venerdì 11 dicembre 2015

Inchiesta su fondi Enel a Piazza Verdi: una risposta al Sindaco Federici

Sull'inchiesta aperta per il trasferimento di fondi dalla convenzione Enel al progetto di piazza verdi, il Sindaco Federici dichiara:  La Convenzione socioeconomica sottoscritta con Enel non è stata certo la moneta di scambio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e neppure formalmente è stata parte della procedura di rilascio di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Quanto affermato dal Sindaco non risponde al dettato normativo.
Infatti, e non a caso viene da scrivere, la Convenzione di cui stiamo trattando, è prevista dal comma 15 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006. Questo articolo nella sua rubrica recita:“Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”. Ora il dotto giurista di turno in Comune potrebbe obiettare che la rubrica di una articolo di legge non è la legge stessa secondo il brocardo latino: “Rubrica legis non est lex” e in caso di contrasto con il contenuto dell’articolo prevale quest’ultimo.
Quindi tutto a posto ha ragione il Sindaco? Non credo proprio, vediamo perché...



Per verificare se ha ragione il Sindaco bisogna leggersi il comma 15 dell’articolo in questione che recita nella sua parte finale: “l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto dalla autorizzazione integrata ambientale  e dalle sue prescizioni, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”.  Quindi è chiaro dal dettato della norma, e non solo quindi della rubrica, come la convenzione e la sua attuazione debba essere coordinata con la procedura di rilascio dell’AIA.

Ma c’è di più secondo l’ultimo inciso del comma 15 articolo 29-quater: 
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”
Ora a qualitermini fa riferimento il comma 10? Proprio a quelli entro i quali l’AIA deve essere 
rilasciata a partire dalla data di presentazione della domanda. 
Aggiunge inoltre il Sindaco Federici nel suo comunicato: “L'accordo con Enel, sia chiaro,
non ha nulla a che fare neppure con azioni di risarcimento o di compensazione a fronte di
un accertato danno ambientale.
La domanda a questo punto sorge spontanea se non è una compensazione del danno ambientale perché la convenzione è inserita in un articolo che disciplina una procedura, l’AIA, che ha come suoi principi  fondanti tra gli altri quelli “chi inquina paga” e di “prevenzione dell’inquinamento” (considerando 2 Direttiva 2010/75/UE)?
È ovvio quindi che se la convenzione fosse un mero accordo  negoziale tra parti non sarebbe mai stata disciplinata dalla normativa sull’AIA. 
Ma la Convenzione Enel-Comune della Spezia non è un mero accordo negoziale e questo è confermato non solo da quanto ho affermato fino ad ora ma dalla stessa Convenzione che all’articolo 7 prevede miglioramenti impiantistici e gestionale della centrale, miglioramenti che guarda caso non prevedono alcun fondo specifico restando quindi mere dichiarazioni di intenti!

Quindi di compensazione ambientale si tratta. Ma  a questo punto occorre capire, giuridicamente parlando, di cosa parliamo quando parliamo di danno ambientale e di compensazione/riparazione del danno ambientale. Solo così capiremo se la Convenzione in questione è contra legem oppure no, ma soprattutto se è contra legem la decisione di stornare i fondi della Convenzione per un progetto artistico architettonico come quello  di Piazza Verdi.  

Dunque che cosa è il danno ambientale in termini normativi? Il comma 1 articolo 300 del DLgs 152/2006 definisce così il danno ambientale: “1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.” Parliamo quindi di ambiente e di salute umana che come è noto è strettamente legata all'ambiente e non parliamo assolutamente di opere artistiche e architettoniche tanto più se moderne come nel caso di Piazza Verdi. 

Come si compensa il danno ambientale?
Intanto definendo i costi prodotti dal danno ambientale. Secondo il comma 13 articolo 302:  “13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta dei dati ed altri costi generali, nonché i costi del controllo e della sorveglianza.”
Risulta chiara una stretta correlazione del danno ambientale con l’attività che lo ha prodotto sia in termini di interventi concreti di ripristino e mitigazione che di controllo e monitoraggio.

A conferma di quanto sopra si vedano due altre norme chiarissime:
4. Nelle attività di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana.” (comma 4 articolo 306 DLgs 152/2006)
 1.1.3. La riparazione compensativa è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico.” (Allegato III alla Parte VI del DLgs 152/2006)

Domanda questa Convenzione ha messo al primo posto i rischi per la salute umana in termini di ripristino, mitigazione prevenzione e controllo ? Non direi visto che su oltre 10 milioni di euro stanziati dalla Convenzione per le indagini epidemiologiche sono previsti solo 150.000 euro o 200.000 come ha affermato il Sindaco ( ma nella Convenzione c’è scritto 150.000 peraltro) poco importa vista la limitata differenza.

Non solo ma proprio il trasferimento di fondi dalla Convenzione al progetto artistico architettonico su Piazza Verdi dimostra che questo costituisce quella compensazione finanziaria al pubblico che, come abbiamo visto sopra, la legge vieta in caso di azioni di ripristino/mitigazione anche in termini monetari.

Se tutto questo costituisca anche delle fattispecie penali lo decideranno gli organi giudiziari competenti. Di sicuro questa Convenzione è stata una ennesima occasione persa per la città, oltre che una distrazione impropria di fondi su Piazza Verdi. Ma di occasioni perse sulla centrale Enel, in termini di risarcimento dei danni ambientali ce ne sono state ben altre anche se questa città di smemorati sembra non ricordarlo.



LA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI DIMENTICATA DALLA AMMINISTRAZIONE FEDERICI 
La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani,  (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”. 
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale. 
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel  Marzo 2000 aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio.


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