Sull'inchiesta aperta per il trasferimento di fondi
dalla convenzione Enel al progetto di piazza verdi, il Sindaco Federici dichiara: “La Convenzione socioeconomica sottoscritta
con Enel non è stata certo la moneta di scambio per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e neppure formalmente è stata
parte della procedura di rilascio di competenza del Ministero dell'Ambiente.”
Quanto affermato dal Sindaco non risponde al dettato
normativo.
Infatti, e non a caso viene da scrivere, la Convenzione di
cui stiamo trattando, è prevista dal comma 15 dell’articolo 29-quater del DLgs
152/2006. Questo articolo nella sua rubrica recita:“Procedura
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”. Ora il dotto giurista di turno in Comune potrebbe obiettare che
la rubrica di una articolo di legge non è la legge stessa secondo il brocardo latino:
“Rubrica legis non est lex” e
in caso di contrasto con il contenuto dell’articolo prevale quest’ultimo.
Quindi tutto a posto
ha ragione il Sindaco? Non credo proprio, vediamo perché...
Per verificare
se ha ragione il Sindaco bisogna leggersi il comma 15 dell’articolo in
questione che recita nella sua parte finale: “l'autorità
competente, fatto comunque salvo quanto previsto dalla autorizzazione integrata
ambientale e dalle sue prescizioni, assicura
il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”. Quindi è chiaro dal dettato della norma, e non
solo quindi della rubrica, come la convenzione e la sua attuazione debba essere
coordinata con la procedura di rilascio dell’AIA.
Ma c’è di più secondo l’ultimo inciso del comma 15 articolo 29-quater:
“Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”
Ora a qualitermini fa riferimento il comma 10? Proprio a quelli entro i quali l’AIA deve essere
rilasciata a partire dalla data di presentazione della domanda.
Aggiunge inoltre il Sindaco Federici nel suo comunicato: “L'accordo con Enel, sia chiaro,
non ha nulla a che fare neppure con azioni di risarcimento o di compensazione a fronte di
un accertato danno ambientale.”
La domanda a questo punto sorge spontanea se non è una
compensazione del danno ambientale perché la convenzione è inserita in un
articolo che disciplina una procedura, l’AIA, che ha come suoi principi fondanti tra gli altri quelli “chi inquina
paga” e di “prevenzione dell’inquinamento” (considerando 2 Direttiva
2010/75/UE)?
È ovvio quindi che se la convenzione fosse un mero
accordo negoziale tra parti non sarebbe
mai stata disciplinata dalla normativa sull’AIA.
Ma la Convenzione Enel-Comune della Spezia non è un mero accordo negoziale e questo
è confermato non solo da quanto ho affermato fino ad ora ma dalla stessa
Convenzione che all’articolo 7 prevede miglioramenti impiantistici e gestionale
della centrale, miglioramenti che guarda caso non prevedono alcun fondo
specifico restando quindi mere dichiarazioni di intenti!
Quindi di compensazione
ambientale si tratta. Ma a questo
punto occorre capire, giuridicamente parlando, di cosa parliamo quando parliamo
di danno ambientale e di compensazione/riparazione del danno ambientale. Solo
così capiremo se la Convenzione in questione è contra legem oppure no, ma
soprattutto se è contra legem la decisione di stornare i fondi della
Convenzione per un progetto artistico architettonico come quello di Piazza Verdi.
Dunque che cosa è il danno
ambientale in termini normativi? Il comma 1 articolo 300 del DLgs 152/2006
definisce così il danno ambientale: “1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e
misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità
assicurata da quest'ultima.” Parliamo quindi di ambiente e di salute umana che come è noto è strettamente legata all'ambiente e non parliamo assolutamente di opere artistiche e architettoniche tanto più se moderne come nel caso di Piazza Verdi.
Come si compensa il danno ambientale?
Intanto
definendo i costi prodotti dal danno
ambientale. Secondo il comma 13 articolo 302: “13. Per "costi" s'intendono gli oneri
economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed
efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto,
compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente,
per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese
amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei
dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo e della sorveglianza.”
Risulta
chiara una stretta correlazione del danno ambientale con l’attività che lo ha
prodotto sia in termini di interventi concreti di ripristino e mitigazione che di controllo e monitoraggio.
A
conferma di quanto sopra si vedano due altre norme chiarissime:
“4. Nelle
attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione
i rischi per la salute umana.” (comma 4 articolo 306 DLgs 152/2006)
“
1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea
di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione
consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali
protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non
è una compensazione finanziaria al pubblico.” (Allegato III alla
Parte VI del DLgs 152/2006)
Domanda questa Convenzione ha
messo al primo posto i rischi per la salute umana in termini di ripristino, mitigazione
prevenzione e controllo ? Non direi visto che su oltre 10 milioni di euro
stanziati dalla Convenzione per le indagini epidemiologiche sono previsti solo
150.000 euro o 200.000 come ha affermato il Sindaco ( ma nella Convenzione c’è
scritto 150.000 peraltro) poco importa vista la limitata differenza.
Non solo ma proprio il
trasferimento di fondi dalla Convenzione al progetto artistico architettonico
su Piazza Verdi dimostra che questo costituisce quella compensazione finanziaria
al pubblico che, come abbiamo visto sopra, la legge vieta in caso di azioni di ripristino/mitigazione anche in termini monetari.
Se
tutto questo costituisca anche delle fattispecie penali lo decideranno gli organi
giudiziari competenti. Di sicuro questa Convenzione è stata una ennesima
occasione persa per la città, oltre che una distrazione impropria di fondi su
Piazza Verdi. Ma di occasioni perse sulla centrale Enel, in termini di risarcimento dei danni ambientali ce
ne sono state ben altre anche se questa città di smemorati sembra non ricordarlo.
LA CAUSA DI
RISARCIMENTO DANNI DIMENTICATA DALLA AMMINISTRAZIONE FEDERICI
La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G.
notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri –
Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993
affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni
della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni
non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che
esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione
gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”.
Sulla base di quella perizia i dirigenti
Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute
emissioni anomale.
Nel procedimento penale relativo alla
violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice,
utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR
(sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi
termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori
della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £.
50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento
totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che
sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione
ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229
miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni
succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili
possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la
questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa
convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata
dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora
Avvocato Civico Accordon che nel Marzo 2000
aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale
nel nostro territorio.
Nessun commento:
Posta un commento