La
ditta Programma Ambiente Apuane in un
comunicato (QUI) dai toni intimidatori cerca di dimostrare che il riconoscimento come
industria insalubre della discarica di rifiuti pericolosi in località ex cava
Fornace (Comuni di Montignoso e Pietrasanta), sia superato dall’ottenimento
della autorizzazione integrata ambientale. La ditta in questione cerca di
supportare tale tesi riportando gli estremi di una sentenza del Tar lombardia
di molti anni fa (2008).
In realtà questa sentenza non dimostra nulla e la ditta la cita solo nella parte di suo interesse dimostrando una discreta disonestà intellettuale.
La sentenza, come dimostrerò alla fine del post, è stata superata da giurisprudenza successiva ormai univoca ma anche non volendo per ora considerare la successiva giurisprudenza, la sentenza non ha nulla a che fare con la tesi avanzata dalla ditta.
La sentenza, come dimostrerò alla fine del post, è stata superata da giurisprudenza successiva ormai univoca ma anche non volendo per ora considerare la successiva giurisprudenza, la sentenza non ha nulla a che fare con la tesi avanzata dalla ditta.
Tale tesi è: il Parere sanitario del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria ai sensi della normativa sulle industrie insalubri, non è indispensabile se l’impianto in questione ha avuto la autorizzazione, in questo caso l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il punto è chenella sentenza citata da Programma Ambiente Apuane il Sindaco del caso (Comune di Quinzano d'Oglio In Lombardia) non si era pronunciato dentro il procedimento di VIA non avendo rilasciato il Parere Sanitario previsto dalla normativa sull’AIA (all’epoca della sentenza il comma 11 articolo 5 DLgs 59/2005, attualmente il comma 6 [NOTA 1] articolo 29-quater del DLgd 152/2006) . Successivamente il Sindaco in questione aveva esercitato i suoi poteri di autorità sanitaria stabilendo con apposito atto che essendo l’industria classificata insalubre di prima classe doveva essere allontanata dalla zona residenziale salvo dimostrare che non recava danno alla salute. Il provvedimento non era assolutamente motivato, non entrava nel merito del ciclo produttivo dell’impianto, non chiariva la tipologia delle emissioni e quindi dei potenziali impatti sulla salute.
Il punto è chenella sentenza citata da Programma Ambiente Apuane il Sindaco del caso (Comune di Quinzano d'Oglio In Lombardia) non si era pronunciato dentro il procedimento di VIA non avendo rilasciato il Parere Sanitario previsto dalla normativa sull’AIA (all’epoca della sentenza il comma 11 articolo 5 DLgs 59/2005, attualmente il comma 6 [NOTA 1] articolo 29-quater del DLgd 152/2006) . Successivamente il Sindaco in questione aveva esercitato i suoi poteri di autorità sanitaria stabilendo con apposito atto che essendo l’industria classificata insalubre di prima classe doveva essere allontanata dalla zona residenziale salvo dimostrare che non recava danno alla salute. Il provvedimento non era assolutamente motivato, non entrava nel merito del ciclo produttivo dell’impianto, non chiariva la tipologia delle emissioni e quindi dei potenziali impatti sulla salute.
Insomma
nel caso citato da Programma Ambiente Apuane il Sindaco non aveva rilasciato il
Parere Sanitario prima del rilascio dell’AIA e aveva esercitato in modo non
adeguatamente motivato le sue funzioni di Autorità Sanitaria successivamente al
rilascio dell’AIA.
È proprio
il comportamento che i cittadini contestano da anni al Sindaco di Montignoso ma anche a quello di
Pietrasanta per la parte di sua competenza!
Non
solo ma la stessa sentenza citata da Programma Ambiente Apuane ammette
che il Sindaco deve rilasciare il proprio Parere Sanitario prima del rilascio
dell’AIA e che comunque se non lo rilascia e si verificano situazioni di
rischio ambientale e sanitario può intervenire successivamente al rilascio di
detta autorizzazione. Afferma la
sentenza del TAR Lombardia: “Pur
tuttavia, a corollario di tale decisione, va richiamato il successivo comma 10 dell'art. 11
del citato D.Lgs. 59/2005 in base al quale "in caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco
ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio
1934 n. 1265". Deve pertanto operarsi una
distinzione tra le prescrizioni programmatiche in materia di industrie
insalubri che il Sindaco è tenuto a
rilasciare in sede di procedimento unico (AIA ndr) nel caso di impianti soggetti ad AIA, ed invece i casi di concreto pericolo per la salute pubblica, nei quali al Sindaco devono ritenersi comunque riconosciuti i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi ed in conformità all'ordinamento nazionale anche nei confronti di impianti dotati della suddetta autorizzazione unica.”
