad impedire al Ministero della Transizione Ecologica di intervenire contro determinati impianti ma allo stesso tempo (lato negativo) i burocrati del Ministero confondono (volutamente?) il danno ambientale potenziale legato ai procedimenti valutativi e autorizzatori con il danno ambientale realizzato, il tutto per rimuovere la loro possibilità di intervento preventiva e soprattutto inibitoria. Preventiva: sia potendo intervenire anche a lavori in corso su impianto esistente se male autorizzati, sia prima ancora che la attività o l’impianto siano realizzati se la procedura di approvazione non ha rispettato le norme di legge nazionali ed europee.
Allo stesso tempo in questa nota il rappresentante del Ministero citando la parte VI del DLgs 152/2006 non solo riconosce comunque un potere di intervento del dicastero in questione ma si dà la zappa sui piedi perché in quella Parte VI c’è anche l’articolo 304 sulla azione di prevenzione per danno imminente all’ambiente che sicuramente è applicabile al caso citato dalla nota riportata all’inizio del post visto che qui trattasi di impianto esistenti con nuovi lavori in corso.
Per gli impianti autorizzati e non ancora esistenti invece la norma di chiusura che permette comunque al Ministero di intervenire con poteri inibitori se adeguatamente motivati è appunto il citato comma 3 articolo 8 legge 349/1986.
In questo caso i poteri ministeriali sono applicabili anche al caso del progetto di biodigestore previsto a Vezzano Ligure come avevo già spiegato in questi due post in sequenza temporale:
QUI : 11 DICEMBRE 2020
QUI : 23 DICEMBRE 2020
Insomma si può fare, non ci sono limiti di legge ma solo di volontà politica e di istruttoria adeguata ovviamente. D'altronde se così non fosse perché una recente legge (QUI) ha dato poteri di interpello diretto al Ministero della Transizione Ecologica da parte delle associazioni ambientaliste? Proprio per creare un circuito virtuoso tra azione dei cittadini attivi sui territori e ruolo di vigilanza del Ministero!
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