LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI
APPLICAZIONE DELLA VIA AI CENTRI
COMMERCIALI
La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 28/10/2013 (vedi QUI) ha
dichiarato la incostituzionalità della
legge regionale veneta in materia di applicabilità della Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA) ai centri commerciali
Afferma
la Corte sul punto: “ La norma regionale censurata sarebbe manifestamente
difforme da quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b),
il quale richiede che sia sottoposta alla verifica di assoggettabilità
ambientale la costruzione di tutti i centri commerciali. La norma censurata, al
contrario, limiterebbe l’applicazione della normativa sulla VIA alle sole
grandi strutture aventi le caratteristiche sopra descritte. In tal modo, la
disciplina regionale escluderebbe indistintamente dall’applicazione della
verifica di assoggettabilità a VIA o screening i centri commerciali dalla
superficie di vendita superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati, nei Comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino
a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti. Pertanto, la
disposizione regionale restringerebbe illegittimamente il campo di applicazione
della disciplina della VIA, come definito dal legislatore statale
nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”
Questa sentenza afferma quindi un principio applicabile sia pure indirettamente e per interpretazione anche alla legge ligure sulla VIA, vediamo perché........







