Come
ho scritto in un post precedente (che trattava specificamente della prospettata
chiusura della centrale Enel spezzina vedi QUI) non esiste più una norma
specifica sulla scadenza della singola autorizzazione integrata ambientale
(AIA).
La
normativa è cambiata completamente ed è
sicuramente migliorata sempre che di dovere avrà voglia di applicarla.
Sarebbe
quindi necessario che non si mettessero in giro notizie confuse che si rifanno
alla previgente normativa che prevedeva una scadenza precisa della singola AIA
di 5 o al massimo 8 anni nel caso in cui l’impianto avesse avuto la eco
registrazione europea EMAS.
Vediamo
invece come sono cambiate le cose su questo aspetto della normativa che ha un
grande rilievo anche per la discussione aperta in città sulla prospettata
chiusura della centrale Enel nel 2021.
Avere
chiaro il quadro giuridico amministrativo è fondamentale per svolgere una
discussione trasparente ma anche efficace sotto il profilo legale ma soprattutto della tutela della salute dei cittadini spezzini.
Il nuovo articolo 29-octies del DLgs
152/2006 contiene novità rilevanti su questa problematica.
Il
nuovo articolo290cties afferma che: “1. L'autorità
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le
conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione
e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi
elementi che possano condizionare l'esercizio
dell'installazione.”.
Appare chiaro che il rinnovo periodico della
versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata
sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è
soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa
precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO ma legata non alla scadenza dell'AIA ma alla sua revisione automatica, come riporto successivamente in questo post ).
La REVISIONE DELL'AIA PUO' ESSERE AVVIATA IN QUALSIASI MOMENTO NON ESSENDOCI PIU' SCADENZE FORMALI DI DURATA DELL'AIA PER IL SINGOLO IMPIANTO
La REVISIONE DELL'AIA PUO' ESSERE AVVIATA IN QUALSIASI MOMENTO NON ESSENDOCI PIU' SCADENZE FORMALI DI DURATA DELL'AIA PER IL SINGOLO IMPIANTO
In particolare la nuova normativa
contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra
riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono:
“nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo
coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo
29octies del DLgs 152/2006 (introdotto
dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello
di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle
migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le
migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono
una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in materia di
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi
delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono.
Punto 5. necessità di
aggiornare l'autorizzazione per garantire che,
in condizioni di esercizio
normali, le emissioni
corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili
La
revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni
sopra esposte. Il nuovo articolo 29-octies prevede poi che la revisione vada
automaticamente avviata:
a) entro quattro anni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle
BAT riferite all'attività principale
di
un'installazione. Il ritardo nella
presentazione della istanza di riesame, in questo caso, non può in alcun modo
essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento
dell'esercizio delle installazioni
alle condizioni
dell'autorizzazione.
b) quando sono trascorsi 10 anni dal
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame
effettuato sull'intera installazione. Nel caso di inosservanza di questo termine
l'autorizzazione si intende scaduta. Il termine è esteso a 16 anni se la
installazione è registrata EMAS, 12 anni se è registrata UNI EN ISO 14001.
Quindi
nella versione precedente il decorso dei termini era il regime ordinario di
revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di
avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.
Secondo
la Circolare Ministro Ambiente 27/10/2014 (prot. N.0022295 GAB):
“
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014
(data di entrata in vigore del dlgs 46/2014) i provvedimenti di AIA sono
rilasciati sulla base del DLgs 46/2014, ad esempio non prevedendo più il
rinnovo periodico ogni 5,6 o 8 anni;
b) ai sensi delle
disposizioni transitorie del’articolo 29 DLgs 46/2014 i procedimenti di rinnovo
periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in
procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
c) qualora riferiti a
provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui
al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richieda”.
d) sono prorogate le
scadenza di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore
alla data 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro
spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di
rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata
violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la
ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e
autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la
applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti,
facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa
una riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà
risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle
eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’AIA”.
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