giovedì 5 novembre 2015
Corte di Giustizia sulla responsabilità del proprietario dei terreni da bonificare
Con sentenza del TAR numero 835 dello scorso 22 ottobre 2015 (vedi QUI) la società Termomeccanica della Spezia ha vinto il ricorso al TAR contro le ordinanza del Comune di Borghetto Vara che gli imponevano la bonifica della discarica ritrovata in località Mangina.
La controversia riguarda, al di la delle questioni procedurali di tipo processuale, una questione di grande rilievo: chi è tenuto a bonificare un'area inquinata.
Sul punto è recentemente intervenute due decisive pronunce della Corte di Giustizia: sentenza del 4/4/2015 causa C534-13 e ordinanza del 6/10/2015 causa C156/14.
Le sentenze sono state promosse dal rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (vedi QUI) che ha chiesto alla Corte UE di pronunciarsi sulla interpretazione della normativa in chiave di diritto comunitario in particolare ex Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull’applicazione del diritto europeo. La decisione della Corte di giustizia è passata in giudicato. Essa è obbligatoria non solo per la giurisdizione nazionale che ha avviato il rinvio pregiudiziale ma anche per tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri.
Secondo queste pronunce l'Autorità Pubblica non può imporre interventi di bonifica al proprietario dell'area che non sia responsabile dell'inquinamento, sito inquinato per il quale non sia possibile individuare l'inquinatore precedente.
Invece dette sentenze riconoscono la possibilità alla Autorità Pubblica di chiedere a detto proprietario il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dalla Autorità stessa nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
QUI e QUI trovate il testo completo delle due decisioni della Corte di Giustizia.
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