Il Consiglio di Stato
con sentenza n° 7550 12 novembre 2021 (QUI) ha
confermato la sentenza del TAR Calabria n. 607 del 20 marzo 2019 (QUI) con la
quale era stato respinto il ricorso di una società che si era vista negare la
VIA e la autorizzazione ad un progetto per la produzione di energia da fonte
rinnovabile (biogas da FORSU per la produzione di biometano con processo
integrato anaerobico/aerobico e recupero energetico della frazione organica dei
rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata).
Interessanti sono le motivazioni con le quali la Regione Calabria ha bocciato il progetto, confermate dalle due sentenze del TAR Calabria e del Consiglio di Stato.
Vediamole sinteticamente:
PREMESSA LA NATURA
GIURIDICA DELLA VIA CHE DEVE FONDARSI SU UN AMPIA PONDERAZIONE DI TUTTI GLI
INTESSI IN DISCUSSIONE
Intanto il Consiglio di
Stato ribadisce la natura del provvedimento che conclude il procedimento di VIA
per cui: “trattandosi non di un mero atto (tecnico) di gestione, quanto
piuttosto di «un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria
funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al
corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il
bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici
(urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico -
sociale) e privati” (Consiglio di stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 16 QUI, che conferma un indirizzo chiarissimo vedi QUI, indirizzo
che il legislatore ultimamente sta cercando di mettere sempre di più in
discussione (vedi QUI) per far
diventare la VIA poco più di un bollino da staccare a prescindere da una corretta
valutazione discrezionale come afferma appunto, anche in questa sentenza del
caso calabrese il consiglio di stato).
I MOTIVI
DELLE BOCCIATURA DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE SECONDO LE DUE SENTENZE DEL TAR
CALABRIA E DEL CONSIGLIO DI STATO
1. presenza di aree critiche ambientali: nel caso specifico la vicinanza di un sito di bonifica di interessa nazionale;
2. l’impegno
a rispettare le migliori tecnologie disponibili (le c.d. BAT) da parte della
società che vuole realizzare il progetto costituisce la condizione minima che
comunque il proponente deve rispettare, quindi, afferma il Consiglio di Stato, “per
cui non appare sproporzionato né illogico ritenere che tali misure non siano
sufficienti a compensare e mitigare gli impatti ambientali dello specifico
impianto”. E' il principio di specificità del sito che può portare (come prevede la disciplina della VIA e dell'AIA) a negare la compatibilità sia del tipo di impianto (VIA) che del suo modello di esercizio (AIA) a prescindere dal rispetto formale delle leggi vigenti se l'impatto potenzialmente prodotto risulta incompatibile con le specificità ambientali, sanitarie, socio economiche del sito;
3.
con riferimento ai rischi di inondazione dell’area interessata dall’intervento,
il Consiglio di Stato rileva dallo stesso provvedimento impugnato che
l’Amministrazione ha ricavato dalla certificazione urbanistica prodotta dalla
stessa istante che l’area è interessata da una “faglia dedotta” ovvero
che ricadrebbe in “zone a modesto rischio esondazione” o a “limitato
rischio inondazione”, circostanza alla quale l’appellante non oppone specifici
argomenti di tutela preventiva da futuri eventi naturali;
4. il fatto che il progetto (relativamente alla
linea di produzione del biometano) sia considerato parificato agli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quindi “sono
di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, non rileva ai fini del
procedimento di VIA. In particolare il Consiglio di Stato non
aderisce all’opzione dell’appellante che giunge ad interpretare il principio
nel senso che l’interesse alla realizzazione degli impianti debba sempre
considerarsi prevalente su quello alla tutela dell’ambiente, perché ciò
comporterebbe di fatto la sterilizzazione (e, quindi, la negazione) del
bilanciamento di interessi cui è istituzionalmente preposta l’autorità
competente in materia di VIA (peraltro, anch’essa sulla scorta di specifiche
direttive europee).
5. il
Consiglio di Stato ha respinto anche la motivazione di impugnazione contro il provvedimento
che negato la VIA positiva e la conseguente autorizzazione (AIA) al
biodigestore perché il progetto era in contrasto con la pianificazione
regionale dei rifiuti. Questo contrasto,
secondo il TAR e il Consiglio di Stato, rileva ai fini del diniego della
autorizzazione a prescindere dalle esistenti: “criticità nell’azione
amministrativa di gestione del ciclo dei rifiuti in ambito regionale per cui
l’impianto progettato sarebbe idoneo ad incidere in senso positivo sullo
smaltimento e sui relativi costi.”
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