Aggiungo, a quanto riportato dalla sentenza, che questo potere del Sindaco di intervenire ex post al rilascio dell’AIA attualmente è disciplinato dal comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006.
Aggiungo, a quanto riportato dalla sentenza, che questo potere del Sindaco di intervenire ex post al rilascio dell’AIA attualmente è disciplinato dal comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006.
Non solo ma anche nel caso in cui
non vi siano violazioni delle prescrizioni, il Sindaco può intervenire se ci sono rischi su ambiente e
salute. Infatti il comma 7 articolo
29-quater del DLgs 152/2006 recita: “7.
In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato
provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da
puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
29-octies”. Questa norma conferma che addirittura la funzione legata al
rilascio del Parere Sanitario può essere esercitata anche dopo il rilascio dell’AIA!
Peraltro la sentenza riportata da Programma Ambiente Apuane appare ormai superata, o meglio integrata, da successiva giurisprudenza. In particolare:
1. la obbligatorietà del rilascio del Parere Sanitario del Sindaco all’interno del procedimento di rilascio dell’AIA (TAR Lazio sezione Latina n. 819 del 2009 [NOTA 2])
2. il riconoscimento del potere di intervento del Sindaco come Autorità Sanitaria nelle procedure di AIA sotto il profilo del legame inquinamento ambientale/salute (TAR Marche Sezione I, 25 luglio 2013 [NOTA 3])
3. il contenuto del Parere Sanitario del Sindaco : TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015 [NOTA 4]
4. il diniego di rilascio dell’AIA
in caso di Parere Sanitario negativo del Sindaco (TAR Lombardia sez. Brescia n°1225/2017
confermata dalla sentenza del Consiglio n° 983 del 2019)[NOTA 5]. Per una analisi di questa importante
sentenza vedi QUI.
NOTE
[NOTA 1] 6. Nell'ambito della Conferenza
dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli
216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
[NOTA 2] “dal dato positivo, si desume che
l’autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori
della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di
attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la
possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la
competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie
nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un
interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica
incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217
R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o
composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia
al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni”
[NOTA 3] “3.8 Non è altresì condivisibile l’affermazione di parte ricorrente per
cui il parere del sindaco come autorità sanitaria che non potrebbe investire
aspetti ambientali, dato che l’inquinamento e comunque l’impatto di una
discarica non può essere considerato privo di aspetti sanitari. Del resto, per
quanto riguarda la inquadrabilità del parere del Sindaco tra quelli delle
autorità di cui al più volte citato art. 14 c. quater, il Collegio ritiene che,
come già osservato in giurisprudenza, in materia di rifiuti tale ruolo non
possa che essere riconosciuto. Si deve infatti rilevare lo strettissimo legame
intercorrente tra la tutela dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui
all'art. 32 ([3]) della
Carta Fondamentale”.
[NOTA 4] 1. Le prescrizioni devono essere “lato
sensu” tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per
la salute pubblica;
2. le prescrizioni che se non accolte possono
bloccare la autorizzazione deve essere fondate da congrua e seria attività istruttoria
sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di
eliminarli;
3. il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli
resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta
insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano
allegazioni che provino oltre ogni dubbio l’inattendibilità dei pareri e la
sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di
inconvenienti sanitari.
[NOTA 5] 1. Nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA il
Comune e l’ASL hanno espresso distintamente parere negativo
2. In
ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione
dirigenziale la Provincia ha attivato la procedura prevista dall’art.
14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione
all’esame del Consiglio dei Ministri.
3.
Nel caso specifico il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la fondatezza del
dissenso di Comune e Asl ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la
possibilità di procedere alla realizzazione del progetto.
4.sulla
base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,la Provincia quale autorità
titolare della funzione di rilascio dell’AIA ha disposto il definitivo rigetto
della istanza da parte della società che voleva realizzare l’impianto di
rifiuti.
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