mercoledì 2 novembre 2011

Alluvione: cominciamo a ragionare su responsabilità e azioni future

Mentre la macchina della Protezione civile è ancora in piena attività , con il contributo decisivo del volontariato, vorrei cominciare a sviluppare un ragionamento di prospettiva su quello che è accaduto.

Ma prima della prospettiva occorre impostare un lavoro di analisi sulle responsabilità su quanto fino ad ora è o non è stato fatto, secondo la seguente sequenze logica:

Primo. Occorre ricostruire l’informazione sul quadro normativo vigente relativo alla difesa idrogeologica, ricostruzione che trovate quiInfatti una delle cose che è emersa subito dopo la tragedia è la confusione sulle competenze, gli strumenti e quindi le responsabilità, in questo delicatissimo settore.


Secondo . Sulla base di questa ricostruzione si possono capire le responsabilità storiche e attuali e cioè:
  • chi doveva fare cosa
  • cosa non si doveva fare e invece è stato fatto lo stesso
  • cosa si doveva fare e non è stato fatto
  • cosa è mancato nello scambio di informazioni e nel coordinamento tra gli enti preposti alla difesa idrogeologica nel nostro ordinamento nazionale e regionale.


Questa è una analisi abbastanza semplice da fare, basta andarsi a leggere la normativa riportata nella pagina specifica di questo blog. Tanto per fare un esempio basterebbe sovrapporre la carta del rischio idraulico molto elevato (del Piano stralcio di Bacino del Fiume Magra) con le zone investite la scorsa settimana dagli eventi alluvionali per capire molte cose e soprattutto che la situazione era, se non prevedibile nelle dimensioni in cui si è verificata, quanto meno da affrontare con adeguate scelte sia in termini di misure di informazione preventiva alla popolazione, sia di interventi  al livello della prevenzione del rischio idraulico, sia di scelte di pianificazione territoriale su scala di bacino.
Soprattutto con la suddetta ricostruzione si eviterebbe di continuare a confondere, tanto per fare due esempi di luoghi comuni che hanno girato anche questa volta:
  1. le escavazioni del fiume con il dragaggio dello stesso a fini di prevenzione idraulica,
  2. la pulizia e la manutenzione dei boschi e dei torrenti e corsi d’acqua con la manutenzione della flora riparia del fiume.
Terzo. L’analisi di cui al secondo punto ci fa inoltre capire come il rischio idraulico non sia stato affrontato con una logica di prevenzione. Peraltro questo è un problema di tutta la nostra nazione. Si interviene sempre dopo, con misure di emergenza, quasi mai prima. Andatevi a vedere l’elenco sterminato di decreti che dichiarano lo stato di emergenza per eventi prodotti da situazioni di rischio idrogeologico e meteoclimatico e  capirete di cosa sto scrivendo. 

Quarto. L’analisi di cui al terzo punto ci può portare a dimostrare come le stesse norme tecniche di difesa idrogeologica (si pensi in particolare alle norme attuative del Piano stralcio del bacino della Magra), siano assolutamente da rivedere vista la mutazione del clima nel nostro paese (dovuta ad effetto serra o alla riduzione di intensità del ciclo solare, o ad entrambi come è più probabile), per cui gli eventi estremi si riproducono a distanze sempre più ravvicinate nel tempo. Il che significa che andranno riviste le categorie sui tempi di ritorno delle inondazioni (Durata media in anni del periodo in cui l’evento è superato
almeno una volta) nelle diverse aeree mappate dal Piano stralcio di Bacino, che vanno da un minimo di 30 anni ad un massimo di 500 anni.
E nel frattempo dovranno essere riviste anche le modalità e i parametri con i quali si autorizzeranno da ora in poi gli interventi in aree inondabili.
D’altronde un esempio significativo di quanto sto scrivendo lo abbiamo avuto  proprio con il progetto di outelet di Brugnato, l’area che sarà interessata da questo progetto secondo il Piano stralcio di assetto idrogeologico è tra quelle inondabili al verificarsi dell’evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni. Ebbene il piano è stato approvato nel 2006 , quindi dopo appena 5 anni siamo già al primo allagamento dopo l’approvazione del Piano. E’ chiaro che oltre al progetto dell’outlet andrebbe rivista anche la norma attuativa del Piano stralcio di bacino (comma 4 articolo 18) secondo la quale nelle aree a minor rischio ( ma secondo i vecchi parametri): “è consentito ogni tipo di intervento coerente con le misure di protezione civile previste dalle presenti Norme e dai Piani comunali di settore.” 
Rivedendo la normativa relativa al Piano di Bacino si dovranno anche rivedere le motivazioni delle istruttorie che portano a dare il via libera a certe scelte sull’uso del territoio. Scrive la Regione Liguria nel  rapporto con il quale non manda a VIA (valutazione di impatto ambientale) il progetto di outlet di Brugnato.
In riferimento al parere della Provincia (difesa suolo) si raccomanda, per quanto riguarda gli aspetti idraulici legati alla regimazione delle acque meteoriche,di effettuare una stima delle portate attese che caratterizzano l’area di intervento, nonché di verificare le sezioni riferite alle canalette di smaltimento all’interno dell’insediamento ed ai corsi d’acqua recettori, prevedendo, qualora necessario, l’adeguamento delle stesse”. Ora e senza voler mettere in discussione la buona fede degli uffici regionali o dei progettisti dell’outlet, è chiaro come il riferimento alle “canalette di smaltimento” risulti dopo quello che è accaduto, tragicamente ridicolo! 

