domenica 13 novembre 2011

A che punto è la prevenzione del rischio di incendi catastrofici nel Porto della Spezia?

Il post che segue è finalizzato a verificare quanto la nuova ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia relativa al servizio antincendio abbia rispettato normativa e giurisprudenza in materia. Non si tratta di una questione formale, il corretto funzionamento del servizio, in termini di adeguate professionalità e indipendenza dai gestori dei terminal, è la condizione principale per gestire il rischio di incidenti che potrebbero essere catastrofici per la vita dei lavoratori del porto ma anche per i cittadini che vivono davanti al porto e ai vari terminal che gestiscono le merci pericolose. 



COME DOVREBBE FUNZIONARE IL SERVIZIO ANTINCENDIO NEL PORTO SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA
Sulla necessità di un servizio antincendio specifico durante le attività di imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose nel porto della Spezia, la normativa vigente in materia afferma, ex  DPR 134/2005 lettera g) comma 1 articolo 13, : “durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio è svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti”; inoltre sempre secondo detta norma i mezzi nautici utilizzati per detto servizio antincendio devono essere in buone condizioni di manutenzione.
Ma oltre che la legge sono anche le esperienze degli altri porti che fanno chiarezza. Ad esempio il Porto di Livorno ha un servizio antincendio specifico fin dal 1980 e la ordinanza che lo disciplina è stata modificata e aggiornata nel 2006. Il servizio è garantito dai seguenti soggetti privati e pubblici: F.lli Neri SpALabromare srlVigili del Fuoco di Livorno. Stesso discorso per il Porto di Genova si veda la ordinanza della Capitaneria n. 61 del 11/4/2001, e per il Porto di Venezia si veda comma 4 articolo 34 della ordinanza della Capitaneria n.175/2009.


COSA HA DETTO IL TAR LIGURIA SU COME FUNZIONA IL SERVIZIO ANTICENDIO NEL PORTO DI SPEZIA
Il TAR Liguria con sentenza 870/2011  ha annullato la ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia n. 47/2010 del 7 aprile 2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose, nonché di ogni atto ad essa connesso.
Secondo il TAR “Dalla normativa riportata si evincono due elementi, l’uno concernente la necessità che il comandante di porto detti un minimo di disciplina in ordine ai servizio antincendio, l’altro riguardante il concerto tra il comandante del porto e il comandante provinciale dei VV.FF.sulla materia: ora, si rileva che la disciplina dettata dalle ordinanze impugnate è del tutto insufficiente rispetto ai presupposti di fatto ed alle previsioni normative. La gran parte delle determinazioni vengono rimesse caso per caso ai pareri del consulente chimico del porto, figura non prevista dai principi fondamentali della normativa in questione e comunque nulla viene stabilito in via generale sui servizi antincendio.”  


LA NUOVA ORDINANZA DELLA CAPITANERIA SULLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO
Questa nuova ordinanza relativamente alla sentenza sopra citata ne recepisce solo una piccolissima parte ed in particolare:
  1. un maggior ruolo del Comandante dei Vigili del Fuoco
  2. un minimo di regolamentazione sugli indici di rischi incendio, peraltro già applicabile in base alla normativa tecnica internazionale in materia.
Sulle modalità di organizzazione del servizio antincendio la nuova ordinanza rinvia alla ordinanza della Capitaneria 163/2001 che però non è mai stata correttamente attuata nel porto di Spezia come dimostra la sentenza del TAR Liguria.
La vecchia ordinanza riconosceva in teoria un ruolo specifico ad un servizio antincendio organizzato da società ad hoc o dai terminalisti ma aveva un limite che è stato fino ad ora il grimaldello per non realizzare un vero servizio antincendio nel nostro porto indipendente e specializzato. Infatti se noi andiamo a vedere l’ordinanza che regola il servizio antincendio del porto di Genova vediamo che nel caso in cui il servizio sia organizzato dai terminalisti questi debbano utilizzare “personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed all’espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all’interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.”.  Non c’è alcun riferimento al termine “personale dipendente dai terminalisti", contenuto invece nella ordinanza per il Porto di Spezia del 2001,  con la conseguenza che per il Porto della Spezia il servizio antincendio può non essere svolto da personale specializzato. E' davvero cosi in pratica oltre che nella forma della ordinanza? La scorsa primavera è stato reso pubblico n inquietante Rapporto della società SicurFire, Rapporto che è stato alla base per motivare il ricorso che ha portato all'annullamento della ordinanza della Capitaneria come riportato in precedenza.  Questo Rapporto conteneva affermazioni molto nette su come era gestito il servizio anticendio dai vari terminalisti nel nostro Porto. Vediamo i punti salienti del Rapporto. 

IL RAPPORTO DELLA SOCIETÀ SICURFIRE
Si tratta di una società che si occupa in modo specialistico, dei servizi antincendi in area portuali. Questo Rapporto di circa 1 anno fa analizzava la situazione di prevenzione del rischio sulla gestione delle merci pericolose e dei servizi antincendio in relazione a tale gestione, nell’area del porto della Spezia.  In particolare in relazione ai diversi terminalisti che gestiscono merci pericolose a rischio di incendio  il suddetto Rapporto affermava:

Rigassificatore di Panigaglia 
1. non è previsto alcun mezzo nautico o rimorchiatore con componente antincendio sotto bordo alla nave gasiera in fase di scarico al terminal come invece previsto dalla ordinanza della Capitaneria della Spezia n. 123/2010  per le operazioni di bunkeraggio alle navi gasiere
2. il sistema di gestione delle emergenze per l’impianto di rigassificazione è affidato solo a sistemi automatici. La squadra interna aziendale (attivata in caso di emergenza in quanto normalmente il personale svolge altri compiti) appare troppo limitata per un impianto a rischio di incidente rilevante, non esiste quindi nessuna vigilanza esterna specialistica (con personale appositamente addestrato). 

