martedì 29 novembre 2011

piano, piano il partito del cemento avanza inesorabile!




VENDITA DEI TERRENI AGRICOLI DEMANIALI
Nel silenzio generale o quasi il Parlamento ha approvato una norma all'interno della legge di stabilità (legge 183/2011) che creerà ulteriori condizioni di favore per la cementificazione del nostro territorio. 


L'articolo 7 di questa legge prevede che entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore  (1/1/2012), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio), nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.

Ma le parti veramente indicative e pericolose sono le seguenti  




POSSIBILITÀ DI VENDERE TERRENI IN AREE PROTETTE
Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree. 



ECCO IL REGALO PER I CEMENTIFICATORI!
Secondo il comma 2 dell'articolo in esame nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Questa norma significa che sono considerate aree a vocazione agricola quelle destinate alla coltivazione secondo le destinazioni funzionali dei piani urbanistici comunali  e non quelle già destinate dai piani ma al momento della vendita coltivate. E’ indiscutibile che questa norma favorirà al tendenza a cementificare aree ancora naturali e comunque non ancora urbanizzate per permettere ai Comuni di fare cassa.!  




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