Quinto.  Ma una volta definito quanto sopra occorrerà anche guardare avanti. Una prima scadenza è quella del settembre 2011. Entro questa data dovrà (doveva) essere data attuazione da parte delle Autorità di Bacino distrettuali (fino a che non verranno istituite la competenza resta alle Autorità di Bacino attuali e alle Regioni) al primo atto del Decreto Legislativo n. 49/2010  (attuativo della Direttiva 2007/60/CE) relativo alla valutazione e gestione dei rischi alluvioni.
Si tratta di una normativa che obbliga i soggetti istituzionali coinvolti a superare nella gestione del rischio idraulico la logica da protezione civile cioè post evento calamitoso, partendo da un principio base di questa nuova normativa (considerando n.2 della Direttiva 2007/60): “ Le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire. Tuttavia alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e lincremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi.”
Il primo atto che dovrà (doveva) essere realizzato (entro il 22  settembre di questo anno), da parte delle Autorità di Bacino e Regioni, è la VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI, dove devono essere individuate le zone ove possa sussistere un rischio  potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa  generare in futuro.
Questa Valutazione comprende  almeno  i seguenti elementi: 
a)  cartografie  tematiche  del  distretto  idrografico  in  scala appropriata comprendenti  i  limiti  amministrativi,  i  confini  dei bacini idrografici, dei sottobacini  e  delle  zone  costiere,  dalle quali risulti la topografia e l'uso del territorio; 
b)    descrizione delle alluvioni  avvenute  in  passato  che  hanno avuto  notevoli  conseguenze negative  per  la  salute   umana,   il territorio,  i  beni,  l'ambiente,  il  patrimonio  culturale  e   le attività economiche e  sociali  e  che,  con  elevata  probabilità, possono ancora verificarsi in  futuro  in  maniera  simile,  compresa l'estensione dell'area  inondabilee,  ove  noti,  le  modalità  di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e  una  valutazione  delle conseguenze negative che hanno avuto; 
c)     descrizione delle alluvioni significative avvenute in  passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne  potrebbero avere in futuro; 
d)    valutazione delle potenziali conseguenze  negative  di  future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente,  il patrimonio culturale e le attività  economiche  e  sociali,  tenendo conto di elementi quali la topografia, la  localizzazione  dei  corpi idrici  superficiali  e  le  loro   caratteristiche   idrologiche   e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la  difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attività economiche  e  sociali  e  gli  scenari  a  lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici. 
La valutazione suddetta non deve essere effettuata se le Autorità di bacino distrettuale  (ora Autorità di Bacino e Regioni) prima del 22 dicembre  2010, elaboreranno mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e predisporranno piani di gestione del rischio di alluvioni nel rispetto delle indicazioni del suddetto DLgs.
Non risulta che per il momento questa operazione di revisione sia stata avviata anche per la nostra Regione.
Ovviamente la nuova normativa dopo aver effettuato la suddetta Valutazione prevede, negli anni successivi, altri ed importanti strumenti per la analisi dei quali rinviamo al testo della vigente normativa in materia della stessa, ci ritorneremo sopra. 

Attenzione questa normativa oltre a far cambiare approccio alla gestione del rischio idraulico (dalla logica emergenziale a quella della prevenzione) prevede obbligatoriamente il coinvolgimento del pubblico fin dalla fase di elaborazione della suddetta Valutazione.

Non è compito di questo blog trarre conclusioni politiche sulla attuazione di quanto sopra, per ora mi limito a rendere edotti i cittadini di quanto sopra nella consapevolezza che un cittadino informato costituisce il miglior antidoto per prevenire scelte sbagliate da parte di chi lo amministra.




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