Speter SpA 
Speter SpA è il principale terminal multipurpose presente nel Porto della Spezia (aree operative Molo Garbaldi, calata Paita, calata Malaspina, calata Artom).  Come risulta dal Rapporto sarebbe interessante sapere se La Speter abbia presentato entro il 5/7/2010 un piano sui rischi da merci pericolose in deposito e sul modello organizzativo emergenziale ed il sistema antincendio previsto per far fronte alle emergenze. Se è stato presentato questo piano sarebbe il caso fosse resto pubblico! Ad esempio se andiamo nel sito della Speter o nella sezione  del sito della Autorità Portuale  sui terminalisti, si legge tanta bella pubblicità, ma di questo documento non c’è traccia!

Molo Fornelli – La spezia container terminal (Contship Italia Group) 
Il terminal è uno dei due autorizzati con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto al deposito di merce pericolosa. In questo terminal il servizio di prevenzione incendi esterno al gestore del terminal è adottato per le merci esplosive o solo saltuariamente per le operazioni trasferimento delle merci pericoloseSecondo il Rapporto SICUR FIRE s.c.a.r.l. il piano antincendio aziendale aggiornato, su sollecitazione della Capitaneria di Porto nel 2009, prevede che in caso di emergenza il servizio antincendio sia svolto da personale disponibile di turno quindi non specializzato per questa funzione.

Terminale Ravano - (Contship Italia Group)
Secondo il Rapporto potrebbero esserci stoccaggi o movimentazione di merci pericolose visto che il terminal è gestito dalla stessa società che gestisce il Fornelli (che invece è autorizzato a gestire merci pericolose). Se così fosse occorre precisare che in questo terminal non è presente una rete idrica antincendio, mentre il servizio emergenze è gestito da una squadra interna (quindi formata solo per la sicurezza negli ambienti di lavoro: corso di 8 ore standard) alla LSCT con mezzo antincendio obsoleto.

Terminale Central Enel
Secondo il Rapporto per tutte le operazioni di scarico e carico il terminale non prevede l’ausilio di personale specializzato per la sicurezza antincendio, provvedendo ad impiegare solo personale interno.

Campo P.O.L. Nato
L’oleodotto e relativo terminal a mare è situato nello specchio acqueo compreso tra i Cantieri navali della Spezia e i Cantieri Baglietto. E’ gestito dai militari e su di esso non vige alcuna vigilanza dei Vigili del Fuoco. Peraltro secondo il Rapporto l’intero Arsenale Militare non ha più un servizio H24 (nelle 24 ore) di pompieri

Parco Boe Società Petrolifera Italiana
Distante circa 680 metri dalla costa quasi di fronte a Porto Lotti. Presso il terminal ci sono due serbatoi, già oggetto di due incidenti, e durante la movimentazione dei prodotti petroliferi non è presente alcuna vigilanza antincendio. 

N.B. Il Rapporto della Sicur Fire è stato reso pubblico la scorsa primavera e inviato a tutte le  autorità competenti e/o interessate alla sicurezza nel Porto della Spezia. Nessuno ha mai risposto e cosa ancora più grave nessuno ha mai contestato i contenuti del Rapporto. Solo Gnl Italia ha provato a fare un comunicato stampa  dove non rispondeva ad alcuna delle questioni di merito poste dal Rapporto. 


CONCLUSIONI SULLA NUOVA ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO ANTICENDIO

La nuova ordinanza non risponde quindi alle questioni centrali poste dal TAR Liguria con la sopra citata sentenza e cioè:
  1. permane un ruolo eccessivo del consulente chimico del porto (figura, affermava il TAR: “... non prevista dai principi fondamentali della normativa in questione”)
  2. continua a non essere imposto un servizio antincendio specializzato e separato dai gestori dei terminal (si veda ad esempio il punto 5.3. della nuova ordinanza della Capitaneria spezzina)
  3. considerato quanto sopra il maggior ruolo dato al Comandante dei Vigili del Fuoco appare ininfluente a raggiungere l’obiettivo di una efficiente prevenzione del rischio incendio da merci pericolose. In tal senso non si è assolutamente tenuto in considerazione quanto affermato sempre dal TAR Liguria che aveva dichiarato fondata la riflessione del comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia (documentazione allegata al ricorso) secondo la quale il servizio antincendio integrativo e specializzato è fondamentale per l’area portuale spezzina visto che “In assenza di tale servizio integrativo, almeno lo stato attuale, i VV.FF. non potrebbero fornire altrettante garanzie di disponibilità di immediatezza di intervento”.


CONCLUSIONI GENERALI
Sulla base di quanto sopra la nuova ordinanza della Capitaneria andrebbe  riesaminata relativamente al  rispetto della vigente normativa in materia, della sentenza del Tar Liguria, delle migliori esperienze di altri porti di livello nazionale.
Ma la questione della sicurezza nel Porto della Spezia merita ulteriori approfondimenti e così farò nelle prossime settimane in questo blog. Intanto mi aspetto che le Amministrazioni locali comincino ad interessarsi seriamente ad un problema così delicato come la prevenzione di incendi e incidenti catastrofici nel nostro Porto. 









1 commento:

  1. Uno dei sistemi più utili in caso di incendio è quello della rilevazione presenze, consente di sapere in qualsiasi momento quanti lavoratori si trovano ancora all'interno dei locali.

    RispondiElimina