martedì 16 ottobre 2012

Il sindaco può bloccare il carbone nella centrale Enel!

In relazione ai poteri del Comune sulla nuova autorizzazione integrata ambientale alla centrale enel (AIA) la tesi da sempre espressa dai nostri Amministratori locali (Sindaco Federici in primo luogo) è sempre stata la seguente: noi al massimo possiamo sollecitare il ministero con dei  pareri consultivi  ma in realtà non abbiamo alcun potere formale per incidere sulle decisioni del Ministero dell’Ambiente e del Governo.

Come ho spiegato anche in un post recentissimo il Sindaco ha in questa materia il potere di rilasciare un parere sanitario a contenuto prescrittivo, nel  senso che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria ai sensi del Testo Unico in materia, può chiedere apposite prescrizioni a tutela della salute pubblica che dovranno essere recepite in sede di Conferenza dei Servizi e tradotte poi nel decreto ministeriale di rilascio dell’AIA.

Ma  fino a che punto contano giuridicamente queste prescrizioni proposte dal Sindaco?

In una sentenza, “curiosamente” dimenticata dallo stuolo di  consulenti e dirigenti del Comune di Spezia, il  Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009
(vedi quisi è pronunciato in relazione al  dissenso espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario allo interno della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse.

E’ una sentenza interessante perché per la prima volta chiarisce bene natura ed efficacia giuridica di questo Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA di cui tanto si è discusso anche nella nostra città da un anno a questa parte.

E le affermazioni di questa sentenza, se non fosse bastato quanto scritto nella vigente legge nazionale e comunitaria, ha confermato che tutte le tesi  dei “suggeritori” del Sindaco sulla mancanza di poteri reali del Comune nella vicenda del rilascio dell’AIA alla centrale enel, sono balle per giustificare la conferma del carbone in cambio del solito piatto di lenticchie a danno di salute, ambiente ed economia degli spezzini.  

Ecco cosa afferma questa sentenza: 




IL PARERE SANITARIO E’ DI COMPETENZA DEL SINDACO E NON DELLA GIUNTA E RIENTRA QUINDI NELLE SUE COMPETENZE DI MASSIMA AUTORITA’ SANITARIA E QUINDI NON PUO’ ESSERE RILASCIATO DAL DIRIGENTE.

Secondo i ricorrenti: “5 Con un primo motivo di diritto la ricorrente deduce l’illegittimità del parere negativo reso dal sindaco in sede di conferenza in quanto contrastante con la precedente delibera di giunta (n. 149 del 25 ottobre 2004) non revocata, con la quale il comune si era espresso favorevolmente; in via subordinata argomenta la competenza del dirigente comunale.

Secondo il TAR: “5.1 Il motivo è nel complesso infondato, opponendosi al suo accoglimento il dato normativo. Ed, infatti, il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 all’articolo 5, comma 11, prevede testualmente che: “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, …, … nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.”. Da tale dato emerge l’attribuzione di una competenza nominativamente specificata, particolarmente rilevante quanto al valore da attribuire ad eventuali precedenti avvisi ed alle disposizioni che ordinariamente concernono la distribuzione e la titolarità dei poteri amministrativi. In altri termini la riprodotta disposizione assegna al sindaco, e solo a questi, in un ambito ben individuato, il potere di dettare le “prescrizioni” di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; dal che deriva l’irrilevanza, anche a prescindere dall’effettivo contenuto e/o dalla mancata revoca, del richiamo alla precedente delibera giuntale; quanto invece, all’aspetto che involge l’indicata competenza dirigenziale, sfugge alla ricorrente che detta espressa assegnazione, risulta coerente con il sistema delineato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 265, il quale oltre che ad attribuire ogni potere gestorio alla dirigenza comunale, testualmente prevede all’articolo 107, comma 4, che “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.”.



IL PARERE SANITARIO NON PUO’ ESSERE SUPERATO DAL PARERE ARPA
Secondo i ricorrenti:” la competenza ad autorizzare in via preventiva gli insediamenti produttivi sarebbe della ASL( Arpa ndr) che si è già espressa favorevolmente, quella del sindaco invece sarebbe solo successiva e connessa per il caso di insalubrità degli impianti produttivi; 
Secondo il TAR:” deve obiettarsi che le autorità richiamate e presenti in conferenza si esprimono a tutela dell’ambiente, nel mentre le prescrizioni di cui ai citati articoli 216 e 217 sono espressamente richieste ed oggetto di una previsione che si aggiunge e che si inserisce nella fase antecedente al rilascio. In realtà ancora una volta, alla tesi della ricorrente si oppone l’articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 59/2005 il quale, oltre a prevedere l’acquisizione delle “prescrizioni” del sindaco, testualmente contempla che “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, …, … il parere … delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.”. L’impostazione qui disattesa in definitiva, oltre che ad essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non condivisibile duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la salute pubblica



IL PARERE NEGATIVO DEL SINDACO PUO’ ESSERE DI OSTACOLO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Secondo i ricorrenti: “il parere negativo del sindaco del comune di Pontinia non sarebbe poi di ostacolo al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, stante la collocazione nella conferenza di servizi a carattere istruttorio, connotazione che implicherebbe la possibilità di superare detto parere e di rilasciare la richiesta autorizzazione;

Afferma il TAR: “dal dato positivo, si desume che l’autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni”  

In particolare il comma 3 dell’articolo 14 quater afferma sul punto del dissenso in conferenza dei servizi:  “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione,  è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.”

Tradotto in caso di dissenso espresso dal parere sanitario del Comune si rinvia alla intesa Governo Regione che solo se non raggiunta comporterà una apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri……quindi come dire un serie di passaggi non semplici se il Comune di Spezia presentasse un Parere Sanitario ben motivato come ho spiegato in questo post, vedi qui

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