La Corte di Giustizia con
sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20 - QUI)
è intervenuta su una serie di domande
pregiudiziale sollevate all’interno di una controversia austriaca in merito
alla estensione del sito di riproduzione di una specie tutelata dalla Direttiva
sulla biodiversità 92/43/CCE e su quanto si possa considerare avvenuto un
deterioramento o distruzione del sito e quindi della specie tutelata che lo
ospita (QUI)
N.B. il
rinvio pregiudiziale è disciplinato dall’articolo 267 [NOTA 1] del
Trattato di Funzionamento della Unione Europea
LA NORMATIVA SUI DIVIETI PER LA TUTELA DELLE SPECIE HABITAT
L’articolo 12 della
Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali
di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale,
con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di
esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente
tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento,
di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le
uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di
riproduzione o delle aree di riposo.”
LA CONTROVERSIA SU CUI SONO
NATE LE DOMANDE PREGIUDIZIALI RIVOLTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
La Corte di Giustizia è intervenuta su una
domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien
(amministrazione comunale della città di Vienna, Austria) in merito
all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa
di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di un’ammenda e,
in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver
deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un
edificio, aree di riposo e siti di riproduzione della specie cricetus
cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie animali
protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE.
LE DOMANDE PREGIUDIZIALI
POSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Le domande pregiudiziali sollevate in sede di
magistratura nazionale sono state le seguenti:
1) Che cosa debba intendersi per “sito
di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)],
della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un
“sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi.
2) In base a quali criteri debba essere
valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente
limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.
3) In base a quali criteri debba essere
valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di
riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.
4) In base a quali criteri debba essere
valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera
[d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia con sentenza 28
ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4 domande:
Sulla prima domanda:
La Corte ricorda a premessa il
documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di
interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione
finale, febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo
12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere inteso come
volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e,
dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il
corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del
sito di deposizione o parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si
schiudono e il sito di nidificazione o parto, quando è occupato dalla prole
allevata in quel sito.
La Corte conclude sulla prima
domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
«habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di
riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente
circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a
consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera
a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto
comune), di riprodursi con successo.
Sulla seconda domanda:
La Corte ricorda che nella
sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C‑477/19,
EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In
esito a un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica di questa
disposizione, la Corte ha accolto una concezione ampia della portata temporale
di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della specie
animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più
occupate dalla specie animale in questione, laddove esistano probabilità
sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nelle aree di
riposo medesime.
Sulla terza e quarta domanda:
La Corte ricorda che, dal
documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione alla prima
domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere
definito come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di
riproduzione o un’area di riposo che, a differenza della distruzione, può
verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del
sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare
immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla
qualitativamente o quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita
integrale.
La Corte quindi sulla terza e
quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di
«deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono
essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione
progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di
un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di
tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale
danno.
[NOTA 1]
Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) "La Corte
di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e
l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli
organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad
una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora
reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto,
domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del
genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione
nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi
alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di
detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile."
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